Procedimenti di pronuncia pregiudiziale – raccomandazioni ai giudici nazionali

 

SINTESI DI:

Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale

Articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 19 del trattato sull’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELLE RACCOMANDAZIONI COME PURE DELL’ARTICOLO 267 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA?

Le raccomandazioni del 2019:

PUNTI CHIAVE

Significato della procedura pregiudiziale

Tale procedura risulta utile quando, in una causa dinanzi a un giudice nazionale, si presenta una questione in materia di interpretazione che ha carattere di novità ed è di interesse generale per l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire gli orientamenti necessari per affrontare una nuova situazione giuridica.

Struttura delle raccomandazioni

Una serie di raccomandazioni si applica a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, mentre un’altra serie si applica specificamente ai procedimenti accelerati* o procedimenti d’urgenza*.

Chi presenta la domanda di pronuncia pregiudiziale?

Il giudice nazionale investito di una controversia si assume la responsabilità esclusiva di valutare sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla CGUE.

I giudici che presentano una richiesta di rinvio dovrebbero, tra le altre cose:

Oggetto e finalità

Interazione tra il rinvio di una pronuncia pregiudiziale e il procedimento nazionale

Forma e contenuto del rinvio

Protezione dei dati e anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

Trasmissione alla CGUE della domanda di pronuncia pregiudiziale

Spese e gratuito patrocinio

Ruolo della cancelleria della CGUE

Procedimento accelerato e procedimento d’urgenza

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE RACCOMANDAZIONI?

Si applicano dall’8 novembre 2019.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Pronuncia pregiudiziale: procedura utilizzata nei casi in cui l’interpretazione o la validità di una normativa dell’Unione europea viene messa in discussione nonché
Procedimento accelerato: procedura nella quale la natura e le circostanze eccezionali della causa ne richiedono una rapida trattazione. Un procedimento accelerato deve essere richiesto solo quando circostanze particolari danno luogo a una situazione di urgenza che giustifica una rapida pronuncia della CGUE sulle questioni proposte. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, in caso di rischi elevati e imminenti per la salute pubblica o l’ambiente, che una rapida decisione della CGUE può contribuire a prevenire, o qualora circostanze particolari impongano di rimuovere in tempi brevissimi incertezze riguardanti questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell’Unione.
Procedimento d’urgenza: procedimento che si applica solamente in casi riguardanti questioni legate alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia. Limita in particolare il numero delle parti autorizzate a depositare osservazioni scritte e consente, in casi di estrema urgenza, di omettere completamente la fase scritta del procedimento dinanzi alla CGUE.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C 439 del 25.11.2016, pag. 1).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 164).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni sulle istituzioni — Articolo 19 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 27).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di procedura della Corte di giustizia (GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1).

Modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 65).

Ultimo aggiornamento: 26.04.2022