Accesso al SIS II per i servizi di immatricolazione dei veicoli
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1986/2006 sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
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Consente ai servizi responsabili per il rilascio delle carte di circolazione nei paesi dell’Unione europea (UE) di accedere al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
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Lo scopo consiste nel verificare che un veicolo presentato all’immatricolazione non sia stato rubato e/o non risulti ricercato a fini di prova in un procedimento penale.
PUNTI CHIAVE
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Il regolamento consente ai servizi addetti al rilascio delle carte di circolazione di accedere ai dati contenuti nel SIS II per quanto concerne:
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veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc (centimetri cubici);
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rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e roulotte;
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certificati di immatricolazione per veicoli e targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.
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I servizi addetti al rilascio delle carte di circolazione che non siano servizi pubblici possono accedere ai dati contenuti nel SIS II solo attraverso le autorità indicate nella decisione relativa al SIS II (ovvero la decisione del Consiglio 2007/533/GAI). Tra queste autorità compaiono le autorità di frontiera, quelle di polizia e quelle doganali.
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La decisione relativa al SIS II stabilisce le misure da intraprendere nel caso in cui il SIS II riconosca un veicolo rubato o ricercato a fini di prova in un procedimento penale.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Si applica a partire dal 17 gennaio 2007.
CONTESTO
I paesi dell’UE devono assistersi a vicenda nell’esecuzione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. Possono scambiarsi informazioni per verificare la situazione legale di un veicolo nel paese in cui era precedentemente immatricolato.
Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI relativa all’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II (regolamento e decisione relativi al SIS II) hanno sostituito tutti gli articoli tranne uno della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985. Tale articolo riguarda l’accesso al sistema d’informazione Schengen da parte delle autorità e dei servizi nei paesi dell’UE responsabili per il rilascio delle carte di circolazione. Questo terzo atto completa il quadro giuridico del SIS II, consentendo l’accesso al SIS II da parte dei servizi competenti nei paesi dell’UE per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli, non appena sarà operativo.
Per maggiori informazioni, si veda:
ATTO
Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1-3)
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1986/2006 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 16.08.2016