Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1987/2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Decisione 2007/533/GAI sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

QUALI SONO GLI SCOPI DEL REGOLAMENTO E DELLA DECISIONE?

PUNTI CHIAVE

Architettura. SIS II è costituito dagli elementi che seguono:

Costi

Modalità d’applicazione

Categorie di segnalazioni

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 riguarda le segnalazioni (e le condizioni allegate) sui cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno per motivi che costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi:

La decisione 2007/533/GAI stabilisce le segnalazioni utilizzate per sostenere la cooperazione operativa tra la polizia e le autorità giudiziarie in materia penale e le relative procedure per presentarle e agire in merito. Esse riguardano:

La decisione consente nello specifico che i dati (numero, paese di rilascio e tipo di documento) su passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati vengano scambiati con i membri di Interpol.

Hanno accesso ai dati nel SIS le seguenti entità:

Responsabilità

Ciascuno Stato membro dello spazio Schengen è tenuto a quanto segue.

L’organo di gestione (eu-LISA) è responsabile di:

Protezione dei dati

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO IL REGOLAMENTO E LA DECISIONE?

Il regolamento si applica dal 17 gennaio 2007.

La decisione si applica dal 28 agosto 2007.

CONTESTO

Revisione del quadro giuridico di SIS II

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato tre regolamenti sull’uso del sistema d’informazione Schengen che sostituiscono gradualmente l’attuale regolamento e la decisione al fine di colmare eventuali lacune nel sistema e introdurre diverse modifiche essenziali sulle tipologie di segnalazioni inserite (cfr. sintesi su Un sistema di informazione Schengen rafforzato). Ciò contribuirà a rafforzare la lotta contro il terrorismo e i reati gravi, garantendo un elevato livello di sicurezza in tutta l’UE e contribuirà alla gestione della migrazione.

Il nuovo quadro legislativo è composto da due regolamenti:

I nuovi regolamenti, che devono essere applicati gradualmente entro il dicembre 2021, introducono nuove categorie di segnalazioni nel sistema, quali:

Essi ampliano inoltre l’elenco di oggetti per i quali è possibile emettere segnalazioni, includendo documenti falsi e oggetti identificabili di alto valore, nonché apparecchiature IT.

Inoltre, l’introduzione di segnalazioni nel SIS per quanto riguarda i divieti d’ingresso per i cittadini di paesi terzi diventa obbligatoria.

I regolamenti introducono la possibilità di utilizzare immagini facciali per finalità di identificazione, in particolare per garantire coerenza nelle procedure di controllo alla frontiera. Consente inoltre l’inclusione di un profilo DNA per facilitare l’identificazione delle persone scomparse nei casi in cui i dati relativi alle impronte digitali, le fotografie o le immagini facciali non sono disponibili o non sono idonei all’identificazione.

Europol è in grado di accedere a tutte le categorie di dati nel SIS e di scambiare informazioni supplementari con gli uffici Sirene nazionali dell’UE. Inoltre, i paesi dell’UE devono informare Europol di eventuali riscontri quando una persona viene ricercata in relazione a un reato di terrorismo. Ai fini stabiliti nel suo mandato, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) avrà anch’essa accesso alle categorie di segnalazioni nel SIS.

Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Segnalazione: un insieme di dati che consente alle autorità di identificare una persona o un oggetto e di agire di conseguenza.
Informazioni supplementari: Informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS, ma connesse alle segnalazioni inserite nel SIS.
Interessato: una persona fisica identificata o identificabile.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1987/2006 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione, del 4 agosto 2016, sugli standard minimi di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 213 del 6.8.2016, pag. 15).

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/115/GAI, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (terzo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29).

Ultimo aggiornamento: 28.12.2020