Meccanismo d’informazione reciproca sulle misure nazionali nei settori dell’asilo e dell’immigrazione

 

SINTESI DI:

Decisione 2006/688/CE che istituisce un meccanismo d’informazione reciproca sulle misure degli Stati dell’UE nei settori dell’asilo e dell’immigrazione.

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

La decisione punta a intensificare lo scambio di informazioni tra gli Stati dell’UE sulle misure nazionali nei settori dell’asilo e dell’immigrazione.

Essa istituisce una procedura d’informazione formale tra i paesi dell’UE e la Commissione europea, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento delle politiche di immigrazione e di asilo tra i paesi dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Scambio e trasmissione delle informazioni

Il meccanismo d’informazione reciproca consente lo scambio di informazioni tra la Commissione e i paesi dell’UE sulle leggi nazionali in materia di asilo e di immigrazione.

I paesi dell’UE sono tenuti a trasmettere le misure che intendono adottare o che hanno recentemente adottato:

Le informazioni sono comunicate il prima possibile e, al più tardi, quando diventano di dominio pubblico

I paesi dell’Unione europea sono tenuti a comunicare alla Commissione e agli altri paesi dell’UE soltanto le misure che potrebbero avere un impatto significativo:

Sviluppo e gestione della rete

La Commissione è responsabile dello sviluppo e della gestione della rete. Per la messa in opera della rete, essa si avvale della piattaforma tecnica esistente nel quadro comunitario della rete telematica transeuropea per lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri (nota come CIRCA). La rete consente alla Commissione e agli Stati membri di chiedere a uno o più Stati membri ulteriori precisazioni sulle misure comunicate.

Le misure specifiche nazionali notificate in questo modo possono dare luogo ad uno scambio di opinioni tra esperti dei paesi dell’UE e la Commissione.

Oltre a queste discussioni tecniche, la Commissione elabora ogni anno una relazione per ricapitolare le principali informazioni comunicate dai paesi dell’UE. La relazione sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e costituirà la base su cui si sviluppa il dibattito a livello ministeriale sulle politiche nazionali in materia di asilo e di immigrazione.

Valutazione

Nel 2009 la Commissione ha pubblicato una relazione di valutazione del funzionamento del meccanismo d’informazione reciproca. Tra aprile 2007 e il 30 settembre 2009, solo 16 paesi dell’UE hanno trasmesso informazioni tramite il meccanismo d’informazione reciproca solo su 45 misure. Non sono state effettuate comunicazioni relative a decisioni definitive degli organi giurisdizionali di ultimo grado.

Il formato in cui sono state redatte le comunicazioni era raramente omogeneo e il modulo di segnalazione allegato alla decisione non veniva sempre utilizzato.

A volte venivano forniti solo il titolo inglese e il testo nella lingua originale, con conseguenti problemi di comprensione. Erano presenti inoltre differenze nel contenuto dei moduli di segnalazione presentati: alcuni erano relativamente completi, mentre altri fornivano solo una descrizione sommaria senza fornire un’indicazione della natura della misura.

La relazione concludeva che il meccanismo di informazione reciproca non aveva raggiunto i suoi obiettivi poiché la quantità di informazioni presentate era formale. Tuttavia, poiché era stato operativo solo per un breve periodo, la Commissione ha ritenuto prematuro proporre emendamenti alla decisione.

Il meccanismo di informazione reciproca per le misure nazionali in materia di asilo e immigrazione non è stato attivato né dalla Commissione né dai paesi dell’UE, nemmeno durante i due anni di intenso afflusso di migranti in Europa, nel 2015 e nel 2016. Invece, i paesi dell’UE (le presidenze dell’Unione europea) sembravano preferire utilizzare il meccanismo di informazione sulle crisi dell’Unione europea per scambiare dati sui flussi migratori. La richiesta di informazioni è stata poi gradualmente rilevata dalle agenzie competenti dell’Unione europea, EASO e FRONTEX, che oggi forniscono la maggior parte dei dati sulla migrazione necessari per gestire il flusso migratorio attuale. Ulteriori informazioni su importanti sviluppi nel campo della migrazione nei paesi dell’UE sono regolarmente aggiornate attraverso i bollettini della rete europea sulla migrazione che vengono regolarmente prodotti ogni trimestre.

Malgrado ciò, non si può escludere che il meccanismo di informazione reciproca possa rivelarsi utile nei futuri scambi di informazioni sulla migrazione tra i paesi dell’UE e la Commissione europea e quindi la sua esistenza è ancora giustificabile.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

È stata applicata a partire dal 3 novembre 2006.

CONTESTO

Le misure nazionali nei settori dell’immigrazione e dell’asilo potrebbero avere un impatto su altri paesi dell’UE. Ciò è dovuto:

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2006/688/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d’informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell’asilo e dell’immigrazione (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 40).

DOCUMENTO CORRELATO

Relazione della Commissione ai sensi degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d’informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell’asilo e dell’immigrazione (COM/2009/0687 def. del 17.12.2009).

Ultimo aggiornamento: 22.11.2018