Reciproco riconoscimento delle misure cautelari

La presente proposta di decisione quadro mira a consentire ai cittadini dell'Unione, domiciliati in un altro Stato membro, di rientrare in patria e ivi osservare le misure cautelari in attesa di giudizio, anziché essere sottoposti inutilmente a custodia cautelare nello Stato membro in cui è stato commesso il presunto reato. Questo nuovo strumento legislativo, applicato attraverso un'ordinanza cautelare europea, è volto a permettere agli Stati membri di riconoscere reciprocamente le misure cautelari.

PROPOSTA

Proposta di decisione quadro del Consiglio, del 29 agosto 2006, sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell'Unione europea [COM(2006) 468 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Basandosi sul principio della libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Commissione propone di istituire un'ordinanza cautelare europea.

L'ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un'autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato non residente per permettergli di fare ritorno nello Stato membro di residenza perché osservi le misure cautelari. L'obiettivo è garantire il regolare andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata emessa l'ordinanza cautelare europea.

La presente decisione quadro fa parte del programma sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale. Alcuni aspetti del reciproco riconoscimento, come le misure cautelari, non erano stati ancora affrontati. Secondo una stima della Commissione, le misure cautelari riguarderebbero circa 8000 persone.

La presente proposta prende in considerazione tre attori:

Rischio di trattamento discriminatorio

Le misure cautelari non sono armonizzate a livello comunitario. Il rischio è attualmente che vi sia disparità di trattamento tra indagati residenti e indagati non residenti nello Stato dove si deve svolgere il processo. Il Consiglio ritiene che tale disparità di trattamento tra le due categorie di indagati, residenti e stranieri, costituisca un impedimento alla libera circolazione delle persone nell'Unione europea (UE).

Gli indagati sono sottoposti a custodia cautelare principalmente a causa della mancanza di legami sociali nel paese in cui sono accusati. Le autorità giudiziarie che adottano tale misura ritengono che il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di sottrazione delle prove sia maggiore per questa categoria di persone.

A prescindere dalle persone interessate da tali misure privative della libertà, l'applicazione della custodia cautelare ha anche importanti ripercussioni economiche per le pubbliche autorità coinvolte e contribuisce largamente al sovraffollamento carcerario.

Campo d'applicazione

La presente proposta di decisione quadro è diretta ad applicare l'ordinanza cautelare europea. L'obiettivo è permettere all'indagato di beneficiare di una misura cautelare nel luogo di residenza, il che presuppone il reciproco riconoscimento delle misure cautelari.

L'indagato, sebbene possa chiedere che venga emanata un'ordinanza cautelare europea, non ha, da un punto di vista giuridico, un diritto in tal senso. La Commissione non intende obbligare l'autorità giudiziaria ad emettere un'ordinanza cautelare europea, ma prevede semplicemente la possibilità di farlo.

L'ordinanza cautelare europea non è soltanto una misura alternativa alla custodia cautelare, ma la si può emettere anche in caso di reati per i quali sono applicabili unicamente misure coercitive meno severe della custodia cautelare (ad esempio divieto di espatrio), ossia quando la pena minima edittale è inferiore a quella prevista per la custodia cautelare.

Come extrema ratio, la proposta prevede altresì un meccanismo coercitivo per trasferire, entro tre giorni dall'arresto, nello Stato membro dove si deve svolgere il processo qualsiasi indagato che non intende collaborare. Prima che venga presa una decisione in questo senso, l'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione (a tal fine è autorizzato il ricorso al collegamento telefonico o tramite video tra i due Stati membri interessati).

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

A seguito della consultazione che ha preceduto l'adozione di uno strumento legislativo per la cooperazione giudiziaria in materia penale, la Commissione ha redatto un libro verde sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive.

Dalla valutazione dell'impatto sul valore aggiunto di tale iniziativa è emerso che questa procedura permetterebbe di estendere il diritto alla libertà e la presunzione di non colpevolezza a tutta l'Unione, con una conseguente riduzione dei costi della detenzione carceraria.

In conformità a tale processo di consultazione e d'analisi d'impatto in particolare, la Commissione ha adottato la proposta di decisione del Consiglio il 13 dicembre 2006.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2006) 468 definitivo

-

Consultazione CNS/2006/0158

Ultima modifica: 17.07.2007