Reati e sanzioni applicabili — traffico di stupefacenti

 

SINTESI DELLA:

Decisione Quadro 2004/757/GAI — norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

Il suo scopo è di combattere il traffico di sostanze stupefacenti in modo da limitarne la reperibilità e il consumo (definiti nei «Punti chiave» a seguire).

Stabilisce le regole da rispettare e le sanzioni minime applicabili nei Paesi dell’UE.

Offre una lista degli atti perseguibili relativi al traffico di stupefacenti e obbliga i Paesi dell’UE a prendere provvedimenti contro coloro che sono coinvolti in tali attività.

La Decisione Quadro è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2103 al fine di ridurre la disponibilità di nuove sostanze psicoattive* introducendo gli strumenti per intraprendere azioni più efficaci a livello dell’UE. L’emendamento diventa pienamente efficace a partire dal 23 novembre 2018.

PUNTI CHIAVE

Reati

La decisione quadro impone a ciascun Paese dell’UE di adottare le misure necessarie per sanzionare tutti gli atti intenzionali relativi al traffico di stupefacenti e dei cosiddetti precursori di droghe*.

Ai sensi della Decisione si dice stupefacente qualsiasi «sostanza» elencata nella Convenzione Unica sugli stupefacenti delle Nazioni Unite del 1961, come modificata dal Protocollo del 1972, o dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Una volta che la modifica della Decisione Quadro diventa effettiva nel novembre 2018, la definizione includerà anche tutte le sostanze elencate nell’allegato alla Decisione modificata.

Gli atti legati al traffico di droga comprendono produzione, fabbricazione, estrazione, vendita, trasporto, importazione ed esportazione. Vengono presi in considerazione anche il possesso e l’acquisto in vista di attività legate al traffico di stupefacenti, così come la produzione, il trasporto e la distribuzione di precursori. L’incitamento al traffico di stupefacenti, l’assistenza e il favoreggiamento di tale attività e tentativi di traffico illecito sono considerati reati.

Tuttavia, la presente decisione quadro non riguarda le attività relative al traffico di sostanze stupefacenti per consumo personale.

Inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «sostanze stupefacenti» (applicabile a partire dal 23 novembre 2018)

La Direttiva (UE) 2017/2103 introduce una procedura per l’inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «sostanza stupefacente». Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati per aggiungere nuove sostanze psicoattive all’elenco contenuto nell’allegato. Ciò sostituirà l’attuale procedura di elencazione di nuove sostanze psicoattive tramite la decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio.

Nel valutare se aggiungere una nuova sostanza all’elenco, la Commissione deve determinare se:

Inoltre, la Commissione deve valutare se il danno sociale causato dalla nuova sostanza psicoattiva agli individui e alla società è grave e se le attività criminali, inclusa la criminalità organizzata, associate alla nuova sostanza psicoattiva sono sistematiche, comportano significativi profitti illeciti o potrebbero richiedere sforzi notevoli di natura economica.

Per sostenere il processo decisionale della Commissione, l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) si fa carico di preparare una relazione di valutazione del rischio che affronterà tutti questi elementi.

Parallelamente all’adozione della direttiva (UE) 2017/2103, l’UE ha adottato il regolamento (UE) 2017/2101 che modifica il regolamento (CE) nr. 1920/2006 sulla condivisione delle informazioni e un sistema di allarme rapido e procedure di valutazione dei rischi per le nuove sostanze psicoattive. Il Regolamento diventerà pienamente efficace il 23 novembre 2018.

Responsabilità delle persone giuridiche

I Paesi dell’UE devono adottare misure per garantire che le persone giuridiche (ad esempio, le imprese) possano essere considerate responsabili dei reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti e di precursori, nonché a favoreggiamento, incitamento, e istigazione, oltre che tentativi fatti in tal riguardo. Il concetto di persone giuridiche qui applicato non include Paesi ed enti pubblici nell’esercizio dei loro poteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Un’organizzazione è responsabile se il reato è commesso da un individuo che ricopre un incarico esecutivo all’interno di tale organizzazione. È inoltre ritenuta responsabile per eventuali carenze nella supervisione o nel controllo. Tuttavia, la responsabilità delle persone giuridiche non esclude eventuali procedimenti penali contro individui (persone fisiche).

Sanzioni

I Paesi dell’UE devono farsi carico di adottare le misure necessarie per garantire che i reati siano soggetti a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Se un reato è commesso anche solo parzialmente nel territorio di un Paese dell’Unione europea, tal Paese deve adottare misure, a condizione che l’autore del reato sia un suo cittadino o che il reato sia commesso per conto di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio.

Le sanzioni massime per i reati di traffico di sostanze stupefacenti devono includere come minimo tra 1 e 3 anni di reclusione.

Tuttavia, le pene massime devono essere aumentate ad almeno 5-10 anni di reclusione nei casi in cui il reato:

I Paesi dell’UE devono inoltre adottare le misure necessarie per confiscare sostanze che sono oggetto di reati.

Tuttavia, le sanzioni possono essere ridotte se l’autore del reato rinuncia alle sue attività illegali e fornisce informazioni alle autorità amministrative o legali che aiuteranno a identificare altri criminali.

Le sanzioni per le persone giuridiche devono includere ammende per reati penali e non. Possono anche essere imposte altre sanzioni, incluso il collocamento dello stabilimento sotto controllo giudiziario o la sua chiusura temporanea o definitiva.

DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione è stata applicata da venerdì, 12 novembre 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

PAROLE CHIAVE

Nuova sostanza psicoattiva: una sostanza allo stato puro o in forma di preparato non contemplata dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, che può presentare rischi sanitari o sociali simili a quelli posti dalle sostanze coperte da tali convenzioni.
Precursore: qualsiasi sostanza elencata nella legislazione dell’UE che dà esecuzione agli obblighi derivanti dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, recante disposizioni minime sugli elementi costitutivi degli atti penali e delle sanzioni nel settore del traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell’ 11.11.2004, pagg. 8-11)

Le modifiche successive alla Decisione Quadro 2004/757/GAI sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a misure di controllo sul N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) (GU L 306, 22.11.2017, pagg. 19-20)

Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «sostanza stupefacente» e che abroga la Decisione 2005/387/GAI del Consiglio (GU L 305, 21.11.2017, pagg. 12-18)

Regolamento (EU) 2017/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) nr. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni e un sistema di allarme rapido e una procedura di valutazione dei rischi per le nuove sostanze psicoattive (GU L 305, 21.11.2017, pagg. 1-7)

Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (GU L 376, 27.12.2006, pagg. 1-13)

Ultimo aggiornamento: 20.02.2018