Obbligo di visto per i cittadini dei paesi terzi

L'Unione stabilisce un elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini sono sottoposti all'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri al fine di avviare un'armonizzazione delle politiche degli Stati membri in materia di visti

ATTO

Regolamento(CE) n. 574/99 del Consiglio, del 12 marzo 1999, che determina i paesi terzi i cui cittadini devono essere muniti di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento stabilisce l'elenco di 101 paesi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto (es de en fr) all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Ai fini del regolamento per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria per l'ingresso nel suo territorio, per:

Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre o meno un visto ai cittadini dei paesi terzi che non figurano nell'elenco e decidono se gli apolidi e le persone che hanno lo status di rifugiati sono o meno soggetti all'obbligo del visto. Le misure adottate in virtù di tale regime sono notificate alla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Uno Stato membro può stabilire deroghe all'obbligo di visto per:

Il regolamento non impedisce un'ulteriore armonizzazione tra Stati membri, la cui portata vada oltre l'elenco comune.

Modificazioni successive

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, ha sostituito il regolamento (CE) n. 574/99 del Consiglio. Pertanto, i cittadini dei paesi terzi presenti nell'elenco dell'allegato I del regolamento devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. La Colombia, l'Autorità palestinese e il Timor orientale sono stati aggiunti a questo elenco.

I cittadini dei paesi terzi presenti nell'elenco dell'allegato II del regolamento non devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Rientrano in tale elenco paesi come le RAS (Regioni amministrative speciali) di Hong Kong e di Macao, la Bulgaria e la Romania.

Il 7 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato, sulla base della relazione presentata dalla Commissione in data 29 giugno 2000, il regolamento (CE) n. 2414/2001 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001. Con tale regolamento il Consiglio ha soppresso le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 finalizzate a mantenere temporaneamente l'obbligo di visto per i cittadini rumeni. Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento

Il regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio del 6 marzo 2003 ha ulteriormente modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 per inserire l'Ecuador nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto.

Infine, il regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 per quanto attiene al principio di reciprocità. Il meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 539/2001 non è risultato idoneo per far fronte a situazioni di non reciprocità in cui un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento suddetto, ossia un paese terzo i cui cittadini sono esenti dal visto, mantiene o istituisce l'obbligo del visto nei confronti dei cittadini di uno o più Stati membri. La solidarietà con gli altri Stati membri che vengono a trovarsi in tali situazioni di non reciprocità richiede di adattare questo meccanismo per garantirne l'efficacia.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 574/99

19.03.1999

-

GU L 72 del 18.03.1999

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 539/2001

10.04.2001

-

GU L 81 del 21.03.2001

Regolamento (CE) n. 2414/2001

01.01.2002

-

GU L 327 del 12.12.2001

Regolamento (CE) n. 453/2003

02.04.2003

-

GU L 069 del 13.03.2003

Regolamento (CE) n. 851/2005

24.06.2005

-

GU L 141 del 04.06.2005

Decisione (CE) n. 2006/684

01.11.2006

-

GU L 280 del 12.10.2006

Regolamento (CE) n. 1932/2006

19.01.2007

-

GU L 405 del 30.12.2006

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [Gazzetta ufficiale C 363 del 19.12.2001]

Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto [Gazzetta ufficiale L 116 del 26.04.2001].

Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti [Gazzetta ufficiale L 164 del 14.07.1995].

Decisione 2003/585/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5, inventario A, del manuale comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici pachistani [Gazzetta ufficiale L 198 del 6.8.2003]

Decisione 2006/684/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani [Gazzetta ufficiale L 280 del 12.10.2006]

Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 405 del 30.12.2006]

Scopo del regolamento è estendere l'obbligo del visto ai cittadini boliviani.

Si dispensa invece dall'obbligo del visto:

Ultima modifica: 06.06.2007