Misure di lotta contro la peste suina classica
SINTESI DI:
Direttiva 2001/89/CE - misure di lotta contro la peste suina classica
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Introduce misure di lotta per controllare ed eradicare la peste suina classica, una malattia altamente contagiosa e fatale nei suini, sulla base di una rapida individuazione, isolamento e macellazione.
PUNTI CHIAVE
I paesi dell’Unione europea (UE) devono garantire che l’autorità nazionale competente venga informata dei focolai sospetti e confermati di peste suina classica e che vengano avviate le relative indagini.
Focolai sospetti
In caso di sospetto focolaio, deve essere immediatamente avviata un’indagine. Se la presenza della malattia non è esclusa, l’azienda deve essere posta sotto sorveglianza ufficiale, inoltre:
- tutti i maiali devono essere isolati, dichiarati malati, morti o potenzialmente infetti e vige il divieto di entrata e uscita;
- nessuna carcassa, prodotto a base di carne suina o altri materiali, quali utensili che possono trasmettere la peste suina classica possono uscire dall’azienda senza espressa autorizzazione ufficiale;
- non è permesso alcun movimento non autorizzato di persone o veicoli da e verso l’azienda;
- gli ingressi e le uscite devono essere disinfettati, così come tutti i veicoli prima di lasciare il luogo.
Focolai confermati
Quando un caso di peste suina è ufficialmente confermato, si applicano le seguenti misure:
- tutti i suini dell’azienda devono essere abbattuti senza indugio;
- devono essere prelevati campioni per analizzare il decorso della malattia;
- le carcasse devono essere trasformate sotto controllo ufficiale;
- le carni di suini potenzialmente infetti abbattuti nel periodo precedente all’introduzione di tali misure, nonché lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono, per quanto possibile, essere rintracciati e distrutti;
- le sostanze e i materiali contaminati devono essere distrutti o sottoposti a trattamento;
- gli edifici interessati devono essere disinfettati o sottoposti a trattamento.
Zone di protezione e di sorveglianza
- Non appena la diagnosi di peste suina classica è confermata, le autorità creano, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km. Si applicano inoltre le seguenti misure:
- è vietata la circolazione di suini, salvo alcune eccezioni;
- una volta utilizzati, i veicoli e le attrezzature vengono puliti, disinfettati e sottoposti a trattamento;
- è vietata, salvo autorizzazione, l’entrata o l’uscita di qualsiasi altro animale domestico (nella zona di sorveglianza, per i primi sette giorni);
- tutti i suini morti o malati devono essere immediatamente dichiarati all’autorità competente;
- i suini non possono uscire dall’azienda in cui si trovano durante almeno i trenta giorni (per le zone di sorveglianza, ventuno giorni) successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione, trascorsi i quali potranno essere trasportati per l’abbattimento o la trasformazione;
- lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere isolati;
- chiunque entri o esca deve osservare opportune norme igieniche.
- In caso di focolaio confermato in un macello o in mezzi di trasporto, gli animali potenzialmente infetti devono essere abbattuti. Non devono essere introdotti nuovi animali per un periodo di almeno ventiquattro ore dal completamento delle operazioni di disinfezione; le carcasse, le frattaglie e i rifiuti di animali che possono essere stati contaminati devono essere distrutti sotto controllo ufficiale.
Suini selvatici:*
- In caso di focolaio confermato tra suini selvatici, gli esperti dei gruppi nazionali determinano l’area infetta e le azioni da intraprendere. Le aziende suinicole ubicate nella zona devono essere poste sotto sorveglianza e i suini di allevamento isolati dai suini selvatici.
- I paesi dell’UE devono presentare piani di eradicazione alla Commissione europea entro novanta giorni, comprese linee guida per i cacciatori e metodi di smaltimento delle carcasse. Ogni sei mesi viene trasmessa alla Commissione e agli altri paesi dell’UE una relazione sui progressi compiuti.
Vaccinazione
I vaccini sono normalmente proibiti, ma i singoli paesi possono sottoporre alla Commissione piani di emergenza.
Piani di emergenza
Ciascun paese dell’UE redige un piano di emergenza in caso di comparsa di peste suina classica e deve immediatamente rendere operativo un centro nazionale di lotta contro l’epizoozia qualora si verifichi un focolaio.
Rifiuti di cucina
I paesi dell’UE devono garantire che i rifiuti di cucina non vengano somministrati ai suini.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
- È stata applicata a partire dal 1 dicembre 2001. Gli Stati membri hanno l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro il giovedì 31 ottobre 2002.
- La presente direttiva è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/429 a partire dal 21 aprile 2021.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si consulti:
TERMINI CHIAVE
Suini selvatici suini non tenuti o allevati in un’azienda.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pagg. 5-35)
Le successive modifiche alla direttiva 2001/89/CE sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione 2007/19/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione dei piani di emergenza per il controllo della peste suina classica a norma della direttiva 2001/89/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pagg 38-40)
Decisione della Commissione del 2002/106/EC del 1 febbraio 2002 recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39, del 9.2.2002, pagg. 71-88)
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 06.11.2017