Controlli delle importazioni di animali vivi

 

SINTESI DI:

Direttiva 91/496/CEE sui principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva definisce le modalità dei controlli alle frontiere esterne e il regime di circolazione interna degli animali vivi che provengono dai paesi extra UE. Viene completata dal regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali eseguiti sui mangimi e i prodotti alimentari.

PUNTI CHIAVE

I controlli veterinari

Tutte le partite di animali vivi che provengono da un paese extra UE sono sottoposte ai controlli veterinari previsti dalla presente direttiva prima di poter essere introdotti nell’UE. Tali controlli vengono eseguiti dall’autorità competente nei posti d’ispezione frontalieri sotto la responsabilità del veterinario ufficiale. I suddetti controlli prevedono:

La direttiva definisce le norme di controllo da rispettare e le procedure da seguire per la messa in quarantena degli animali vivi. Inoltre la decisione 97/794/CE stabilisce norme specifiche per i controlli documentari, i controlli d’identità e i controlli fisici.

Allorché siano rispettate le condizioni veterinarie di importazione e non sussista alcun pericolo per la sanità pubblica o animale, il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero rilascia un certificato. Tale certificato è strutturato in modo conforme al modello riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 282/2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi extra UE e sono introdotti nell’UE.

La direttiva prevede la procedura di applicazione nel caso in cui i controlli rivelino che un animale non soddisfa le condizioni fissate dalla regolamentazione europea o che sia presente un’irregolarità in relazione alla partita.

I posti d’ispezione frontalieri

La direttiva stabilisce le condizioni che i posti d’ispezione frontalieri (PIF) devono soddisfare per essere autorizzati dalla Commissione europea, che pubblica l’elenco dei PIF autorizzati nella Gazzetta ufficiale.

Sistemi di informazione

La Commissione realizza un sistema di scambio di informazioni che collega i servizi dei posti d’ispezione frontalieri e le autorità veterinarie dei paesi dell’UE alla Commissione: il sistema TRACES. Tale sistema di scambio d’informazioni, che comprende tutti gli elementi relativi alle importazioni e al transito di animali provenienti dai paesi terzi, sostituisce dal 2003 il sistema SHIFT.

Il transito di animali provenienti da paesi terzi

La direttiva definisce le condizioni per il trasporto di animali da un paese extra UE verso un altro. Gli animali in transito sul territorio dell’UE devono soddisfare le condizioni previste dalla regolamentazione europea. Se occorre, l’autorità competente può decidere la loro messa in quarantena, la loro riesportazione o il loro abbattimento.

Misure di salvaguardia

Qualora sul territorio di un paese extra UE si manifesti una malattia che rappresenta una grave minaccia per gli animali o la salute umana, la Commissione può vietare l’importazione di animali provenienti dal suddetto paese oppure stabilire condizioni particolari alla loro importazione o al transito.

Ispezioni

Esperti veterinari della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti dei paesi dell’UE, devono verificare che i posti d’ispezione frontalieri e le stazioni di quarantena soddisfino le condizioni di riconoscimento. La Commissione informa i paesi dell’UE sul risultato dei controlli eseguiti.

Procedura di comitato

La Commissione è assistita nel proprio lavoro dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 19 agosto 1991. Doveva diventare legge nei paesi dell’UE a partire dal 1992.

Contesto

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pagg. 56-68)

Le successive modifiche alla direttiva 91/496/CEE sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pagg. 1–142)

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pagg. 1-58)

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pagg. 9-33)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 12.10.2018