Importazioni di prodotti

I prodotti provenienti da paesi terzi sono soggetti a controlli volti a tutelare la salute dei cittadini e degli animali all'interno della Comunità. La presente direttiva definisce il quadro normativo che regola tali controlli.

ATTO

Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che abroga la direttiva 90/675/CEE [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva si applica alle importazioni provenienti da paesi terzi, in particolare:

Tutte le partite di prodotti provenienti da un paese terzo sono sottoposte ai controlli veterinari prescritti dalla presente direttiva prima di essere introdotti nell'Unione europea (UE). Questi controlli vengono effettuati presso i posti d'ispezione frontalieri da parte dell'autorità competente sotto la responsabilità del veterinario ufficiale. Tali controlli comprendono:

La direttiva fissa anche le regole di controllo da seguire da parte delle autorità competenti per l'ammissione dei prodotti in una zona franca, un deposito franco o nel deposito doganale, i requisiti che i prodotti devono rispettare e le condizioni che deve soddisfare il posto d'ispezione frontaliero.

Quando i prodotti non sono destinati ad essere commercializzati nel territorio dello Stato membro che ha effettuato il controllo, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero rilascia alle autorità competenti del paese di destinazione tutti i documenti e i certificati relativi ai prodotti nonché i risultati di eventuali esami di laboratorio.

La direttiva definisce le condizioni per il trasporto di prodotti provenienti da un paese terzo verso un altro paese terzo.

La direttiva prevede una deroga per i prodotti:

La direttiva stabilisce la procedura da attuare quando dai controlli risulta che il prodotto non soddisfa le condizioni previste dalla normativa comunitaria oppure evidenzia irregolarità.

Qualora si manifesti una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana, oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria o di protezione della salute umana lo giustifichino, la Commissione può sospendere l'importazione o fissare condizioni particolari per l'importazione di prodotti provenienti dal paese terzo in questione o da parte di esso.

Se lo Stato membro di destinazione riscontra il mancato rispetto delle disposizioni della presente direttiva, esso ne informa immediatamente lo Stato membro dal quale i prodotti sono stati introdotti. Qualora i controlli evidenzino la ripetuta infrazione delle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

In caso di mancato rispetto della normativa sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari, si applicheranno le misure previste dal regolamento (CE) n. 882/2004, compresa la possibilità di distruggere o di rinviare i prodotti in questione, o di sottoporli a qualsiasi altro trattamento appropriato.

Ogni Stato membro predispone un programma di scambi di funzionari abilitati ad effettuare i controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi.

La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 97/78/CE

19.2.1998

1.7.1999

GU L 24 del 30.1.1998

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 882/2004

20.4.2004

-

GU L 165 del 30.4.2004

Direttiva 2006/104/CE

1.1.2007

-

GU L 363 del 20.12.2006

Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 97/78/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES [Gazzetta ufficiale L 296 del 12.11.2009].

La decisione elenca, per ciascuno Stato membro, tutti i posti d'ispezione frontalieri in cui gli esperti veterinari della Commissione e degli Stati membri verificano il rispetto della normativa comunitaria relativa alle importazioni di animali e di prodotti animali.

Modificata da:

Decisione 2010/277 [Gazzetta ufficiale L 121 del 18.5.2010].

See also

Ultima modifica: 29.06.2010