Benessere degli animali durante il trasporto

1) OBIETTIVO

Disciplinare i trasporti degli animali per garantirne il benessere.

2) ATTO

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE [Gazzetta ufficiale L 340 dell'11.12.1991].

Modificata dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995 [Gazzetta ufficiale L 148 del 30.06.1995]

Questa direttiva è abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio a decorrere dal 5 gennaio 2007.

3) SINTESI

La Convenzione europea sulla protezione degli animali prevede che ogni animale debba avere un alloggio, un'alimentazione e cure commisurati ai suoi bisogni.

Secondo le stime svolte, circa un milione di animali (senza tener conto del pollame) transitano ogni giorno nell'Unione europea. Gli scambi transfrontalieri, ivi comprese le importazioni da paesi terzi e le esportazioni verso paesi terzi, riguardano 20 milioni di animali l'anno.

La presente direttiva si applica al trasporto:

Essa non si applica ai trasporti di animali:

Per ciascuna delle specie oggetto della presente direttiva e a seconda del modo di trasporto (strada, acqua, aria), condizioni speciali di trasporto vengono definite negli allegati. Le condizioni minime di benessere degli animali riguardano segnatamente:

Soltanto gli animali in buona salute possono essere trasportati, in condizioni che devono comunque impedire ogni sofferenza inutile. Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto ricevono, appena possibile, cure di pronto soccorso. Se del caso e ove necessario, essi vengono abbattuti urgentemente al fine di evitare ogni sofferenza inutile.

Ogni persona fisica o giuridica, che trasporta animali per fini di lucro, deve essere autorizzata e registrata presso l'autorità competente di uno Stato membro. Un certificato sanitario e un piano di marcia, attestante il rispetto della durata massima del trasporto (per i viaggi superiori ad otto ore) accompagnano obbligatoriamente le spedizioni durante il trasporto. La piano di marcia indicante le ore e i luoghi ove gli animali si sono alimentati e abbeverati durante il viaggio, viene rinviato all'autorità competente del luogo di provenienza al termine del viaggio.

L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio della Comunità di animali vivi provenienti da paesi terzi è autorizzato soltanto se l'esportatore e l'importatore si impegnano in forma scritta a rispettare le prescrizioni della presente direttiva.

Le autorità competenti controllano il rispetto delle esigenze stabilite dalla presente direttiva. Tali autorità ispezionano i mezzi di trasporto e gli animali nei luoghi di partenza/destinazione, nei mercati, nonché nei punti di sosta e di trasferimento. Lo Stato membro fornisce una relazione annuale dettagliata dei controlli svolti su un campione rappresentativo di animali indicante nei particolari le infrazioni rilevate. Inoltre, controlli possono essere svolti anche durante il trasporto, allorquando si presume un'infrazione. In collaborazione con l'autorità competente, esperti della Commissione svolgono ispezioni in loco al fine di garantire un'applicazione uniforme della direttiva.

Gli Stati membri adottano misure specifiche adeguate affinché ogni infrazione alla presente direttiva venga sanzionata. Essi si assistono reciprocamente secondo le disposizioni della direttiva 89/608/CEE, al fine di garantire l'adeguata applicazione delle normative veterinarie e zootecniche.

La Commissione presenta una relazione accompagnata da eventuali proposte sulla definizione di norme cui devono rispondere i mezzi di trasporto [Regolamento (CE) n. 411/98]. Essa stabilisce inoltre i criteri comunitari ai quali devono rispondere i punti di sosta intesi in quanto luoghi ove gli animali vengono scaricati, si riposano, si abbeverano e vengono nutriti durante un periodo di almeno 24 ore [Regolamento (CE) n. 1255/97].

Entro tre anni dall'attuazione della direttiva la Commissione presenta una relazione sull'esperienza che gli Stati membri hanno acquisito e propone eventuali miglioramenti da apportare alla normativa comunitaria. Il Consiglio decide su tali proposte a maggioranza qualificata.

Le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE sono abrogate con decorrenza 1° gennaio 1993.

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Direttiva 91/628/CEE

01.01.1993

01.01.1993

Direttiva 95/29/CECapitolo VII, punto 3

30.06.199530.06.1995

31.12.199631.12.1997 (capitolo VII, punto 3)

4) disposizioni d'applicazione

RELAZIONI

Comunicazione della Commissione al Consiglio in conformità delle disposizioni dell'art. 13, par. 1 della direttiva 91/628/CEE [COM(93) 330 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita dagli Stati membri dopo l'applicazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE riguardante la protezione degli animali nel corso del trasporto [COM(2000) 809 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione dei diversi sistemi di aerazione per i veicoli di trasporto degli animali, per trasporti su strada di durata superiore a otto ore [COM(2001)197 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 16 luglio 2003, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto [COM(2003) 425 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

VIAGGI DI OLTRE OTTO ORE

Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 relativo a norme complementari riguardanti la protezione degli animali, applicabili ai veicoli stradali utilizzati per il trasporto degli animali per viaggi di durata superiore a otto ore [Gazzetta ufficiale L 052 del 21.02.1998]. Allorquando la durata del viaggio viene prolungata oltre le otto ore, i veicoli stradali per il trasporto dei solipedi, dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini all'interno della Comunità devono rispettare norme complementari. Queste norme riguardano la lettiera, l'alimentazione e l'abbeverata, l'accesso al veicolo, l'aerazione e le pareti divisorie.

PUNTI DI SOSTA

Regolamento (CE) n. 1255/97, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il piano di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CE [Gazzetta ufficiale L 174 del 02.07.1997]. Questo regolamento è applicabile soltanto ai punti di sosta che ospitano per almeno 24 ore solipedi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina nella Comunità, in conformità del capitolo VII dell'allegato della direttiva 91/628/CEE e senza pregiudizio per le direttive, 64/432/CEE, 80/213/CEE, 85/511/CEE, 89/608/CEE, 90/425/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/102/CEE e 93/119/CEE.

Modificato da:

Regolamento (CE) n.1040/2003 del Consiglio dell'11 giugno 2003 [Gazzetta ufficiale L 151 del 19.06.2003].

I punti di sosta devono essere utilizzati esclusivamente per ospitare, alimentare, abbeverare, far riposare, alloggiare, curare e spedire gli animali che vi transitano. Possono essere presenti in un determinato momento in un punto di sosta soltanto animali che hanno lo stesso status sanitario certificato. Una nuova procedura consente di modificare rapidamente il regolamento (CE) n. 1255/97 in funzione delle situazioni zoosanitarie.

REGOLE PARTICOLARI IN ALCUNE ZONE GEOGRAFICHE

Decisione 94/96/CE della Commissione del 3 febbraio 1994 [Gazzetta ufficiale L 50 del 22.02.1994]. Decisione della Commissione, del 3 febbraio 1994, basata sull'art. 16 della direttiva 91/628/CEE del Consiglio e relativa a norme particolari riguardante il benessere degli animali durante il trasporto in alcune parti della Grecia.

5) altri lavori

Decisione 2001/298/CE della Commissione, del 30 marzo 2001, che modifica gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio e della decisione 94/273/CE della Commissione, per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto (Testo che riveste interesse per il SEE) [Gazzetta ufficiale L 102 del 12.04.2001].

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2004, riguardante la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni annesse, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE [Gazzetta ufficiale L 3 del 05.01.2005].

Il regolamento modifica radicalmente le regole europee in materia di trasporto degli animali. Esso introduce regole più severe per i viaggi di oltre nove ore, indipendentemente dal fatto che i movimenti siano interni ad uno Stato membro ovvero transfrontalieri. Maggiore spazio verrà concesso agli animali in base alla loro specie ed alla durata del viaggio. Il regolamento prevede e definisce del pari le responsabilità di tutti gli operatori partecipanti al trasporto degli animali. La formazione degli autisti e del personale addetto agli animali diviene obbligatoria.

Questo regolamento abroga e sostituisce la direttiva 93/628/CE a decorrere dal 5 gennaio 2007.

Ultima modifica: 30.03.2005