Scambi di prodotti di origine animale tra i paesi dell’UE: controlli veterinari

 

SINTESI DI:

Direttiva 89/662/CEE: controlli veterinari negli scambi intracomunitari

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

I paesi dell’UE devono garantire che i prodotti di origine animale destinati alla vendita siano stati controllati ed etichettati in conformità con le norme UE per la destinazione in questione e siano accompagnati da un idoneo certificato sanitario.

Se i prodotti sono destinati a essere esportati in un paese extra UE, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita del territorio dell’UE.

I paesi dell’UE devono garantire che all’atto dei controlli sulle importazioni da un paese extra UE presso porti, aeroporti e posti di frontiera, siano adottate le seguenti misure:

Controlli all’origine

I paesi dell’UE speditori devono garantire che gli operatori osservino le condizioni veterinarie in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti.

Inoltre, il paese dell’UE di origine sanzionerà ogni infrazione, in particolare quando si è constatato che i documenti non corrispondono allo stato effettivo dei prodotti o che i prodotti non sono conformi alle norme sanitarie.

Controlli nel luogo di destinazione

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È applicata dal 22 dicembre 1989. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 1o luglio 1992, ad eccezione della Grecia che doveva recepirla entro il 31 dicembre 1992.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13-22)

Le successive modifiche alla direttiva 89/662/CEE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.09.2016