Scambi intracomunitari di riproduttori ovini e caprini di razza pura

L'Unione europea (UE) armonizza le norme applicabili agli scambi di ovini e caprini di razza pura destinati alla riproduzione sul suo territorio.

ATTO

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura [Cfr atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

La presente direttiva stabilisce norme comuni che disciplinano gli scambi di riproduttori ovini e caprini di razza pura sul territorio europeo.

Gli ovini e i caprini

La presente direttiva si applica:

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri non possono vietare, limitare ovvero ostacolare per motivi zootecnici:

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l’elenco delle organizzazioni di allevatori responsabili della creazione o della tenuta dei libri genealogici, prima di metterlo a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme comuni a livello europeo

La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente quando procede a stabilire:

Il certificato zootecnico

Gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura nonché il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni possono essere accompagnati, nella loro commercializzazione, da un certificato zootecnico, qualora lo Stato membro lo richieda.

Le importazioni da paesi terzi

Le norme applicabili alle importazioni di ovini o caprini riproduttori di razza pura e di loro sperma, ovuli ed embrioni devono essere almeno equivalenti alle norme che disciplinano gli scambi tra gli Stati membri dell’UE.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 89/361/CEE

5.6.1989

1.1.1991

GU L 153, 6.6.1989

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2008/73/CE

3.9.2008

1.1.2010

GU L 219, 14.8.2008

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 89/361/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura [Gazzetta ufficiale L 145 dell’8.6.1990].

Decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d’iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura [Gazzetta ufficiale L 145 dell’8.6.1990].

Decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell’attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi [Gazzetta ufficiale L 145 dell’8.6.1990].

Decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l’ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l’utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni [Gazzetta ufficiale L 145 dell’8.6.1990].

Decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni [Gazzetta ufficiale L 145 dell’8.6.1990].

Ultima modifica: 23.06.2011