Controllo delle sostanze ad azione ormonica e di altre sostanze negli animali e nei prodotti di origine animale

 

SINTESI DI:

Direttiva 96/23/CE concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La presente direttiva stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all’allegato I. Tali sostanze sono divise in due gruppi:

PUNTI CHIAVE

Piani nazionali di sorveglianza

Gli Stati membri incaricano un servizio o organismo pubblico centrale di elaborare i piani di sorveglianza per la ricerca dei residui e delle sostanze in:

Tale servizio o organismo coordina le attività dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza e raccoglie i risultati dei controlli e le informazioni da trasmettere alla Commissione europea.

Gli Stati membri sottopongono successivamente alla Commissione i piani di sorveglianza relativi alla ricerca dei gruppi di residui o di sostanze. I piani devono attenersi ai livelli e alle frequenze di campionamento previsti nell’allegato IV della direttiva.

La Commissione riferisce annualmente (o ogni volta che lo ritenga necessario) agli Stati membri, in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Ogni anno la Commissione trasmette inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione relativa ai risultati delle azioni sviluppate a livello regionale, nazionale e comunitario.

Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori

In particolare, gli Stati membri devono stabilire, nella loro legislazione, il principio della sorveglianza sulla qualità della filiera a cura delle varie parti interessate e a rafforzare le misure di autosorveglianza che devono essere introdotte nei capitolati d’oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità.

Controlli ufficiali

Gli Stati membri possono procedere a controlli ufficiali per sondaggio:

Qualora l’analisi di un campione ufficiale riveli la presenza di residui di sostanze vietate o di sostanze autorizzate in quantità superiore ai livelli fissati dalla normativa comunitaria, le autorità competenti devono ottenere tutti gli elementi necessari per individuare l’animale e l’azienda d’origine, nonché i risultati dell’analisi.

Se dai risultati dei controlli effettuati in uno Stato membro risulta la necessità di un’indagine o di un’azione in uno o più Stati membri o in uno o più paesi terzi, lo Stato membro interessato ne deve informare gli altri Stati membri e la Commissione.

Gli Stati membri in cui si è rivelata necessaria un’indagine o un’azione devono prendere le misure opportune.

Qualora uno Stato membro ritenga che i controlli previsti dalla presente direttiva non siano o non siano più eseguiti in un altro Stato membro, ne deve informare l’autorità centrale competente di quest’ultimo. Detta autorità, dopo aver svolto un’indagine, dovrà prendere tutte le misure necessarie. Tuttavia, in caso di controversia, si può adire alla Commissione, la quale dovrà incaricare uno o più esperti di emettere un parere in merito.

Misure da adottare in caso di infrazione

In caso di infrazione possono essere applicate le seguenti sanzioni:

Importazioni in provenienza da paesi terzi

Gli Stati membri possono importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla presente direttiva in provenienza dai paesi terzi inclusi negli elenchi previsti dalla legislazione comunitaria.

I paesi terzi interessati hanno l’obbligo di presentare un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze contemplate dalla direttiva.

Gli Stati membri hanno la possibilità di fare rispedire la partita o la frazione di partita in oggetto nel paese d’origine in caso di presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o di residui di tali sostanze o prodotti nella partita in questione.

La direttiva impone un canone che copra i controlli effettuati su animali e prodotti di origine animale.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in applicazione dal 23 maggio 1996. Doveva entrare in vigore nei paesi dell’UE il 30 giugno 1997.

Sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2017/625 a partire dal 14 dicembre 2019.

Contesto

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 96/23/EC del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125, del 23.5.1996, pagg. 10-32)

Le successive modifiche alla direttiva 96/23/CE sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pagg. 1–142)

Fare riferimento alla versione consolidata.

Decisione della Commissione 2005/34/CE, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pagg. 61-63)

Decisione della Commissione 2002/657/CE, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pagg. 8-36)

Fare riferimento alla versione consolidata.

Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998 recante modalità d’applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GU L 65 del 5.3.1998, pagg. 31–34)

Fare riferimento alla versione consolidata.

Decisione della Commissione 97/747/CE del 27 ottobre 1997 che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (GU L 303 del 6.11.1997, pagg. 12-15)

Piani di controllo per l’Unione Europea

Decisioni della Commissione che approvano il piano di sorveglianza per la ricerca di sostanze o residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale:

Decisione 98/151/EC (GU 47 del 18.2.1998, pag.17) (Francia), Decisione 98/152/EC (GU L 47 del 18.2.1998, pag.18) (Regno Unito), Decisione 98/153/EC (GU L 47 del 18.2.1998, pag. 19) (Austria), Decisione 98/154/EC (GU L 47 del 18.2.1998, pag. 20) (Finlandia), Decisione 98/155/EC (GU L 47 del 18.2.1998, pag. 21) (Svezia), Decisione 98/458/EC (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 117) (Belgio), Decisione 98/459/EC (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 118) (Olanda), Decisione 98/460/EC (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 119) (Spagna), Decisione 98/390/EC (GU L 175 del 19.6.1998, pag. 34) (Italia), Decisione 98/391/EC (GU L 175 del 19.6.1998, pag. 35) (Irlanda), Decisione 98/492/EC (GU L 223 del 11.8.1998, pag. 7) (Lussemburgo), Decisione 98/493/EC (GU L 223 del 11.8.1998, pag. 8) (Germania), Decisione 98/494/EC (GU L 223 del 11.8.1998, pag. 9) (Danimarca), Decisione 98/495/EC (GU L 223 del 11.8.1998, pag. 10) (Grecia), Decisione 98/496/EC (GU L 223 del 11.8.1998, pag. 11) (Portogallo), Decisione 98/497/EC (GU L 223 del 11.8.1998, pag. 12) (Italia)

Piani di controllo per paesi terzi

Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44-50). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 189, del 27.5.2004, pagg. 33-39).

Fare riferimento alla versione consolidata.

Laboratori nazionali di riferimento

Decisione della Commissione 98/536/CE, del 3 settembre 1998, che stabilisce l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU L 251 dell’ 11.9.1998, pagg. 39–42)

Fare riferimento alla versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.09.2018