Influenza aviaria

 

SINTESI DI:

Direttiva 2005/94/CE: misure dell’UE di lotta contro l’influenza aviaria

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce le misure da adottare per la lotta contro l’influenza aviaria non appena viene sospettata la presenza di tale malattia.

PUNTI CHIAVE

L’UE stabilisce misure di lotta contro l’influenza aviaria non appena viene sospettata la presenza di tale malattia.

I paesi dell’UE si occuperanno di:

In presenza di un sospetto focolaio, l’autorità competente avvia immediatamente un’indagine volta a confermare o escludere la malattia attraverso analisi cliniche e la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio.

L’autorità sottopone l’azienda sospetta a sorveglianza ufficiale e attua una serie di misure, fra cui:

Tali misure vengono sospese quando risulta infondato il sospetto della presenza della malattia.

Le autorità competenti eseguono inoltre indagini epidemiologiche per individuare le aziende a contatto e una possibile ulteriore diffusione del virus.

La presente direttiva stabilisce le misure specifiche da adottare a seconda del tipo di malattia.

Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)

Una volta confermata la presenza dell’HPAI, l’autorità competente controlla che vengano applicate le misure seguenti:

Inoltre, devono essere istituite una «zona di protezione» con un raggio minimo di tre chilometri intorno all’azienda infetta e una «zona di sorveglianza» con un raggio minimo di 10 chilometri intorno all’azienda, comprendente la zona di protezione. Le misure applicate in queste zone includono:

Queste misure restano in vigore fino al completamento delle operazioni preliminari di pulizia, al più presto dopo 21 giorni nelle zone di protezione e 30 giorni nelle zone di sorveglianza.

Influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI)

Una volta confermata la presenza dell’LPAI, l’autorità competente controlla che vengano attuate una serie di misure basate su un’adeguata valutazione dei rischi. Le misure da adottare variano secondo criteri definiti riguardanti le specie interessate, il numero di aziende presenti nella zona interessata, la localizzazione dei mattatoi e le misure di biosicurezza*. Le misure da adottare sono le seguenti:

Inoltre, si applicano misure specifiche nella zona conosciuta come «zona di restrizione», che dev’essere istituita intorno all’azienda infetta con un raggio di almeno un chilometro.

Le misure applicate in questa zona prevedono:

Tali misure vengono mantenute per una durata variabile decisa dall’autorità competente.

Propagazione ad altre specie

A seguito della conferma di un’epidemia di influenza aviaria in un’azienda, vengono effettuati esami di laboratorio su altri mammiferi presenti nell’azienda che possano essere infetti, nello specifico sui suini, e l’autorità può autorizzare il trasporto di detti suini verso altre aziende o macelli solo a fronte di prove successive che dimostrino che il rischio di diffusione del virus è trascurabile.

Pulizia, disinfezione e ripopolamento

I paesi dell’UE devono controllare che tutto ciò che possa essere stato contaminato, comprese le aziende, i mattatoi, i veicoli e ogni altra attrezzatura, sia pulito e disinfettato. Le aziende possono essere ripopolate 21 giorni dopo il completamento di pulizia e disinfezione finali.

Procedure di diagnosi

Un manuale di diagnostica adottato dalla decisione 2006/437/CE stabilisce gli obblighi, i criteri e le procedure da applicare ai test di diagnosi e agli esami clinici post mortem (cfr. «Documenti correlati»). Tali operazioni hanno luogo esclusivamente presso laboratori nazionali autorizzati.

Ciascun paese dell’UE designa un laboratorio nazionale di riferimento che lavorerà in collaborazione con il laboratorio UE di riferimento (un nuovo laboratorio sarà indicato il 1 gennaio 2019). Tale laboratorio è responsabile di coordinare le procedure armonizzate per la diagnosi (ad esempio effettuando esami annuali) e fornire consulenza sull’influenza aviaria alla Commissione e ai paesi dell’UE.

Vaccinazione

In base alla situazione della malattia e al risultato di una valutazione del rischio, i paesi dell’UE possono decidere di introdurre la vaccinazione d’emergenza o preventiva del pollame e di altri volatili in cattività nell’ambito di un piano di vaccinazione che dev’essere preventivamente approvato dalla Commissione. Le aziende che tengono volatili vaccinati sono sottoposte a rigida sorveglianza, in particolare se si ricorre alla vaccinazione d’emergenza. La direttiva contiene le modalità d’applicazione di tali misure e prevede la possibilità di creare banche di vaccini.

Procedura di comitato

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi assiste la Commissione nella gestione di misure relative all’influenza aviaria. Tale comitato può intervenire, tra l’altro, nella definizione delle misure di biosicurezza preventiva.

Abrogazione

La direttiva sarà abrogata e sostituita dalla nuova normativa in materia di sanità animale dell’UE, regolamento (UE) 2016/429, il 21 aprile 2021.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 3 febbraio 2006 e doveva diventare legge nei paesi dell’UE entro il 1° luglio 2007.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Volatili in cattività: volatili che non sono stati catturati in natura ma che sono nati e sono stati allevati in cattività da riproduttori che si sono accoppiati o i cui gameti sono stati trasferiti diversamente in cattività.
Misure di biosicurezza: un insieme di misure preventive previste per ridurre il rischio di trasmissione di malattie infettive nelle colture e nel bestiame.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16-65)

Le successive modifiche alla direttiva 2005/94/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 39 del 16.2.2017, pag. 6-11)

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84, del 31.3.2016, pag. 1-208)

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 22-32)

Decisione 2007/118/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007 che stabilisce norme dettagliate relative ad un marchio d’identificazione alternativo conforme alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 19-21)

Decisione 2007/598/CE della Commissione, del 28 agosto 2007, riguardante le misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri (GU L 230 dell’1.9.2007, pag. 20-26)

Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, riguardante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e che abroga la decisione 2006/135/CE (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51-60)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 09.04.2018