Scambi intraunionali di ovini e caprini
SINTESI DI:
Direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
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Stabilisce le norme da applicare alle pecore (ovini) e alle capre (caprini), che vengono spostate da un paese dell’Unione europea (UE) a un altro per la macellazione, l’ingrasso o l’allevamento, al fine di garantire che siano sani e che non si facciano vettori di alcuna malattia.
PUNTI CHIAVE
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Gli animali devono soddisfare le seguenti condizioni:
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essere identificati e registrati in base alla normativa UE;
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essere ispezionati entro le 24 ore precedenti il loro spostamento;
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non devono provenire da una fattoria o essere venuti a contatto con animali nei quali è stata rilevata una malattia, fino a quando non è trascorso un dato periodo di tempo (42 giorni per la brucellosi, 30 per la rabbia e 15 per il carbonchio ematico);
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essere nati e allevati nell’UE o importati dall’estero, in linea con la normativa comunitaria;
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essere nella loro fattoria di origine in maniera continuativa per almeno 30 giorni o, per gli animali più giovani, sin dalla nascita;
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non essere lontano dalla loro fattoria di origine per più di 6 giorni prima di ricevere l’autorizzazione definitiva al loro commercio;
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non essere entrati in contatto con altri ovini o caprini durante i precedenti 21 giorni o, nel caso di ungulati, importati nell’UE nei precedenti 30 giorni.
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Gli animali da allevamento e da ingrasso devono soddisfare requisiti supplementari per garantire che siano indenni da brucellosi.
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Gli animali non possono essere spostati in un altro paese dell’UE se:
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devono essere macellati nell’ambito di un programma di eradicazione della malattia;
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non possono essere venduti sul proprio territorio a causa di timori sanitari.
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I centri di raccolta, dove gli animali provenienti da diverse aziende agricole sono raggruppati insieme prima di essere trasportati, devono essere:
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posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
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puliti e disinfettati prima dell’uso;
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periodicamente ispezionati dalle autorità competenti.
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I centri devono:
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avere capacità e strutture sufficienti per gli animali che ospitano;
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ammettere solo gli animali che soddisfano le condizioni sanitarie comunitarie;
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mantenere un registro per almeno tre anni, contenente informazioni quali le date di ingresso e di uscita degli animali, il nome del proprietario e il numero di immatricolazione del trasportatore.
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Ai centri viene assegnato un numero di riconoscimento personale e la loro licenza può essere sospesa o revocata per eventuali violazioni della normativa.
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I negozianti e i trasportatori coinvolti negli spostamenti di animali da un paese all’altro dell’UE devono essere registrati e mantenere una banca dati delle loro attività per almeno tre anni. Entrambi devono soddisfare rigorosi standard di igiene.
La direttiva va a integrare:
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il regolamento (CE) n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;
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la direttiva 2003/85/CE del Consiglio sulle misure contro l’afta epizootica;
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la decisione 93/52/CEE della Commissione sul rispetto da parte di taluni paesi o regioni dell’UE delle condizioni relative alla brucellosi.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
È in vigore dal 4 febbraio 1991. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 31 dicembre 1992.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si consulti «Scambi intracomunitari di ovini e caprini» sul sito Internet della Commissione europea.
ATTO
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pagg. 19-36)
Le successive modifiche alla direttiva 91/68/CEE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagg. 8-17). Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pagg. 1-87). Si veda la versione consolidata.
Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pagg. 14-15). Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 18.04.2016