Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (quote latte)

Il prelievo supplementare nel settore del latte, istituito nel 1984, ha come obiettivo di ridurre lo squilibrio tra la domanda e l'offerta di latte e prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali. Tale prelievo è versato dagli Stati membri al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) quando tali eccedenze superano il quantitativo di riferimento nazionale (quota nazionale).

ATTO

Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. [v. atti modificativi]

SINTESI

Il latte vaccino e gli altri prodotti lattiero-caseari commercializzati a partire dal 1° aprile 2008 sono disciplinati dall' organizzazione comune dei mercati agricoli.

Quantitativi di riferimento

Il regolamento fissa per tutti gli Stati membri i quantitativi di riferimento per la produzione di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari per 11 periodi annuali consecutivi a partire dal 1° aprile 2004. Tali quantitativi di riferimento sono in seguito distribuiti tra i produttori di ogni Stato membro.

Principio del prelievo

Ogni anno, se i quantitativi commercializzati di latte vaccino o degli altri prodotti superano i rispettivi quantitativi di riferimento, gli Stati membri riscuotono un prelievo dagli agricoltori sui quantitativi supplementari prodotti.

Il prelievo per 100 chilogrammi di latte è fissato a 33,27 euro per il periodo 2004/2005, a 30,91 euro per il 2005/2006, a 28,54 euro per il 2006/2007 e a 27,83 euro per il 2007/2008 e i periodi successivi.

I produttori che superano il quantitativo loro assegnato dagli Stati membri versano il loro contributo al prelievo, che gli Stati membri versano, a loro volta, al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Gli Stati membri, in quanto debitori principali nei confronti della Comunità, sono tenuti a versare al FEAGA il 99% dell'importo dovuto nel corso di un periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivo al periodo di dodici mesi di cui trattasi.

Un produttore può disporre di uno o di due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per la vendita diretta al consumatore e per le consegne. Gli Stati membri stabiliscono anteriormente al 1º giugno 2004 i quantitativi di riferimento individuali (quote) da assegnare a ciascun produttore in base alla sua produzione del periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004. Per i produttori finlandesi il quantitativo di riferimento può essere aumentato entro il limite di un massimale nazionale di 200 000 tonnellate. Per gli Stati che sono diventati membri dell'Unione europea nel 2004 e nel 2007, i periodi di dodici mesi per stabilire i quantitativi di riferimento variano a seconda dello Stato e si collocano tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2007.

Gestione e calcolo del prelievo

Il prelievo è gestito separatamente per le consegne e per le vendite dirette. Per le consegne di latte a ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi, corrispondente alla sua quota. Nel caso in cui il tenore di grassi effettivo differisca dal tenore di riferimento si procede ad un adeguamento delle consegne. A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo è stabilito dopo l'eventuale riassegnazione della parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne. L'impresa di trasformazione riscuote i prelievi dai produttori e li versa all'organismo competente dello Stato membro. Per le vendite dirette, il prelievo è versato direttamente dai produttori agli organismi competenti degli Stati membri. Comunque, nel caso in cui il contributo dei produttori sia superiore a quello dovuto dallo Stato membro al FEAGA, lo Stato membro può rimborsare gli importi riscossi in eccesso o destinarli al finanziamento di misure volte a ristrutturare il settore o a migliorare l'ambiente.

Riserva nazionale

Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale alimentata dalle quote che provengono, tra l'altro, da quote liberate in seguito all'inattività dei produttori e dalle trattenute sui trasferimenti tra produttori. Gli Stati membri possono poi riassegnare tali quantitativi inutilizzati a categorie di produttori da loro scelti in base a criteri oggettivi.

Inattività

Se un produttore non produce latte per dodici mesi né intende riprendere l'attività nell'immediato futuro, i suoi quantitativi sono riversati nella riserva nazionale anteriormente al 1º aprile dell'anno successivo. Se il produttore riprende la produzione prima della fine dei dodici mesi successivi, gli viene restituito il quantitativo individuale in tutto o in parte. Se per 12 mesi il produttore non commercializza almeno il 70% del suo quantitativo di riferimento lo Stato membro può decidere che i quantitativi non utilizzati siano riversati, in tutto o in parte, nella riserva nazionale.

Cessioni temporanee

Gli Stati possono autorizzare cessioni temporanee di quote tra produttori, secondo modalità da loro stabilite.

Trasferimenti di quote con trasferimenti di terre.

I quantitativi di riferimento sono trasferiti in caso di vendita, successione o altro, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera. Se il trasferimento avviene in caso di affitto o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere che i quantitativi di riferimento non siano trasferiti con l'azienda e siano attribuiti esclusivamente ai produttori. Se il trasferimento è effettuato a favore delle autorità pubbliche o a fini non agricoli, lo Stato membro garantisce il rispetto degli interessi delle parti, salvaguardando tra l'altro la possibilità per il produttore di proseguire la sua attività.

Misure specifiche di trasferimento

Per agevolare la ristrutturazione del settore e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri possono anche prevedere trasferimenti senza trasferimento di terre, accordando un'indennità ai produttori che abbandonano del tutto o in parte la loro produzione, centralizzando e controllando domande e offerte di trasferimenti senza trasferimento di terre o stabilendo, in base a criteri oggettivi, le regioni e le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati i trasferimenti di quantitativi di riferimento senza trasferimento di terre allo scopo di migliorare la struttura della produzione di latte.

Comitologia

La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il latte e i prodotti caseari (FR), composto da un rappresentante della Commissione europea e dai rappresentanti degli Stati membri.

Contesto

Dal 2 aprile 1984 è stato imposto a tutti gli Stati membri un limite alla produzione nazionale di latte, secondo un regime comunitario di quote. Nell'ambito di tale regime è stato inoltre istituito un prelievo sui quantitativi di latte, raccolti o venduti direttamente, che eccedono il limite di garanzia. Tale regime è stato prorogato più volte, in particolare dai regolamenti 3950/92 e 1255/99. Il nuovo regolamento introduce una procedura semplificata che consolida l'esperienza acquisita.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1788/2003

28.10.2003

-

GU L 270 del 21.10.2003

Atto(i) modificativo(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2217/2004

23.12.2004

-

GU L 375 del 23.12.2004

Protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

1.1.2007

-

GU L 157 del 21.6.2005

Regolamento (CE) n. 1406/2006

27.9.2006

-

GU L 265 del 26.9.2006

Regolamento (CE) n. 336/2007

1.4.2007

-

GU L 88 del 29.3.2007

Regolamento (CE) n. 1186/2007

14.11.2007

GU L 265 dell'11.10.2007

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CEE) n. 1788/2003 sono state inserite nel testo di base. La presente versione consolidata (pdf) ha soltanto valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 607/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 141 del 2.6.2007]

Regolamento (CE) n. 927/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 170 del 23.6.2006]

Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [Gazzetta ufficiale L 094 del 31.3.2004] V. versione consolidata (pdf)

See also

Per maggiori informazioni sul latte e i prodotti lattiero-caseari nell'Unione europea (EN) (pdf).

Ultima modifica: 07.03.2008