Beni e tecnologie a duplice uso

Il regolamento di seguito illustrato mira a sottoporre i beni a duplice uso (compresi i software e le tecnologie) a un controllo efficace all'atto dell'esportazione dalla Comunità al fine di garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione europea (UE) e degli Stati membri in materia di non proliferazione. Il controllo all'esportazione consente di garantire la libera circolazione dei beni a duplice uso nella Comunità.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso *.

Campo di applicazione

Sono considerati beni a duplice uso tutti i prodotti, compresi i software e le tecnologie che possono avere un utilizzo sia civile che militare.

Il regolamento non si applica alla fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie se ciò implica uno spostamento transfrontaliero di una persona fisica.

Esportazione di beni a duplice uso

L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'allegato al regolamento è soggetta ad autorizzazione d'esportazione valida in tutta la Comunità europea (CE). L'elenco è suddiviso in dieci categorie di beni.

In allegato al regolamento figura un'autorizzazione di esportazione generale comunitaria per alcune categorie di prodotti destinati ai paesi seguenti: Australia, Canada, Stati Uniti, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda e Svizzera.

Per tutte le altre esportazioni soggette ad autorizzazione, questa è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.

Per decidere la concessione di un'autorizzazione, gli Stati membri devono tener conto dei loro obblighi derivanti dai regimi internazionali di non proliferazione, dalle posizioni dell'Unione europea, dell'OCSE o delle Nazioni Unite nonché dal codice di condotta dell'Unione in materia di esportazione di armamenti e dalle considerazioni relative alla finalità e al rischio di eventuali sottrazioni di materiali.

L'esportazione dei beni a duplice uso non compresi nell'elenco deve essere subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione, dal momento che l'esportatore è informato dalle sue autorità che detti beni sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a contribuire:

Interessi essenziali di sicurezza

Se un'esportazione può nuocere agli interessi essenziali in materiadi sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere a un altro Stato membro di non concedere l'autorizzazione o chiederne l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. In questo caso, viene immediatamente avviata una consultazione tra i due Stati membri.

Uno Stato può sospendere l'esportazione dal suo territorio, per un periodo transitorio, se sospetta che importanti informazioni non siano state prese in considerazione all'atto della concessione dell'autorizzazione o che le circostanze siano sostanzialmente mutate.

Gli esportatori devono tenere dei registri delle loro esportazioni che indichino la designazione e la quantità dei beni nonché i nomi e gli indirizzi dell'esportatore e del destinatario.

Contesto

Il controllo delle esportazioni dei beni e delle tecnologie a duplice uso a livello europeo intende garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di diffusione delle armi convenzionali. Si tratta per esempio del Gruppo dei fornitori nucleari contro la proliferazione dei beni e delle tecnologie nucleari (NSG) o del Gruppo Australia contro la proliferazione dei beni e delle tecnologie chimici e biologici.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1334/2000

28.9.2000

--

GU L 159 del 30.6.2000

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2889/2000

04.1.2001

-

GU L 336 del 30.12.2000

Regolamento (CE) n. 2432/2001

19.1.2002

-

GU L 338 del 20.12.2001

Regolamento (CE) n. 149/2003

7.3.2003

-

GU L 30 del 5.2.2003

Regolamento (CE) n. 885/2004

-

-

GU L 168 dell'1.5.2004

Regolamento (CE) n. 394/2006

11.4.2006

-

GU L 74 del 13.3.2006

Regolamento (CE) n. 1183/2007

21.1.2007

-

GU L 278 del 22.10.2007

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Consiglio, del 18 luglio 2007, recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso [COM(2007) 419 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale] Tale documento mira a modificare gli allegati del regolamento n. 1334/2000 relativo ai beni a duplice uso.

Comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 2006, sul riesame del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso [COM(2006) 828 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Proposta di regolamento del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (presentata dalla Commissione) [COM(2006) 829 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La Commissione propone un pacchetto globale nel settore dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, vale a dire una rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 accompagnato da un insieme di azioni dirette a migliorare il regime comunitario dei controlli delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Per il ruolo che riveste nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), il controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ha costituito uno dei principali campi nei quali si sono rivelate necessarie misure di rafforzamento in seguito agli attentati dell'11 settembre. Il piano d'azione di Salonicco e la strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM del 2003 andavano in questo senso invitando gli Stati membri ad adottare misure concrete ed a rivedere le loro procedure di controllo. La questione è stata discussa dagli Stati membri ed ha indotto la Commissione a consultare l'industria europea al fine di apportare modifiche e miglioramenti al regime comunitario. In effetti, il controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso deve conciliare le esigenze di sicurezza con gli interessi delle industrie europee, che sono all'avanguardia in questo campo, al fine di non nuocere alla loro competitività.

In tale contesto, questo insieme di proposte è inteso a garantire una maggiore sicurezza attraverso controlli efficaci e un maggiore coordinamento dei controlli mirando nel contempo ad un contesto normativo non ostile in grado di favorire la competitività delle imprese (regime chiaro, vincoli ridotti, applicazione coerente e omogenea, scambi agevolati).

Le modifiche del regime di controllo si basano, in parte, sullo studio di impatto realizzato dalla Commissione nel 2005 e, in parte, sulle iniziative della Commissione. Tali modifiche prevedono in particolare di rafforzare e uniformare i controlli, migliorare gli scambi di informazioni sui controlli nazionali e sui dinieghi. Pertanto, verranno introdotti alcuni controlli (transito, intermediazione) e altri verranno resi più chiari (trasferimenti immateriali di tecnologie, compresa la fornitura di assistenza tecnica). I controlli nazionali, per contro, anche se non sono oggetto dello stesso regolamento, dovrebbero essere più trasparenti. Le modifiche proposte riguardano anche l'introduzione di sanzioni penali in caso di violazioni del regolamento e una maggiore trasparenza. Le condizioni d'uso delle autorizzazioni generali dovrebbero essere armonizzate e il trattamento delle domande di autorizzazione da parte delle autorità nazionali dovrebbe essere disciplinato con la fissazione di scadenze (come per le domande di informazioni). Gli esportatori e i fornitori di prodotti più sensibili avranno l'obbligo di registrarsi presso le autorità nazionali competenti. Inoltre, dovrebbe essere introdotta una procedura di comitato («comitatologia») in caso di modifica del regolamento o di adozione delle relative misure applicative. Per migliorare la certezza del diritto, il regolamento prevede di costituire un quadro giuridico completo per l'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dei relativi servizi.

In questo pacchetto globale, la Commissione formula anche alcune proposte dirette a consolidare il quadro normativo con la definizione di linee direttrici e di migliori pratiche che servano da norme di riferimento per i controlli delle esportazioni, la possibilità di azioni amministrative in determinati settori come la trasparenza e proposte che possano essere prese in considerazione in futuro.

Infine, la Commissione solleva la questione di settori che esigono risposte ma il cui campo di applicazione va oltre il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. Uno di questi settori è costituito dai regimi internazionali di controllo delle esportazioni, con i limiti che essi rappresentano, la necessità per i nuovi Stati membri di aderirvi, la partecipazione dell'UE a questi regimi e il coordinamento delle posizioni dell'UE in questo ambito. Un altro settore rimanda alla necessità di rafforzare di rafforzare l'assistenza tecnica ai paesi terzi e alla cooperazione internazionale. Quest'ultima beneficia già delle clausole di non proliferazione incluse negli accordi fra l'UE e i paesi e regioni terzi come l'accordo di Cotonou. Anche lo strumento di stabilità per il periodo 2007-2013 offre un quadro privilegiato per l'assistenza tecnica.

Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [Gazzetta ufficiale L 256 del 7.9.1987]. L'obiettivo del regolamento è stabilire una nomenclatura combinata che risponda alle esigenze tariffarie e statistiche dell'unione doganale e istituire una tariffa integrata delle Comunità europee denominata Taric.

Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni [Gazzetta ufficiale L 324 del 27.12.1969].

Il regolamento stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni della CE basato sul principio della libertà delle esportazioni e definisce le procedure che consentono alla Comunità di applicare le misure di vigilanza e di salvaguardia necessarie.

Ultima modifica: 29.10.2007