Restituzione di beni culturali usciti illegalmente dal territorio di un paese dell’UE

La presente direttiva assicura agli Stati membri rientro dei beni culturali illegalmente esportati dal territorio dei paesi dell'Unione europea (UE).

ATTO

Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La direttiva riguarda la restituzione dei beni culturali classificati come patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale, conformemente alla legislazione o alle procedure amministrative nazionali ai sensi dell'articolo 36 del TFUE purché:

La direttiva si applica allorquando tali beni culturali hanno lasciato il territorio di un paese dell’UE in maniera illegale, vale a dire in violazione della legislazione che vi è vigente ovvero in violazione delle condizioni di un'autorizzazione temporanea rilasciata. La restituzione del bene deve avvenire sia che tale bene sia stato trasferito all'interno dell’Unione, sia che sia stato prima esportato verso un paese terzo e successivamente importato in un altro membro paese dell’UE.

La direttiva è unicamente applicabile ai beni culturali che hanno lasciato in maniera illegale il territorio di un paese dell’UE dopo il 1o gennaio 1993.

Ogni paese dell’UE designa una o più autorità (autorità centrali) incaricate di svolgere le funzioni previste dalla direttiva. La Commissione pubblica l'elenco aggiornato di tali autorità sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Cooperazione amministrativa

Le autorità centrali devono cooperare e favorire la consultazione tra le autorità competenti degli altri paesi dell’UE per garantire la restituzione di un bene culturale. In particolare, le autorità centrali devono:

Azione per la restituzione esercitata presso un tribunale

Legittimati a presentare l'istanza di restituzione sono unicamente i paesi dell’UE. Il privato proprietario di un bene culturale può esperire nei confronti del possessore soltanto le azioni previste dal diritto comune.

L'azione di restituzione si prescrive decorso un anno dalla data in cui il paese dell’UE richiedente è venuto a conoscenza dell'ubicazione del bene e dell'identità del suo possessore o detentore. Per essere ricevibile, la richiesta deve essere accompagnata da:

In ogni caso, l'azione di restituzione si prescrive decorsi settantacinque anni dalla data in cui il bene culturale è uscito illegalmente dal territorio del paese dell’UE richiedente; non è soggetta a prescrizione l'azione riguardante la restituzione di beni che fanno parte di collezioni pubbliche o di beni ecclesiastici, per i quali il termine dipende dalla normativa nazionale ovvero da accordi bilaterali stipulati fra membri paesi dell’UE.

La presente direttiva non limita le azioni civili o penali che possono avviare, in conformità del diritto nazionale dei paesi dell’UE , del paese dell’UE richiedente o del proprietario del bene.

Aspetti finanziari

In caso di restituzione, il possessore ha diritto ad un equo indennizzo, sempre che dimostri che egli abbia usato la dovuta diligenza in occasione dell'acquisto. Tale indennità deve essere pagata dal paese dell’UE richiedente, il quale può rivalersi peraltro sulle persone responsabili dell'uscita illegale. Dopo la restituzione, la proprietà del bene è regolamentata dalla legislazione del paese dell’UE richiedente.

Attuazione

Il Comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali (precedentemente denominato Comitato consultivo dei beni culturali) assiste la Commissione per l'esame di qualsiasi questione relativa all'applicazione dell'allegato alla direttiva.

I paesi dell’UE inviano ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva, in base alla quale la Commissione pubblica successivamente una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 93/7/CEE

27.3.1993

15.12.1993 (15.3.1994 per il Belgio, la Germania e i Paesi Bassi)

G.U. L 74 del 27.3.1993

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 96/100/CE

21.3.1997

1.9.1997

G.U. L 60 dell’1.3.1997

Direttiva 2001/38/CE

30.7.2001

31.12.2001

G.U. L 187 10.7.2001

Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 93/7/CEE sono stati integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

MODIFICA DEGLI ALLEGATI

Categorie nelle quali gli oggetti classificati come patrimonio nazionale devono appartenere per beneficiare della restituzione:

Direttiva 96/100/CE [Gazzetta ufficiale L 60 dell’1.3.1997];

Direttiva 2001/38/CE [Gazzetta ufficiale L 187 del 10.7.2001].

ATTI COLLEGATI

Risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 2002 riguardante la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 concernente l'esportazione di beni culturali, nonché della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro [Gazzetta ufficiale C 032 del 05.02.2002].

Il Consiglio prende atto delle iniziative della Commissione, invita i paesi dell’UE a cooperare più strettamente fra di loro e con la Commissione, nonché invita la Commissione a insistere sulle iniziative avviate riservando un'attenzione particolare alla piena applicazione del regolamento in questione al momento dell'adesione dei paesi candidati all'UE.

Relazioni

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 30 maggio 2013 - Quarta relazione sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, COM(2013) 310 def - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale . La presente relazione riguarda l'applicazione della direttiva durante il periodo 2008-2011.

Gli atti di cooperazione amministrativa svolti più frequentemente dalle autorità nazionali riguardano la ricerca di un bene culturale uscito stato illecitamente dal rispettivo territorio o la notifica della scoperta di tale bene. Diversi paesi membri mettono in evidenza i limiti della direttiva per quanto riguarda la capacità di ottenere la restituzione dei beni, in particolare a causa delle soglie finanziarie che si applicano ad alcuni beni nazionali e al termine di un anno per la procedura di restituzione. Sottolineano inoltre la difficoltà di ottenere la restituzione dei beni archeologici provenienti dagli scavi clandestini a causa della difficoltà di provare la provenienza dell'oggetto e/o la data in cui è stato illegalmente rimosso (Bulgaria e Italia).

Le relazioni nazionali indicano che, nonostante sia migliorata, la cooperazione amministrativa tra le autorità centrali degli Stati membri è ancora poco strutturata e deve affrontare problemi legati alle barriere linguistiche. Hanno inoltre individuato delle carenze nello scambio di informazioni tra le autorità interessate, che riducono l'efficienza.

La Commissione osserva che la procedura di revisione della direttiva 93/7/CEE è stata avviata nel 2009, con la consultazione pubblica completata a marzo 2012, e che sta anche esaminando come migliorare l'attuazione della direttiva

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 30 luglio 2009 - Terza relazione sull’applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro [ COM(2009) 408 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione esamina l'applicazione della direttiva nei paesi dell'Unione europea durante il periodo 2004-2007. In generale, la direttiva è percepita come un utile strumento per la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente e per la tutela del patrimonio culturale. I paesi dell'UE riconoscono il suo effetto deterrente per la sottrazione illecita dei beni culturali, ma ritengono che la direttiva non sia sufficiente per combattere il commercio illegale di beni culturali.

Nel periodo di riferimento, la direttiva è stata applicata solo raramente per la cooperazione amministrativa o per le procedure di restituzione. Ciò è dovuto principalmente alla complessità amministrativa e ai costi di applicazione della direttiva, alla sua portata limitata, e al breve periodo di tempo concesso per l'avvio del procedimento di restituzione e per l'interpretazione dei concetti correlati.

Paesi dell'UE hanno usato la cooperazione amministrativa per la ricerca di beni culturali e per notificare ogni loro scoperta nel territorio di un altro paese dell'UE. Il risultato sono state effettuate 148 restituzioni di beni culturali in via amichevole. Otto azioni legali sono state avviate per la restituzione degli oggetti.

Anche se la cooperazione amministrativa all'interno e tra i paesi dell'UE è migliorata, vi è la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra autorità a livello nazionale ed europeo. A tal fine, la Commissione aggiornerà le linee guida esistenti e pubblicherà gli elenchi delle autorità nazionali competenti. Inoltre, i paesi dell'UE propongono modifiche alla direttiva per migliorare la sua efficacia. Queste includono l'estensione del termine per l'avvio del procedimento di restituzione da uno a tre anni, la revisione del campo di applicazione della direttiva, nonché la modifica dell'allegato per includere nuove categorie di prodotti o per modificare le soglie finanziarie o la scadenza di segnalazione.

La Commissione proporrà l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro all'interno della Comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali per individuare o problemi connessi con l'applicazione della direttiva e proporre soluzioni accettabili per tutti i paesi dell'UE, in vista dell'eventuale modifica della direttiva.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, del 21 dicembre 2005, Seconda relazione sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro [ COM(2005) 675 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Questa relazione riguarda l'applicazione della direttiva nel periodo 1999-2003. Dalla relazione risulta che la direttiva è stata poco applicata. I paesi dell’UE hanno segnalato 5 restituzioni in via amichevole e 3 richieste di restituzione per via giudiziaria. Tali cifre piuttosto modeste rivelano che esistono lacune importanti in materia di cooperazione e di consultazione fra le contendenti autorità centrali nazionali. Al fine di colmare tale lacuna, la Commissione prevede di controllare l'applicazione delle linee di orientamento adottate dal Comitato consultivo per i beni culturali volte a migliorare la cooperazione amministrativa.

I paesi dell’UE ritengono che il periodo di un anno per esercitare un'azione in vista di una restituzione sia insufficiente. Con la riserva sulle consultazioni che devono avvenire a livello del Comitato consultivo per i beni culturali, la Commissione propone di portare tale termine a tre anni.

Per quanto attiene alle soglie finanziarie applicabili ai beni culturali oggetto della direttiva 93/7/CE, la relazione mostra che esistono opinioni contraddittorie fra i paesi dell’UE circa un aumento o una riduzione di tali soglie. La Commissione non prevede quindi una modifica delle soglie finanziarie.

Considerata l'applicazione limitata della direttiva 93/7/CE, la Commissione suggerisce di sopprimere l'obbligo di presentare una relazione ogni tre anni. Il Comitato consultivo per i beni culturali dovrà pronunciarsi su questo aspetto.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, del 25 maggio 2000, sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro [ COM (2000) 325 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Questa relazione sottolinea che i provvedimenti citati hanno sensibilizzato i paesi dell’UE e gli operatori del commercio internazionale a meglio tutelare i beni culturali a livello europeo. Si riconosce per contro che l'incidenza degli atti giuridici in questione su un regresso del commercio illegale di beni culturali è stata marginale. La relazione fa rilevare che i risultati dell'applicazione della direttiva e del regolamento potrebbero essere potenziati tramite una strutturazione della cooperazione amministrativa e delle informazioni fra autorità interessate.

Nella relazione sono elencati gli uffici doganali competenti per l'espletamento delle formalità di esportazione dei beni culturali, le autorità competenti per l'emissione delle autorizzazioni di esportazione di beni culturali e le autorità centrali competenti per esercitare le funzioni disciplinate della direttiva 93/7/CEE.

Proposta

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro [COM (2013) 311 def - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

In considerazione dei risultati delle relazioni di cui sopra, nonché di una consultazione pubblica, lo scopo di questa proposta è quello di rivedere la direttiva 93/7/CEE e rafforzare il diritto dell'UE in questo campo.

La Commissione europea propone di consentire agli Stati membri di recuperare qualsiasi oggetto culturale identificato come tesoro nazionale che sia uscito illegalmente dal territorio nazionale a partire dal 1 gennaio 1993. A tal fine, la portata della definizione di beni culturali verrebbe estesa per includere tutti quelli classificati come patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico, in linea con le leggi dei paesi dell'UE.

Avrebbe anchele seguenti conseguenze:

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/cultural-goods/#h2-2

Ultima modifica: 02.01.2014