Regime comunitario delle franchigie doganali

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1186/2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Franchigia dai dazi all’importazione

La franchigia dai dazi all’importazione riguarda numerose categorie di merci. Se vengono rispettate talune condizioni, le merci sono esentate dai dazi all’importazione quando riguardano:

Se la franchigia dai dazi all’importazione è prevista a motivo di un uso particolare delle merci, la persona interessata è tenuta a fornire alle autorità competenti la prova che tali condizioni siano state soddisfatte. In tale situazione, solamente le autorità competenti dello Stato membro interessato possono concedere la franchigia.

Franchigia dai dazi all’esportazione

La franchigia dai dazi all’esportazione riguarda numerose categorie di merci. Se vengono rispettate talune condizioni, le merci sono esentate dai dazi all’esportazione quando riguardano:

Esempi di franchigia dai dazi all’importazione e di esenzione dall’IVA

In alcune situazioni di emergenza, il regolamento prevede che la concessione della franchigia doganale sia decisa dalla Commissione, su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’1 gennaio 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c) e della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

Le modifiche successive alla direttiva 2009/132/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).

La Decisione (UE) 2022/1108 della Commissione, del 1o luglio 2022, relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (GU L 178 del 5.7.2022, pag. 57).

Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid‐19 nel corso del 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 05.05.2023