Accordi di riammissione con Macao e Hong Kong

Gli accordi conclusi dall’Unione europea (UE) con Macao e Hong Kong puntano ad agevolare il ritorno degli immigrati irregolari originari di tali regioni amministrative speciali cinesi e dei cittadini di altri paesi che vi transitano prima di raggiungere l’UE.

ATTO

Decisione 2004/424/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

Decisione 2004/80/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

SINTESI

Macao e Hong Kong sono regioni amministrative speciali gestite dalla Cina. I loro cittadini godono di un’esenzione dal visto per i soggiorni nell’UE di durata inferiore a tre mesi.

Gli accordi conclusi dall’Unione europea (UE) con Macao e Hong Kong stabiliscono il principio del rimpatrio dei loro cittadini che si trovano in posizione irregolare in uno Stato membro e, a certe condizioni, organizzano il rimpatrio delle persone che non sono ancora residenti permanenti di tali regioni (persone di un’altra giurisdizione).

Obbligo di riammissione

Macao e Hong Kong convengono di riammettere i loro residenti permanenti che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell’UE. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che hanno perso il diritto alla residenza permanente dopo essere entrate nell’UE.

L’accordo elenca i documenti che permettono di stabilire la nazionalità o la residenza permanente di una persona. Nel caso in cui nessuno dei documenti citati possa essere fornito, le autorità competenti dello Stato membro che intende espellere la persona in questione e le autorità di Macao o di Hong Kong ascoltano la persona per stabilire la sua nazionalità o residenza permanente.

Macao e Hong Kong si impegnano anche a riammettere le persone di un’altra giurisdizione a condizione che le persone in questione:

Tale obbligo non si applica nei seguenti casi:

L’accordo funziona in base ad una totale reciprocità e le stesse disposizioni si applicano ai cittadini europei in posizione irregolare a Macao o Hong Kong e ai cittadini di altri paesi che siano transitati attraverso l’UE prima di entrare illegalmente in una delle regioni amministrative speciali.

Procedura di riammissione

Una domanda di riammissione va presentata a Macao o a Hong Kong al massimo entro un anno da quando le autorità competenti dello Stato membro che intendono espellere la persona siano state informate della sua posizione irregolare. Tale termine può essere prorogato nel caso in cui sussistano degli ostacoli alla presentazione della domanda entro i tempi stabiliti.

La risposta va fornita entro un mese al massimo e l’eventuale rifiuto deve essere giustificato. In mancanza di risposta allo scadere del termine, la domanda si considera accettata.

Le autorità della regione amministrativa interessata e quelle dello Stato membro si accordano sulla data del trasferimento, il valico di frontiera e le eventuali scorte. Il ritorno avviene di norma in aereo.

Macao e Hong Kong si impegnano inoltre ad autorizzare il transito delle persone di un'altra giurisdizione attraverso il loro territorio su richiesta di uno Stato membro, possono tuttavia opporsi al transito se la persona rischia di essere perseguitata o di subire azioni penali o sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione.

Tutte le spese di trasporto sostenute fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato membro che ha richiesto la riammissione.

La Danimarca non partecipa a tali accordi.

Contesto

Gli accordi di riammissione fanno parte della strategia dell’UE nell’ambito della lotta contro l’immigrazione clandestina. L’UE ha concluso molti altri accordi di riammissione con l'Ucraina, la Moldova, la Georgia, la Russia, i paesi dei Balcani occidentali, lo Sri Lanka, e il Pakistan.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2004/424/CE

21.4.2004

-

GU L 143, 30.4.2004

Decisione 2004/80/CE

17.12.2003

-

GU L 17, 24.1.2004

Ultima modifica: 22.11.2011