Accordo di riammissione con il Pakistan

L’accordo concluso tra l’Unione europea (UE) e il Pakistan si propone di agevolare il ritorno degli immigrati irregolari originari di tale paese ma anche di cittadini di paesi terzi transitati dal Pakistan prima di giungere nell’UE.

ATTO

Decisione 2010/649/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

SINTESI

L’accordo concluso tra l’Unione europea (UE) e il Pakistan stabilisce il principio del rimpatrio sistematico dei cittadini pakistani in situazione irregolare in uno Stato membro in regime di reciprocità. Inoltre organizza, in base a determinate condizioni, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi.

La Danimarca e l’Irlanda non partecipano all’accordo.

Obbligo di riammissione

Il Pakistan e gli Stati membri dell’UE convengono reciprocamente di riammettere i propri cittadini che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di presenza o di soggiorno sul territorio dell’altra parte.

L’accordo elenca i documenti che consentono di stabilire la prova della nazionalità di una persona. Se non può essere presentato nessuno dei documenti indicati, l’autorità competente dello Stato membro che intende espellere l’interessato e la rappresentanza diplomatica o consolare del Pakistan concedono un’audizione alla persona allo scopo di accertarne la nazionalità.

Il Pakistan s’impegna anche a riammettere i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, a condizione che la persona interessata:

Tale obbligo non si applica se:

L’accordo opera sulla base di una reciprocità totale e le stesse disposizioni si applicano ai cittadini europei in situazione irregolare in Pakistan e ai cittadini di paesi terzi transitati dall’UE prima di entrare in modo irregolare in Pakistan.

Procedura di riammissione

La domanda di riammissione deve essere presentata al Pakistan. Tale formalità non è necessaria se la persona possiede un passaporto valido ed eventualmente un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dal Pakistan.

Nel caso di apolidi e cittadini di paesi terzi, la domanda deve essere presentata al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato membro che intende espellere la persona ha preso conoscenza della sua situazione irregolare. Il termine può essere prorogato fintanto che sussistono ostacoli alla presentazione a tempo debito della domanda.

Alla domanda si deve rispondere al massimo entro 30 giorni. Il termine può essere prorogato a 60 giorni, a meno che il trattenimento massimo autorizzato nello Stato richiedente non sia pari o inferiore a 60 giorni.

Ogni rifiuto deve essere motivato. Se non è data risposta nei termini prescritti, la domanda si considera accettata.

Il trasferimento della persona interessata deve avvenire entro tre mesi dall’approvazione della domanda. Le autorità pakistane e le autorità dello Stato membro si accordano sulla data del trasferimento, il valico di frontiera e le eventuali scorte.

Il Pakistan si impegna inoltre ad autorizzare il transito di un cittadino di paesi terzi o di un apolide, quando non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione, dopo avere accertato, sulla base di prove scritte, che lo Stato di destinazione si è impegnato a riammettere l’interessato.

Tutte le spese di trasporto sostenute fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato membro che ha richiesto la riammissione.

Attuazione

Un comitato misto composto da rappresentanti del Pakistan e dell’Unione europea è incaricato di agevolare l’attuazione dell’accordo e di consolidare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti.

L’accordo si applica solo alle persone entrate irregolarmente nell’UE dopo la sua entrata in vigore.

Contesto

Gli accordi di riammissione rientrano nella strategia dell’UE in materia di lotta contro l’immigrazione clandestina. Diversi altri accordi in materia di riammissione sono stati conclusi tra l’UE e l'Ucraina, la Moldova, la Georgia, la Russia, i paesi dei Balcani occidentali, lo Sri Lanka, Hong Kong e Macao.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2010/649/UE

7.10.2010

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GU L 287 del 4.11.2010

Ultima modifica: 20.09.2011