Responsabilità genitoriale e protezione dei minori (convenzione dell’Aia)
SINTESI DI:
Decisione 2003/93/CE sulla convenzione dell’Aia del 1996 concernente gli aspetti giuridici internazionali in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
CHE COSA FA LA PRESENTE DECISIONE?
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Autorizza i paesi dell’UE a firmare la convenzione dell’Aia.
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La convenzione stabilisce norme volte a migliorare la protezione dei minori nelle situazioni internazionali e a evitare conflitti fra sistemi giuridici nazionali diversi.
Tutti i paesi dell’UE sono parte della convenzione dell’Aia. Ciò significa che possono fare affidamento su norme giuridiche comuni quando si confrontano con paesi esterni all’UE parte della convenzione al fine di proteggere i minori coinvolti in controversie internazionali.
PUNTI CHIAVE
Che cosa vi rientra?
La convenzione mira a dare protezione internazionale ai minori di 18 anni, stabilendo:
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il paese competente ad assumere misure per la protezione di un minore o dei suoi beni;
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la legge applicabile per l’esercizio di tale competenza;
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la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
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il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione in tutti i paesi firmatari;
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la cooperazione fra i paesi firmatari.
Le misure volte a proteggere i minori si riferiscono:
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alla responsabilità genitoriale;
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ai diritti di affidamento;
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alla tutela;
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alla rappresentanza del minore;
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all’affidamento del minore in una famiglia di accoglienza o altra assistenza;
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alla supervisione delle cure fornite;
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all’amministrazione dei beni del minore.
Quale paese è responsabile?
Il paese competente a fornire misure di protezione è generalmente il paese di residenza abituale del minore.
Si tratta del paese in cui si trovano:
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nel caso di minori rifugiati o minori sfollati a livello internazionale;
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nel caso di minori il cui paese di residenza abituale non può essere stabilito;
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in caso di emergenza (facoltativo).
Eccezione
In un caso particolare, se un altro paese sembra essere in una posizione migliore per valutare l’interesse superiore del minore, può essere consentito che ne assuma la competenza.
Quale legge si applica?
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Il paese che esercita la competenza lo fa ai sensi del proprio diritto.
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In via eccezionale, esso può applicare o prendere in considerazione il diritto di un altro paese strettamente connesso alla situazione (se ciò è nell’interesse superiore del minore).
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Un paese può rifiutare di applicare il diritto indicato dalla convenzione solo per motivi giustificati di ordine pubblico e nell’interesse superiore del minore.
Riconoscimento ed esecuzione
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Le misure che un paese firmatario adotta ai sensi della presente convenzione per proteggere un minore o i suoi beni devono essere riconosciute in tutti gli altri paesi firmatari.
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Solo in un numero limitato di casi, come specificato nella convenzione, un paese può rifiutarne il riconoscimento.
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Quando le misure di protezione sono dichiarate applicabili in un altro paese, tale paese deve applicarle come se le avesse adottate esso stesso, in conformità con il proprio diritto interno.
Cooperazione
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Ciascun paese firmatario deve designare una o più autorità centrali incaricate di far fronte agli obblighi che gli sono imposti dalla convenzione.
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Tali autorità devono cooperare e scambiarsi reciprocamente informazioni, nonché promuovere la cooperazione in tali casi presso le autorità nazionali.
CONTESTO
Proteggere i diritti dei minori: informazioni dell’UE.
ATTO
Decisione 2003/93/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che autorizza gli Stati membri a firmare, nell’interesse della Comunità, la convenzione dell’Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori (GU L 48 del 21.2.2003, pag. 1-2)
ATTI COLLEGATI
Decisione 2008/431/CE del Consiglio, del 5 giugno 2008, che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri a presentare una dichiarazione sull’applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario — Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 36-48)
Ultimo aggiornamento: 26.07.2016