Scambio di informazioni sui casellari giudiziari tra gli Stati membri dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Decisione quadro 2009/315/GAI relativa agli scambi fra gli Stati membri dell’Unione europea di informazioni estratte dal casellario giudiziario

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE QUADRO?

PUNTI CHIAVE

Obiettivi

Gli obiettivi della decisione quadro sono:

Designazione delle autorità

Gli Stati membri sono tenuti a designare autorità centrali per svolgere i compiti connessi allo scambio di informazioni.

Registrazione delle condanne e archiviazione delle informazioni

Uno Stato membro che emette condanna deve registrare la cittadinanza o le cittadinanze della persona condannata e, nel caso di cittadini dell’Unione, informare lo Stato membro o gli Stati membri di cui sono cittadini dei dettagli della condanna, comprese le informazioni riguardanti:

Lo Stato membro di cui la persona condannata è cittadina deve conservare le informazioni a esso inviate al fine di rispondere alle richieste di informazioni sulle condanne dei propri cittadini. La risposta dovrebbe:

Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari devono essere conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri. L’autorità centrale di determinato Stato membro non disporrà di un accesso diretto alle banche dati di casellari giudiziali degli altri Stati membri.

Condivisione delle informazioni

Attuazione

Nel 2020, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sullo scambio, attraverso ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tra Stati membri.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE QUADRO?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Condanna. Qualsiasi decisione definitiva di un tribunale penale nei confronti di una persona fisica relativa a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano iscritte nel casellario giudiziario dello Stato membro in cui è stata pronunciata la condanna.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

Le modifiche successive alla decisione quadro 2009/315/GAI sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziali tra gli Stati membri tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) [COM(2020) 778 final del 21.12.2020].

Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 143).

Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 20.10.2022