Scambio di informazioni sui casellari giudiziari tra gli Stati membri dell’Unione europea
SINTESI DI:
Decisione quadro 2009/315/GAI relativa agli scambi fra gli Stati membri dell’Unione europea di informazioni estratte dal casellario giudiziario
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE QUADRO?
- Istituisce un sistema informatico decentrato per lo scambio di informazioni sulle condanne basate sulle banche dati dei casellari giudiziari in ciascuno Stato membro dell’Unione europea (Unione), ossia il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).
- Stabilisce i principi generali per lo scambio di informazioni sulle condanne* tra gli Stati membri dell’Unione.
- Definisce gli obblighi dello Stato membro di condanna e dello Stato membro di cui la persona detenuta è cittadina e specifica le procedure da seguire per rispondere a una richiesta di informazioni sulle condanne.
- È applicabile in tutti gli Stati membri. Irlanda e Danimarca non sono vincolate dalle modifiche introdotte dalla direttiva di modifica (UE) 2019/884. Inoltre, la decisione ECRIS 2009/316/GAI si applica ancora (si veda la sintesi) nei due suddetti Stati membri.
- Le modifiche introdotte dalla direttiva di modifica (UE) 2019/884 mirano a garantire lo scambio efficace di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi (compresi anche apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota) emesse negli Stati membri attraverso il sistema ECRIS. La direttiva consente quindi che le informazioni su tali persone siano richieste agli Stati membri che hanno emesso la condanna, come identificate da un riscontro positivo nel sistema ECRIS-TCN (si veda la sintesi).
- Cerca di impedire ai criminali di sfuggire al loro passato trasferendosi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati condannati. A tale scopo garantisce che le informazioni su tutte le loro condanne siano disponibili, quando necessario, a prescindere dallo Stato membro nel quale erano stati condannati.
PUNTI CHIAVE
Obiettivi
Gli obiettivi della decisione quadro sono:
- definire gli obblighi per uno Stato membro che condanna un cittadino di un altro Stato membro di trasmettere le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cui tale persona possiede la cittadinanza;
- definire gli obblighi dello Stato membro di cui la persona è cittadina per conservare le informazioni ricevute sulle condanne e le procedure che tale paese deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni su tali cittadini;
- fissare il quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne.
Designazione delle autorità
Gli Stati membri sono tenuti a designare autorità centrali per svolgere i compiti connessi allo scambio di informazioni.
Registrazione delle condanne e archiviazione delle informazioni
Uno Stato membro che emette condanna deve registrare la cittadinanza o le cittadinanze della persona condannata e, nel caso di cittadini dell’Unione, informare lo Stato membro o gli Stati membri di cui sono cittadini dei dettagli della condanna, comprese le informazioni riguardanti:
- la persona condannata;
- la natura e il contenuto della condanna, e
- il reato che ha determinato la condanna.
Lo Stato membro di cui la persona condannata è cittadina deve conservare le informazioni a esso inviate al fine di rispondere alle richieste di informazioni sulle condanne dei propri cittadini. La risposta dovrebbe:
- contenere informazioni sulle condanne pronunciate nel proprio territorio e in ogni altro Stato; e
- essere completata entro dieci giorni lavorativi, o venti giorni lavorativi se la richiesta è stata fatta da una persona relativamente al proprio casellario giudiziario.
Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari devono essere conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri. L’autorità centrale di determinato Stato membro non disporrà di un accesso diretto alle banche dati di casellari giudiziali degli altri Stati membri.
Condivisione delle informazioni
- Le informazioni possono essere condivise ai fini di un procedimento penale o per altri scopi legittimi, ad esempio per la selezione del personale. Mentre le risposte alle richieste ai fini di un procedimento penale sono obbligatorie, quelle per altri scopi dovrebbero essere fornite conformemente al diritto nazionale.
- Gli Stati membri devono garantire che le condanne siano corredate di informazioni sulla cittadinanza, o sulle cittadinanze, della persona condannata, nella misura in cui tali informazioni siano disponibili.
- Quando un’autorità centrale di uno Stato membro riceve una richiesta di informazioni da qualsiasi autorità nazionale competente, può a sua volta chiedere informazioni a un altro Stato membro, in particolare a quello di cittadinanza della persona in questione.
- Quando un’autorità centrale di uno Stato membro riceve una richiesta da un cittadino di un altro Stato membro per quanto riguarda il proprio casellario giudiziario, deve richiedere informazioni allo Stato membro della sua cittadinanza e includerle nel certificato emesso.
- Qualora un cittadino di paese terzo richieda all’autorità centrale di uno Stato membro informazioni sul proprio casellario giudiziario, tale autorità centrale deve presentare una richiesta solo alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sul casellario giudiziario di tale persona per informazioni e dati correlati da estrarre dal casellario giudiziario; la richiesta deve includere tali informazioni e dati correlati nell’estrazione da fornire alla persona interessata.
- Il sistema ECRIS consente di condividere elettronicamente le informazioni contenute nel casellario giudiziario; ogni Stato membro deve apportare le modifiche tecniche necessarie per l’uso del formato standardizzato per trasmettere elettronicamente tutte le informazioni richieste agli altri Stati membri tramite ECRIS.
- L’agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (si veda la sintesi) è responsabile del mantenimento e dei futuri sviluppi del software di attuazione di riferimento di ECRIS.
Attuazione
Nel 2020, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sullo scambio, attraverso ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tra Stati membri.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE QUADRO?
- La decisione quadro è in vigore dal 27 aprile 2009. Gli Stati membri dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 27 aprile 2012.
- Le modifiche introdotte dalla direttiva di modifica (UE) 2019/884 si applicano negli Stati membri (a eccezione di Irlanda e Danimarca) dal 28 giugno 2022.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Condanna. Qualsiasi decisione definitiva di un tribunale penale nei confronti di una persona fisica relativa a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano iscritte nel casellario giudiziario dello Stato membro in cui è stata pronunciata la condanna.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).
Le modifiche successive alla decisione quadro 2009/315/GAI sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziali tra gli Stati membri tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) [COM(2020) 778 final del 21.12.2020].
Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 143).
Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 20.10.2022