Rimpatrio di immigranti irregolari — Norme e procedure comuni

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/115/CE CE — Norme e procedure comuni sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Fine del soggiorno irregolare

La fine del soggiorno irregolare avviene mediante una procedura in due fasi:

Decisione di rimpatrio

Allontanamento

Qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, o in caso di mancato adempimento da parte del cittadino di un paese terzo dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso, lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio, con l’eccezione delle circostanze particolari in cui l’allontanamento può essere rinviato. L’allontanamento di cittadini di paesi terzi può essere rinviato se rischia di mettere in pericolo la loro vita (principio di non-respingimento*) o se la decisione di rimpatrio è stata temporaneamente sospesa.

Misure coercitive proporzionate che non eccedano un uso ragionevole della forza possono essere utilizzate solo in ultima istanza per l’allontanamento di cittadini di paesi terzi.

Trattenimento ai fini dell’allontanamento

Garanzie procedurali

La direttiva stabilisce una serie di garanzie procedurali:

Gli Stati membri sono inoltre tenuti al rispetto dell’unità del nucleo familiare, a garantire l’accesso al sistema educativo di base per i minori e a fornire le prestazioni sanitarie d’urgenza, nonché a tenere conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili durante il periodo di rimpatrio volontario e di allontanamento.

Minori non accompagnati

Norme generali

Alcune categorie di cittadini di paesi terzi possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio coloro che sono stati fermati in occasione dell’attraversamento irregolare via terra. Gli Stati membri devono comunque garantire loro un trattamento e un livello di protezione corrispondenti almeno ad alcune delle disposizioni in materia di misure coercitive, espulsione, trattamento sanitario e trattenimento dell’Unione. In ogni caso, gli Stati membri devono:

A quali paesi si applica la direttiva?

La direttiva si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito e dei seguenti paesi dell’area Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Attuazione e documenti collegati

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

Le norme della direttiva dovevano essere recepite nella legislazione nazionale entro il 24 dicembre 2010, ad eccezione delle norme sull’assistenza e/o rappresentanza legale gratuita, per le quali la scadenza era fissata al 24 dicembre 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Respingimento. L’atto tramite il quale si costringono i rifugiati o i richiedenti asilo a rientrare in un paese in cui rischiano di subire persecuzioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

DOCUMENTI CORRELATI

Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all’accelerazione dei rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58).

Documento strategico: Verso una strategia operativa per rimpatri più efficaci [COM(2023) 45 final del 24.1.2023].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo [COM(2020) 609 final del 23.9.2020].

Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un «manuale comune sul rimpatrio» che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83).

Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 66 del 11.3.2017, pag. 15).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per una politica dei rimpatri più efficace nell’Unione europea — Un piano d’azione rinnovato, [COM(2017) 200 final del 2.3.2017].

Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica di rimpatrio dell’Unione europea, [COM(2014) 199 final del 28.3.2014].

Ultimo aggiornamento: 03.01.2024