Le decisioni di condanna in altri paesi hanno valore in occasione di un nuovo procedimento penale

Un paese dell’Unione europea (UE) dovrebbe dare peso equivalente alle decisioni di condanna emesse in altri paesi dell’Unione rispetto a quelle emesse dai propri tribunali.

ATTO

Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

SINTESI

CHE COSA FA LA DECISIONE QUADRO?

La presente decisione quadro stabilisce i criteri per i quali le decisioni di condanna emesse precedentemente in un paese dell’UE vengono tenute in considerazione durante un nuovo procedimento penale in un altro paese dell’Unione contro la stessa persona, ma per fatti diversi.

PUNTI CHIAVE

Nell’ambito di un nuovo procedimento penale, i paesi dell’UE devono garantire che le decisioni di condanna emesse precedentemente in un altro paese dell’Unione vengano tenute in considerazione alle stesse condizioni delle decisioni di condanna interne emesse precedentemente.

Tali decisioni di condanna emesse precedentemente devono essere tenute in considerazione nella fase preliminare e processuale, nonché al momento di esecuzione della sentenza. Dovrebbero essere tenute in debita considerazione soprattutto rispetto alle norme di procedura applicabili riguardanti:

Nel caso in cui decisioni di condanna emesse precedentemente siano tenute in considerazione dal paese dell’UE che ha avviato il nuovo procedimento penale, ciò non deve risultare in un’interferenza, in una revoca o in un riesame delle decisioni di condanna emesse precedentemente.

L’effetto della decisione quadro può inoltre essere limitato se il reato per il quale è in atto il nuovo procedimento penale è stato commesso prima che la decisione di condanna precedente venisse emessa o resa pienamente esecutiva. I paesi dell’UE non devono applicare le loro norme nazionali sulla comminazione delle pene qualora l’applicazione di tali norme a condanne pronunciate all’estero limiti il giudice all’atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento. Tuttavia, i tribunali devono garantire di tenere in considerazione per altri scopi tali decisioni di condanna emesse precedentemente.

Una relazione del 2014 sull’attuazione della decisione quadro ha riportato il valore aggiunto nel promuovere la fiducia nella legislazione penale e nelle decisioni giudiziarie nel settore europeo della giustizia. Tuttavia, fra i paesi dell’UE che avevano attuato la decisione, sono state riscontrate considerevoli differenze di adeguamento alla normativa. 13 paesi dell’UE su 22 sono stati valutati positivamente in merito all’attuazione delle clausole della normativa.

Il 1o dicembre 2014 il Regno Unito (1) ha notificato alla Commissione la propria volontà di partecipare alla decisione quadro. Tale volontà è stata confermata dalla decisione 2014/858/UE della Commissione.

CONTESTO

Il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è un sistema computerizzato istituito nel 2012 dalla decisione 2009/316/GAI del Consiglio. Consente ai paesi dell’UE di scambiarsi rapidamente e facilmente informazioni sulle decisioni di condanna penale. ECRIS garantisce il funzionamento pratico della presente decisione quadro.

Per maggiori informazioni, consultare le pagine riguardanti il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) sul sito Internet della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio

15.8.2008

15.8.2010

GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32-34

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione negli Stati membri della decisione quadro 2008/675/GAI, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, COM(2014) 312 final del 2.6.2014.

Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1o dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell’acquis di Schengen (GU L 345 dell’1.12.2014, pag. 6-9).

Ultimo aggiornamento: 10.06.2015



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.