ITER: Accordo Euratom/Giappone sulla fusione nucleare
SINTESI DI:
Accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione.
Decisione 2007/614/Euratom relativa alla conclusione, da parte della Commissione, dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione.
QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?
- Questo accordo tra l’Unione europea (Unione) e il Giappone introduce un quadro per l’attuazione delle attività «attività dell’approccio allargato» a sostegno del progetto ITER per il settore dell’energia da fusione. L’accordo, inizialmente previsto per dieci anni, è aperto ad altri partecipanti a ITER. Resterà in vigore per altri dieci anni, salvo cessazione da parte di una delle parti.
- La decisione conclude l’accordo per conto della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom).
PUNTI CHIAVE
Attività
Le attività dell’approccio allargato riguardano tre progetti di ricerca sviluppati in Giappone:
Struttura
Gli organi che costituiscono la struttura di queste attività dell’approccio allargato sono:
- il comitato direttivo;
- il segretariato;
- il o i comitati di progetto;
- il o i capiprogetto e il o i gruppi di progetto;
- le agenzie esecutive.
Strumenti di attuazione
- Da presentare per approvazione al comitato direttivo entro il 31 marzo di ogni anno da ogni capoprogetto, previa consultazione del comitato di progetto, il piano di progetto (che copre l’intera durata del progetto), che deve contenere:
- una descrizione generale delle attività previste;
- un calendario dettagliato delle principali fasi di attuazione;
- una visione di insieme dei contributi già apportati o da apportare.
- Previa consultazione del comitato di progetto, ciascun capoprogetto presenta al comitato direttivo per approvazione (entro il 31 ottobre di ogni anno), un programma di lavoro annuale per l’anno successivo, che contiene:
- i punti del piano di progetto corrispondente;
- una descrizione programmatica delle attività da realizzare (obiettivi, pianificazione, spese correnti, contributi attesi da ciascuna delle parti ecc.).
- Ogni capoprogetto presenta al comitato direttivo per approvazione (entro il 31 marzo di ogni anno) una relazione annuale. Tale documento viene successivamente trasmesso alle parti e alle agenzie esecutive.
- Ciascuna delle parti può effettuare un audit finanziario in qualsiasi momento nel corso del presente accordo fino a cinque anni dopo la sua scadenza o estinzione.
Risorse
- Le risorse per l’attuazione delle attività dell’approccio allargato comprendono:
- contributi in natura;
- componenti, attrezzature e materiali specifici così come altri beni e servizi;
- gli esperti messi a disposizione dei gruppi di progetto;
- il personale messo a disposizione dei vari organi di funzionamento;
- contributi finanziari.
- Il contributo dell’Unione, apportato essenzialmente mediante contributi in natura, ammonta a circa 340 milioni di euro.
Nel marzo 2020, l’Euratom e il Giappone hanno firmato una dichiarazione congiunta che ribadisce che, a partire dal 2020, l’approccio più ampio consiste nel concentrarsi sul funzionamento e sullo sfruttamento degli impianti già realizzati, a vantaggio di entrambe le parti. Mentre ITER si avvicina al suo primo plasma e all’inizio della sua attività, le squadre che lavorano con l’approccio allargato lavoreranno in stretta collaborazione con ITER per garantire che proceda nel modo più fluido possibile.
Proprietà intellettuale (PI)
- L’accordo definisce la PI come previsto dall’articolo 2 della Convenzione dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) del 14 luglio 1967.
- I capiprogetto hanno il dovere di informare il comitato direttivo di qualsiasi potenziale PI tutelabile creato e di raccomandare la giurisdizione in cui tale protezione dovrebbe essere ottenuta.
- Le parti dovrebbero:
- sostenere la più ampia diffusione possibile delle informazioni che derivano dall’attuazione dell’accordo;
- garantire che le informazioni create dai gruppi di progetto e dalle agenzie esecutive siano messe a libera disposizione di ciascuna delle parti per l’utilizzo nella ricerca e nello sviluppo dell’energia da fusione;
- avere diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile e a titolo gratuito in tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione e la diffusione di lavori scientifici e tecnici che derivano direttamente dall’attuazione del presente accordo;
- garantire un corretto e libero scambio di informazioni necessarie per svolgere i compiti dei gruppi di progetto e che le informazioni contrassegnate come riservate siano diffuse nel rispetto delle regole sulla riservatezza. I diritti e i titoli relativi alla PI creati dal personale dell’agenzia esecutiva apparterrebbero all’agenzia interessata.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2007.
CONTESTO
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione. (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 34).
Decisione 2007/614/Euratom del Consiglio, del 30 gennaio 2007, relativa alla conclusione, da parte della Commissione, dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 32).
Ultimo aggiornamento: 12.05.2020