Ammissione e soggiorno dei ricercatori cittadini di paesi extra UE

SINTESI DI:

Direttiva 2005/71/CE relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di ricercatori scientifici cittadini di paesi terzi

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

La direttiva riguarda i cittadini di paesi extra UE, salvo laddove risultino applicabili disposizioni più favorevoli ai sensi di accordi bilaterali o multilaterali tra l’UE, o tra l’UE e i suoi paesi, e uno o più paesi extra UE.

Non si applica a:

Istituti di ricerca

Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore devono essere preventivamente autorizzati dal paese dell’UE interessato. Tali autorizzazioni sono generalmente valide per un periodo minimo di cinque anni. Ogni anno, ciascun paese dell’UE deve pubblicare un elenco degli istituti di ricerca autorizzati.

Gli istituti di ricerca devono firmare una «convenzione di accoglienza», un contratto legale, con il ricercatore. Si richiede che:

Ammissione dei ricercatori

I paesi dell’UE devono accogliere i ricercatori che:

I paesi dell’UE devono emettere un permesso di soggiorno per uno o più anni e rinnovarlo annualmente. Qualora la durata prevista del progetto di ricerca sia pari a un anno, il permesso di soggiorno deve essere emesso per la durata del progetto stesso. È previsto il rilascio di permessi ai familiari del ricercatore per il medesimo periodo.

Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda:

Procedura

Ciascun paese dell’UE decide se le richieste di permessi di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall’istituto di ricerca.

La domanda deve essere trasmessa al paese in cui risiede il ricercatore attraverso le autorità diplomatiche e consolari del paese UE in cui desidera condurre la ricerca.

I paesi dell’UE, all’interno della propria legislazione nazionale, possono inoltre contemplare la possibilità per i richiedenti di presentare la domanda dal proprio territorio.

Abrogazione

La direttiva (UE) 2016/801 abrogherà e sostituirà la direttiva 2005/71/CE a partire dal 24 maggio 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 23 novembre 2005. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 12 ottobre 2007.

CONTESTO

La mobilità dei ricercatori è un fattore chiave per l’acquisizione e la condivisione delle conoscenze. Semplificare le procedure di ammissione e soggiorno per i ricercatori provenienti da paesi extra UE può contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

Per maggiori informazioni, si veda:

ATTO

Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15-22)

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12-18)

Raccomandazione della Commissione, dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67-77)

Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21-57)

Ultimo aggiornamento: 09.08.2016