Sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali
Le disposizioni del regolamento mirano a garantire il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dagli Stati membri per gestire e controllare i contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali. In tal modo è garantita l'uniformità dei requisiti relativi alla certificazione delle spese per le quali si chiedono contributi dei Fondi strutturali.
ATTO
Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.
SINTESI
La Commissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio secondo i principi di sana gestione finanziaria.
Gestione decentrata
Per il periodo 2000-2006, il regolamento generale sui Fondi strutturali accresce la gestione decentrata degli interventi. Tale decentralizzazione comporta il miglioramento dei dispositivi di controllo, di competenza degli Stati membri; la Commissione, dal canto suo, deve garantire l'efficacia e il corretto funzionamento dei sistemi istituiti.
Il regolamento prevede disposizioni relative all'organizzazione a livello nazionale, regionale o locale delle strutture seguenti:
Sistemi di gestione e di controllo
Ciascuno Stato membro presenta alle autorità di gestione e di pagamento ed agli organismi intermedi gli orientamenti in materia di organizzazione di sistemi di gestione e di controllo. Tali sistemi prevedono la definizione, la ripartizione e la separazione delle funzioni all'interno dell'organizzazione interessata nonché procedure che consentono di verificare:
Gli Stati membri comunicano i loro orientamenti alla Commissione, la quale verifica la conformità dell'insieme delle disposizioni rispetto alla normativa comunitaria vigente. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione le procedure e le misure relative:
Audit
I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri devono prevedere un audit che consenta di:
L'autorità di gestione tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti contabili fino a tre anni dopo il pagamento del saldo relativo ad un intervento.
L'autorità di gestione o di pagamento tiene la contabilità degli importi da recuperare a titolo di pagamenti del contributo comunitario già effettuati ed accerta che gli importi in questione vengano recuperati in tempi brevi.
Certificazione delle spese
Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finali sono redatte da un addetto o da un ufficio dell'autorità di pagamento, indipendente da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti.
La dichiarazione di spesa riguarda esclusivamente le spese:
Controlli a campione delle operazioni
Gli Stati membri organizzano controlli sulle operazioni volti a verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in vigore.
Un campione rappresentativo delle operazioni approvate tiene conto della necessità di controllare operazioni di diversa natura nonché dei fattori di rischio che sono stati individuati. I principali organismi intermedi ed i principali beneficiari finali sono sottoposti ad un controllo almeno una volta su tutto il periodo.
Gli Stati membri verificano:
Dichiarazione a conclusione di un intervento
La persona o l'ufficio incaricati di rilasciare le dichiarazioni a conclusione dell'intervento fondano la loro decisione sull'esame dei sistemi di gestione e di controllo.
Se l'esistenza di carenze non consente di garantire la validità della domanda di pagamento del saldo né della certificazione finale delle spese, la dichiarazione valuta la portata del problema e le relative conseguenze finanziarie.
Forma e contenuto delle informazioni contabili
Le informazioni contabili sono, per quanto possibile, registrate su supporto informatico, ai fini degli accertamenti documentali e dei controlli in loco. La Commissione concorda con ogni Stato membro il contenuto dei dati informatizzati, i mezzi per la loro trasmissione e l'eventuale periodo richiesto per l'attuazione dei sistemi informatici. Essa garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.
Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri comunicano le informazioni contabili entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 438/2001 [AVC/1998/0090] |
03.2001 |
- |
GU L 63 del 03.03.2001 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 2355/2002 [AVC/1998/0090] |
17.01.2003 |
- |
GU L 351 del 28.12.2002 |
ATTI CONNESSI
Comunicazione della Commissione, del 6 settembre 2004, al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo: "Le rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione nella gestione comune dei fondi strutturali e del Fondo di coesione - Situazione attuale e prospettive per il nuovo periodo di programmazione successivo al 2006" [COM(2004) 580 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Comunicazione della Commissione, del 25 aprile 2003, sulla semplificazione, il chiarimento, il coordinamento e la flessibilità della gestione delle politiche strutturali per il periodo 2000-2006 [C(2003) 1255 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali [GU L64 del 06.03.2001].
Questo regolamento determina la procedura di applicazione delle rettifiche finanziarie applicabili al contributo concesso a titolo dei Fondi strutturali. Queste rettifiche sono effettuate dagli Stati membri o dalla Commissione.
Ultima modifica: 20.12.2005