Recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Lo scopo della direttiva è quello di combattere l’evasione fiscale migliorando la collaborazione tra gli Stati membri (che devono fornire assistenza reciproca) in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure riscossi da o per conto di un altro paese dell’Unione europea (UE);

PUNTI CHIAVE

Richiesta di informazioni

L’autorità competente è obbligata a fornire a un’altra autorità competente ogni informazione utile a tale autorità richiedente a recuperare i suoi crediti, a meno che:

Domanda di notifica di documenti

Misure di recupero

Controversie

Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero

L’autorità richiedente informa immediatamente l’autorità adita di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.

Domanda di misure cautelari

Qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda, l’autorità adita procede all’adozione di misure cautelari in base alla legislazione nazionale per garantire il recupero quando richiesto dall’autorità richiedente.

Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita

L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza al recupero se:

Disposizioni generali

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dal martedì 20 aprile 2010. I paesi dell’UE avevano l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro il 31 dicembre 2011.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84, 31.3.2010, pagg. 1-12)

Ultimo aggiornamento: 30.10.2017