Protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali

SINTESI DI:

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione della salute dei vegetali dell’Unione europea

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

La presente direttiva fissa misure volte a proteggere i vegetali dagli organismi nocivi* (parassiti e malattie), prevenendo la loro importazione nell’Unione europea (UE) e limitandone la diffusione se già introdotti sul territorio dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Ogni paese deve designare un’autorità responsabile per la salute dei vegetali e vietare l’importazione di organismi e vegetali considerati nocivi.

La legislazione concerne le piante vive e i semi, in particolare i frutti, le verdure, i bulbi, i fiori recisi, i rami, gli alberi tagliati e i tessuti vegetali.

I produttori di vegetali devono essere iscritti in un registro ufficiale.

Alcuni vegetali e prodotti vegetali coltivati nell’UE devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria sul luogo di produzione almeno una volta l’anno.

I vegetali che superano l’ispezione ottengono un certificato fitosanitario. Viene apposto su di essi un contrassegno convenzionale (passaporto delle piante). Tale contrassegno è essenziale per i vegetali destinati al trasporto in un altro paese dell’UE.

I vegetali che non soddisfano i requisiti per il certificato fitosanitario vengono trattati, trasportati in un’area dove non rappresentano un rischio, destinati alla trasformazione industriale oppure distrutti.

Le autorità nazionali devono organizzare controlli casuali nei luoghi in cui i vegetali sono coltivati, immagazzinati, venduti o trasportati.

Le autorità nazionali devono controllare alcuni vegetali provenienti da paesi terzi. Le ispezioni comprendono l’imballaggio e i veicoli che trasportano i vegetali.

I vegetali importati devono essere accompagnati da un passaporto delle piante, rilasciato non più di quattordici giorni prima della data di esportazione. Sono inoltre soggetti a un controllo di identità e a un controllo fitosanitario.

Qualora i vegetali importati non soddisfino i requisiti previsti, possono essere trattati, messi in quarantena, distrutti oppure il prodotto infetto può essere rimosso.

Ogni paese dell’UE deve informare gli altri paesi e la Commissione europea qualora fossero rilevati organismi nocivi e deve adottare tutte le misure necessarie per la loro distruzione.

Nel maggio 2013, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento UE sulla salute dei vegetali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La presente direttiva è entrata in vigore il 30 luglio 2000. I paesi dell’UE dovevano integrarla nella legislazione nazionale entro il 20 gennaio 2002.

CONTESTO

Salute delle piante e biosicurezza

TERMINI CHIAVE

* Organismi nocivi: vegetali o animali nocivi, quali insetti, acari, batteri, funghi, virus e parassiti.

ATTO

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pagg. 1-112)

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2000/29/CE sono state integrate nel testo originario. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 29.11.2015