Sistema TRACES

 

SINTESI DI:

Decisione 2003/623/CE relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

Creare il database unico e centrale Traces per il monitoraggio dei movimenti degli animali e dei prodotti di origine animale, così come dei prodotti biologici, dei prodotti della pesca, dei prodotti delle piante e prodotti fitosanitari nonché del legname provenienti dall’UE o da paesi terzi.

PUNTI CHIAVE

Le principali caratteristiche del sistema Traces sono:

Obiettivi

Lo scopo del sistema Traces è:

Attività

Produttori e imprese possono essere inseriti nel Traces se sono registrati presso la autorità competente. Quando desiderano trasportare animali o prodotti di origine animale, devono compilare un formulario elettronico standardizzato che contiene tutte le informazioni utili riguardanti l’animale o il prodotto di origine animale, la destinazione e ogni fase del viaggio.

Nel caso del commercio all’interno dell’UE di animali o prodotti di origine animale, le informazioni sono trasmesse all’autorità competente del paese di origine dell’UE. Dopo aver verificato il formulario, l’autorità può approvare o respingere il trasporto. Ove opportuno, rilascia il certificato sanitario e il piano del percorso attestanti le buone condizioni generali degli animali nelle lingue ufficiali del paese di origine e di destinazione dell’UE. L’operatore privato può effettuare il trasporto solo se ha ottenuto l’autorizzazione.

In caso d’importazione o di transito di animali o di prodotti d’origine animale provenienti da un paese non membro dell’UE, spetta all’agente del posto d’ispezione frontaliero, al momento del controllo degli animali o dei prodotti e dei documenti veterinari d’importazione, inserire tali informazioni nel database Traces, compreso il permesso o il rifiuto di accesso nel territorio dell’UE, e rilasciare un Documento veterinario comune d’entrata.

Tutte queste informazione sono inviate all’autorità del paese di destinazione dell’UE, all’autorità veterinaria centrale del paese o paesi di transito e a tutti i punti di controllo del caso. Le informazione possono essere consultate in occasione dei controlli eseguiti durante il percorso e/o alla destinazione. Queste informazione possono anche essere consultate dalle imprese registrate nel database. Il sistema è disponibile agli utenti gratuitamente.

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare, il sistema Traces deve essere integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE (noto anche come IMSOC). A partire dal 14 dicembre 2019 la base giuridica del sistema Traces sarà il regolamento (UE) 2017/625.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

La decisione è stata applicata dal 19 agosto 2003.

CONTESTO

Il sistema Traces ha sostituito diversi sistemi separati precedenti con un solo sistema per evitare duplicazione, semplificando e rendendo più efficiente il monitoraggio degli spostamenti di animali. La Commissione europea assicura il controllo, lo sviluppo e la manutenzione del sistema Traces.

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2017/625 sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, del 8 dicembre 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834 /2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici provenienti dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (Gazzetta ufficiale L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.04.2018