Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2160/2003 sulla protezione della salute umana contro la salmonella e altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Mira a garantire il rilevamento e il controllo della salmonella in ogni sua fase, in particolare durante la produzione primaria (in questo contesto, l'allevamento di pollame e altri animali) e nei mangimi, per ridurre la prevalenza e il rischio per la salute pubblica.

PUNTI CHIAVE

La Salmonella è un batterio che si trova comunemente nell'intestino di uccelli e mammiferi sani e che può causare negli esseri umani una malattia chiamata salmonellosi attraverso alimenti contaminati, soprattutto uova e carne di maiale e, in misura minore, carne di pollame. I sintomi includono febbre, diarrea e crampi addominali.

Ambito di applicazione

Il regolamento disciplina:

Non si applica alla produzione primaria destinata al consumo domestico privato o alla fornitura diretta locale di piccole quantità di prodotti.

Obiettivi UE

Dopo essersi consultata con i paesi dell'UE, la Commissione europea ha proposto obiettivi di controllo nella produzione primaria. Questi sono espressi come la percentuale massima consentita di allevamenti o branchi infetti, la riduzione minima richiesta e il termine massimo entro il quale l'obiettivo deve essere raggiunto.

Sono stati stabiliti obiettivi UE da raggiungere entro tre anni dall'inizio, nel rispettivo anno per ogni gruppo di animali, come segue:

Programmi di controllo nazionali

Per raggiungere gli obiettivi, i paesi dell'UE hanno dovuto elaborare programmi nazionali di controllo, che coprono almeno la produzione di mangimi, la produzione primaria di animali, e la trasformazione e preparazione di prodotti alimentari, al fine di:

Questi programmi nazionali hanno dovuto essere approvati dalla Commissione europea che li cofinanzia.

Uova

Il regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 2160/2003 e proibisce l''immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella.

Altri prodotti alimentari

Lungo la catena di approvvigionamento alimentare, le misure richieste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 sono integrate da criteri microbiologici per la Salmonella, L. monocytogenes e altri agenti zoonotici o i loro indicatori, indicati nel regolamento (CE) n. 2073/2005. Il presente regolamento stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

L'analisi microbiologica da sola non può garantire la sicurezza degli alimenti testati, ma questi criteri forniscono obiettivi e punti di riferimento per aiutare le imprese alimentari e le autorità a gestire e monitorare la sicurezza dei prodotti alimentari.

Garanzie speciali per laSalmonellanegli scambi con alcuni paesi dell'UE

I branchi o gli alimenti devono essere sottoposti all'esame per la salmonella prima di essere inviati in Finlandia, Svezia e Norvegia (animali vivi, uova e carne) e Danimarca (uova), e i risultati dei test devono essere riportati negli appositi certificati sanitari dell'UE.

Importazioni

Per essere ufficialmente autorizzati ad esportare verso l'UE pollame vivo, uova da cova o uova da tavola, i paesi extra-UE devono avere programmi di controllo equivalenti. Tali autorizzazioni sono oggetto della decisione 2007/843/CE della Commissione. I prodotti alimentari esportati verso l'UE deve rispettare i criteri di sicurezza alimentare e devono essere fornite garanzie equivalenti sui criteri di igiene adottati.

Laboratori di riferimento europei e nazionali

La Commissione ha individuato e finanzia il programma di lavoro di un laboratorio di riferimento europeo per ognuno dei più importanti agenti zoonotici. I paesi dell'UE hanno designato laboratori nazionali di riferimento per l'analisi e la sperimentazione di questi agenti zoonotici.

Relazioni

Sono disponibili informazioni sulla presenza di agenti di origine alimentare negli esseri umani, negli alimenti, negli animali e nei mangimi sul sito web dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Di particolare rilievo è il fatto che la salmonellosi tra gli esseri umani è scesa da quasi 200 000 casi all'anno nel 2004 a circa 90 000 nel 2014.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 12 giugno 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

Agente zoonotico: un batterio, come ad esempio la salmonella, che causa infezioni o malattie trasmesse direttamente o indirettamente tra animali ed esseri umani, per esempio negli alimenti contaminati o attraverso il contatto.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1-15)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2160/2003 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia (GU L 243 del 11.10.1995, pag. 25-28)

Versione consolidata.

Decisione 2003/644/CE della Commissione, dell'8 settembre 2003, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito (GU L 228 del 12.9.2003, pag. 29-34)

Decisione 2004/235/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 86-90)

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1-54)

Rettifica.

Versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17-28)

Versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1-26)

Versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l''impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame (GU L 212 del 2.8.2006, pag. 3-5)

Regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l''immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5-9)

Regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus e di tacchini (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 5-11)

Regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus (GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 1-9)

Versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell''Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45-51)

Versione consolidata.

Regolamento (UE) n.200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull''obiettivo dell''Unione di riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 31-36)

Versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.07.2016