BSE - punto della situazione: marzo 2003

L'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è un'infezione neurodegenerativa trasmissibile e mortale, della famiglia delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) che colpisce il cervello dei bovini. Sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare la comparsa dell'agente patogeno, come pure la presenza spontanea nei bovini le cui carcasse sono state introdotte nella catena alimentare o la sua penetrazione nella catena attraverso le carcasse di ovini colpiti da una malattia analoga, la tremolante.

Diagnosticata per la prima volta nel Regno Unito nel 1986, la "malattia della mucca pazza" ha raggiunto proporzioni epidemiche e infine ha finito per porre un vero e proprio problema di sanità pubblica a seguito della scoperta di un possibile legame tra la BSE e la variante umana, malattia di Creutzfeldt-Jakob, diagnosticata per la prima volta nel 1996. Fino al 1° dicembre 2003, sono stati registrati nel territorio dell'Unione europea 151 casi confermati o sospetti, per lo più in individui giovani. La maggior parte dei casi si sono verificati nel Regno Unito (143), alcuni in Francia (6), in Irlanda (1) e in Italia (1). Senza dubbio questa malattia ha fortemente scosso la fiducia dei consumatori e ha messo in evidenza le limitazioni del quadro legislativo comunitario.

Pertanto, sin dal 1997, la Commissione europea si è impegnata in una revisione completa della legislazione in materia di sicurezza alimentare. In particolare, la Direzione generale "Salute e tutela dei consumatori" della Commissione europea è responsabile, a decorrere dal settembre 1999, delle misure destinate a tutelare la sanità pubblica e garantire la sicurezza alimentare.

Contesto attuale

Sin dall'inizio degli anni '90, la politica comunitaria nel settore dei controlli veterinari è diventata sempre più vigilante di fronte al manifestarsi dei primi casi di BSE nel Regno Unito. La Commissione europea ha adottato numerose misure urgenti per impedire la diffusione della malattia negli altri Stati membri. Essa ha vietato qualsiasi esportazione a partire dal Regno Unito di bovini e prodotti derivati e ha imposto l'abbattimento sistematico delle mandrie nelle quali era stato diagnosticato un caso di BSE. Sin dal gennaio 2001, il divieto di utilizzo di farine animali nell'alimentazione animale è totale sul territorio dell'Unione europea.

Attualmente, malgrado il verificarsi continuo di nuovi casi, a motivo dei controlli sistematici, la crisi della BSE è chiaramente entrata in una fase di declino. Il numero di casi di BSE individuati (EN) (oltre 182.000 casi sin dal 1986 nel Regno Unito e oltre 3800 in altri paesi, fra cui 13 Stati membri) diminuisce in maniera continua, soprattutto grazie al miglioramento della situazione nel Regno Unito. Tuttavia in alcuni Stati membri questo numero è aumentato a causa della realizzazione sistematica di test di individuazione a partire dal luglio 2001. La scoperta di alcuni casi in paesi che praticano un controllo attivo non potrebbe risultare in realtà più rassicurante della mancanza di casi notificati nei paesi in cui la sorveglianza lascia a desiderare? Inoltre, la Francia è l'ultimo Stato membro ad aver annullato, nell'ottobre 2002, l'embargo sulle carni di bovini britannici, la cui esportazione è nuovamente autorizzata dall'agosto 1999 nell'ambito del regimi DBES (programma di esportazione in base alla data).

Per quanto riguarda il diritto comunitario, tutte le misure adottate a titolo urgente, sono ormai sostituite da una legislazione di base che rafforza le norme di prevenzione, di controllo e di eradicazione di tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST). E' questo il ruolo del regolamento (CE) n. 999/2001 che, definendo regole chiare e uniformi per tutta la catena alimentare, deve consentire ai professionisti e ai consumatori di guardare con serenità al futuro. E' ovvio che, nella prospettiva degli ultimi allargamenti dell'UE e del recepimento dell'acquis comunitario nonché dei futuri allargamenti, questo nuovo regolamento avrà un ruolo determinante per quanto riguarda la salute animale.

Regolamento (CE) n. 999/2001

Adottato nel maggio 2001, il regolamento (CE) n. 999/2001 [Gazzetta ufficiale L 147 del 31.05.2001] del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce ormai la base giuridica fondamentale per qualsiasi atto legislativo relativo alla BSE. Conformemente ai principi generali della sicurezza alimentare, esso consolida una legislazione precedentemente frammentata poiché troppo settoriale e si basa sui pareri scientifici più recenti e le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti (Organizzazione mondiale della sanità, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione, Ufficio Internazionale delle Epizoozie). Tenuto conto della gravità della crisi della BSE, il regolamento è basato sul titolo 152 "Sanità pubblica" del trattato che istituisce la Comunità europea. Esso definisce misure di prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) dei bovini, ovini e caprini.

In particolare, il regolamento definisce:

Classifica degli Stati membri per quanto riguarda la BSE

Su iniziativa della Commissione, il Comitato scientifico direttore (CSD) dell'Unione ha realizzato una "valutazione del rischio geografico" della situazione in materia di BSE negli Stati membri dell'Unione e nei paesi terzi. Il metodo utilizzato per effettuare questa valutazione, durata oltre 2 anni, si basa sui dossier presentati dai paesi interessati in risposta ad una raccomandazione della Commissione del 1998. La raccomandazione in questione definisce le informazioni necessarie per effettuare la valutazione. Si tratta, in particolare, delle importazioni di bovini e di farine di sardigna provenenti dal Regno Unito e dagli altri paesi colpiti dalla BSE, delle norme relative allo squartamento applicate ai sottoprodotti animali, dell'utilizzazione di materiali specifici a rischio (MSR) e del ricorso a farine di sardigna per l'alimentazione dei ruminanti.

Il Comitato scientifico direttore ha definito quattro categorie sulla base delle valutazioni geografiche dei rischi:

Il CSD ha valutato o valuta ancora lo statuto dei paesi terzi in materia di rischio geografico per la BSE, come si trattasse di Stati membri dell'UE. Il rischio geografico della BSE è l'unico fattore determinante che consente di stabilire il livello di protezione necessario. Fino ad oggi, l'esistenza della BSE è stata ritenuta altamente improbabile nei 17 paesi seguenti: Argentina, Australia, Botswana, Brasile, Cile, Costa Rica, Islanda, Namibia, Nicaragua, Nuova Caledonia (territorio francese), Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Salvador, Singapore, Swaziland, Uruguay, Vanuatu. Pertanto questi paesi non sono sottoposti ad alcuna restrizione. Attualmente nessuno Stato membro dell'Unione europea gode di una qualifica simile. Inoltre, le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio vengono rispettate nella misura in cui l'Unione notifica i propri provvedimenti relativi alla BSE ai paesi terzi.

Entrato in vigore il 1° luglio 2001, il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone la classifica dei paesi in cinque categorie di qualifica per la BSE, a seconda del codice in vigore dell'OIE. La Commissione attualmente procede all'elaborazione della classifica che comprende due fasi: una prima valutazione dei rischi, tenuto conto di fattori specifici predefiniti e una seconda valutazione sulla base di criteri supplementari. In attesa di determinare la qualifica BSE, fino al luglio 2003 si applicano misure transitorie. Queste misure sono basate sulla valutazione classica dei rischi geografici di BSE, come viene praticata dal Comitato scientifico direttore.

Materiali specifici a rischio (MSR)

Gli scienziati sono giunti quasi subito alla conclusione che taluni tessuti erano molto predisposti alla trasmissione dell'agente infettivo - il prione - e pertanto propensi a trasmettere la BSE. Eliminandoli sistematicamente dalla catena alimentare umana ed animale sembra che sia possibile ridurre notevolmente il rischio di trasmissione della malattia.

Sin dall'aprile 1996, un gruppo di esperti riuniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha raccomandato che qualsiasi animale - nonché i prodotti da esso derivati - che abbia presentato sintomi di encefalopatia spongiforme trasmissibile, venga escluso dalla catena alimentare umana ed animale. Nello stesso anno, il Comitato scientifico veterinario (CSV) ha consigliato inoltre che, in virtù del principio di precauzione, i tessuti o "materiali specifici a rischio" (MSR) vengano sistematicamente prelevati e distrutti, onde eliminare qualsiasi rischio di riciclaggio degli agenti dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile.

Attualmente il materiale specifico a rischio è oggetto di misure transitorie, che si applicano fino all'adozione di una Decisione comunitaria relativa alla classifica in materia di BSE del paese considerato. Oltre alla definizione delle procedure di eliminazione dei materiali specifici a rischio, il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce la natura specifica del materiale

Oltre al materiale specifico a rischio indicato precedentemente, i seguenti tessuti, provenienti dal Regno Unito e dal Portogallo (ad eccezione della regione autonoma delle Azzorre) devono essere considerati tali: l'intera testa, esclusa la lingua, ivi compreso il cervello, gli occhi, i gangli trigemini; il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 6 mesi.

È prevista una deroga per l'utilizzazione della colonna vertebrale e dei gangli spinali provenienti da bovini nati, allevati e abbattuti negli Stati membri in cui, in base ad una valutazione scientifica, la presenza di BSE risulta altamente improbabile. Lo stesso vale per i bovini nati dopo il divieto effettivo di alimentare i ruminanti con proteine di mammiferi e provenienti da Stati membri che hanno dichiarato casi di BSE. Per beneficiare di questa deroga, il Regno Unito, il Portogallo e la Svezia devono fornire prove scientifiche. La deroga non è valida per i bovini di età superiore ai 30 mesi provenienti dal Regno Unito e dal Portogallo (escluse le Azzorre).

Le ossa di bovini, ovini e caprini non sono usate per la produzione di carni separate meccanicamente. Le carni della testa e della colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 12 mesi, nonché la lingua dei bovini di tutte le età sono raccolte secondo una metodologia specifica.

Il materiale specifico a rischio viene ritirato nei mattatoi, nei laboratori di sezionamento per quanto riguarda la colonna vertebrale dei bovini e, se del caso, negli stabilimenti omologati che figurano nel regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Successivamente al prelievo, a tutti i MSR o ai prodotti derivati si applica una tintura o una marcatura e sono utilizzati o distrutti conformemente alle disposizioni del regolamento CE 1774/2002. Gli Stati membri effettuano frequenti controlli ufficiali per verificare l'applicazione delle disposizioni e accertano che vengano adottate misure per evitare la contaminazione della catena produttiva.

Sistema di sorveglianza attiva

Il periodo d'incubazione della BSE è di circa quattro - cinque anni. Durante questo periodo i bovini esposti all'agente responsabile della patologia non presentano alcun sintomo. Per seguire nel tempo l'evoluzione dell'epidemia occorre pertanto un sistema di sorveglianza attiva. La Commissione approva e sostiene finanziariamente i programmi nazionali di sorveglianza delle EST e della tremolante nonché azioni specifiche (acquisto di kit per test d'individuazione, abbattimento, analisi del genotipo) negli Stati membri, più Cipro, l'Estonia, Malta e la Slovenia.

Ogni Stato membro organizza un programma annuale di sorveglianza della BSE e della tremolante che comprende un programma di dépistage basato sui test rapidi. L'allegato III indica dettagliatamente il sistema di sorveglianza che va applicato per queste due malattie. Oltre ai controlli obbligatori per tutti gli animali che presentano una sintomatologia che faccia sospettare un'EST, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il dépistage rapido post mortem deve essere praticato relativamente a:

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale che contiene, in particolare, informazioni sul numero di casi sospetti, per specie animale, che sono sottoposti a restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti.

In totale, sono stati sottoposti a test 8,5 milioni di bovini nel 2001 e oltre 10 milioni di bovini nel 2002. Attualmente la Commissione cofinanzia un programma di test per un importo di circa 10,5 euro per ogni singolo test. Informazioni complementari sul numero di test (EN) effettuati e il numero di casi individuati sono disponibili sul sito "Sicurezza alimentare" della Commissione europea.

Divieti in materia di alimentazione animale

Subito dopo la comparsa della BSE, gli scienziati britannici hanno sospettato che l'elemento responsabile della propagazione dell'epizoozia fosse il consumo da parte dei bovini di farine di sardigna. Sin dal luglio 1988, il Regno Unito vieta l'utilizzazione di proteine derivate dai mammiferi per l'alimentazione dei ruminanti. Questo divieto è entrato in vigore nell'Unione europea nel giugno 1994, data dell'adozione della prima Decisione comunitaria in tal senso [Decisione 94/381/CE abrogata dal regolamento (CE) n.1326/2001].

Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce le misure relative all'alimentazione degli animali e riprende il divieto di utilizzazione delle proteine animali e gli alimenti per animali contenenti dette proteine nell'alimentazione dei ruminanti. Nell'alimentazione degli animali d'allevamento, fatta eccezione per gli animali carnivori da pelliccia, è vietato l'uso di proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale.

I divieti non si applicano all'uso dei seguenti alimenti e proteine che, se del caso, sono trasformati in base alle disposizioni del regolamento (CE) 1774/2002 sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano:

A decorrere dal 1° novembre 2003, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco aggiornato dei mattatoi omologati dall'Unione europea, che non abbattono ruminanti. Inoltre trasmettono un elenco degli stabilimenti autorizzati a produrre alimenti per animali e le proteine indicate prima.

L'esportazione verso un paese terzo di proteine animali trasformate provenienti da ruminanti e di prodotti contenenti dette proteine deve essere conforme alla legislazione in vigore nel territorio comunitario. Il paese terzo destinatario s'impegna, a titolo preliminare e per iscritto, ad utillizzare e/o riesportare i prodotti nel rispetto della destinazione finale. Lo Stato membro che autorizza l'esportazione ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

La legislazione sui rifiuti di origine animale migliora l'efficacia del divieto delle "farine animali". In questo contesto, il regolamento (CE) n. 1774/2002 [Gazzetta ufficiale L 273 del 10.10.2002] sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano sarà applicato a decorrere dal maggio 2003. In esso sono definite severe misure di controllo per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e l'eliminazione dei 16 milioni di t. di materiale non adatto al consumo umano prodotti ogni anno. Il regolamento dispone inoltre il divieto del riciclaggio tra le specie animali, onde escludere il cannibalismo.

Ricerca e sviluppo sulla BSE

La Commissione europea finanzia ricerche sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili sin dal 1990. Questo sforzo nel campo della ricerca è stato rapidamente e notevolmente intensificato dopo che, nel marzo 1996 il governo britannico ha annunciato che dieci casi della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob potevano essere legati all'esposizione alla BSE.

Nell'aprile 1996, la Commissione ha invitato il prof. Charles Weissmann a presiedere il gruppo incaricato di elaborare un inventario delle informazioni sulla BSE, proponendo priorità per le ricerche da effettuare in futuro. Pubblicata nell'ottobre dello stesso anno, la relazione del prof. Weissmann è servita da base per una comunicazione della Commissione al Consiglio [COM(96)582 def.] che proponeva un piano d'azione relativo alle EST. Nel piano d'azione sono state prese in considerazione anche le raccomandazioni del Comitato scientifico pluridisciplinare, nonché le ricerche in corso a livello nazionale e comunitario. Il piano d'azione è articolato su due livelli:

Il primo dei tre inviti a presentare proposte di ricerca nell'ambito di questa iniziativa è stato pubblicato nel dicembre 1996, l'ultimo nel marzo 1998. Sono stati approvati 54 progetti che hanno beneficiato di sovvenzioni per un importo totale di 50,7 milioni di euro a titolo dei programmi BIOMED, BIOTECH e FAIR. Il piano d'azione ha permesso in tal modo di mobilitare esperti di numerose discipline scientifiche, provenienti da oltre 120 laboratori dell'insieme degli Stati membri e dei paesi associati.

Nel novembre 2000, il Consiglio dei Ministri incaricati della "Ricerca e dello sviluppo" ha chiesto alla Commissione di istituire un gruppo di esperti incaricato di fare il bilancio delle ricerche effettuate sulle EST e favorire gli scambi di informazioni scientifiche tra equipe di ricerca, nonché di indicare le azioni da consolidare e quelle da avviare. Il gruppo è composto da rappresentanti designati dagli Stati membri e dai paesi associati, da membri del gruppo ad hoc EST/BSE del Comitato scientifico direttivo (CSD), e da alcuni coordinatori dei progetti di ricerca comunitari. Nell'aprile 2002, in vista dell'allargamento, la partecipazione è stata estesa a rappresentanti dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

Nel piano d'azione [COM(96)582 def.] era previsto inoltre di estendere e aggiornare regolarmente l'inventario delle ricerche effettuate negli Stati membri. A questo titolo, la Commissione ha pubblicato una comunicazione specifica [COM(2001) 323 def.].

Nell'aprile 2001, un'analisi della versione più recente della "relazione Weissmann" si è tradotta nella pubblicazione di un invito specifico a presentare proposte destinate a colmare le lacune del programma di ricerca europeo sulle EST. A seguito dell'invito a presentare proposte sono stati selezionati 15 nuovi progetti di ricerca per un importo totale di 21 milioni di euro. Pertanto, in totale, nell'ambito del quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (1998-2002) sono stati sostenuti 26 progetti, per un importo di aiuti comunitari pari a circa 30 milioni di euro: 11 progetti di ricerca finanziati a seguito di bandi generali e 15 a seguito di un bando specifico del 2001.

Il sesto programma quadro in materia di ricerca e sviluppo (2002-2006). Il programma prevede, tra i settori di attività prioritari, azioni in materia di "Sicurezza alimentare e rischi sanitari", assegnando a questa voce un bilancio di 685 milioni di euro. L'obiettivo trasversale consiste nel definire le basi scientifiche e tecnologiche per produrre e distribuire alimenti più sicuri, più sani e più variati. Il finanziamento della ricerca sulle EST s'iscriverà in questo contesto.

Dimensione internazionale e allargamento

Nel corso dei negoziati per l'adesione, tutti i paesi candidati si sono impegnati a rispettare pienamente le regole comunitarie per la lotta contro la BSE. Questi paesi hanno compiuto progressi notevoli: tutti eliminano già i materiali a rischio specifico dalla catena alimentare e la maggior parte di loro sottopone a test tutti i bovini in buona salute di età superiore a 30 mesi. Nel 2003, il 40 % delle ispezioni veterinarie dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV (esdeenfr)) si svolgerà nei futuri Stati membri per controllare le misure adottate in materia di sicurezza alimentare, fra cui quelle destinate a lottare contro la BSE. Inoltre, la Commissione partecipa al finanziamento dei kit di individuazione precoce e fornisce un'assistenza tecnica nell'ambito del programma Phare.

A livello internazionale, l'Unione europea ha sviluppato una stretta collaborazione con i seguenti organismi internazionali: l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE).

Sin dal 1991, l'OMS ha organizzato 11 consultazioni scientifiche sulle questioni relative alle EST umane e animali. Il gruppo degli esperti indipendenti riunito dall'OMS aggiorna continuamente le conoscenze, mano a mano che riceve nuove informazioni scientifiche. E' stato creato un forum neutrale per esaminare, valutare e discutere le questioni scientifiche relative alle EST. L'OMS favorisce le ricerche in questo settore pubblicando un elenco di 11 settori prioritari, in particolare la diagnosi precoce e l'epidemiologia. Infine, la stessa Organizzazione favorisce lo sviluppo della sorveglianza sistematica della malattia di Creutzfeldt-Jakob e delle sue varianti, al fine di comprenderne meglio la ripartizione geografica nel mondo. A questo proposito si puo' consultare la sezione sulla BSE del sito dell'OMS (ES) (EN) (FR).

In seno alla FAO esiste sin dal 1990 un Comitato consultivo sulla BSE. In collaborazione con l'OMS e l'OIE, esso riunisce periodicamente gli esperti scientifici che fanno il punto della situazione delle ricerche sull'argomento.

L'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) (EN), (ES), (FR), con sede a Parigi, è l'organizzazione internazionale che si interessa della salute animale sin dal 1924. Il suo obiettivo è quello di garantire la trasparenza della situazione delle malattie animali nel mondo, e in particolare per quanto riguarda la BSE. L'ufficio raccoglie, analizza e diffonde informazioni scientifiche e veterinarie e contribuisce con la sua esperienza internazionale a controllare la diffusione delle malattie animali. Esso garantisce la sicurezza sanitaria del commercio mondiale elaborando norme sanitarie per gli scambi internazionali di animali e dei loro prodotti.

Informazioni complementari

- Commissione europea: sito " Sicurezza alimentare " della Direzione generale "Tutela dei consumatori";

- Sito del Consiglio dell'Unione europea ("Occupazione, Politica sociale, Salute e Consumatori", "Agricoltura e pesca");

- Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) (DE) (EN) (FR) (IT)

Ultima modifica: 16.02.2008