Benessere animale: protezione dei polli allevati per la produzione di carne

 

SINTESI DI:

Direttiva 2007/43/CE: norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Norme che si applicano a tutte le aziende

Densità*

Formazione

Ispezioni

Le autorità nazionali devono eseguire ispezioni regolari delle aziende per garantire che rispettino la direttiva. Ogni anno, devono presentare una relazione alla Commissione europea sulle ispezioni effettuate e un elenco delle azioni intraprese per affrontare eventuali problemi di benessere riscontrati.

Monitoraggio e controlli successivi presso i macelli

Il monitoraggio presso i macelli garantisce la registrazione del numero di polli da carne morti all’arrivo. Nel corso dell’ispezione post mortem possono essere individuate indicazioni di condizioni di scarso benessere. Se vengono individuate indicazioni di tal genere, l’azienda e le autorità competenti devono intraprendere misure adeguate.

Relazioni

Comitato permanente

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi assiste la Commissione europea nell’attuazione della presente direttiva.

Modifica

Il regolamento (UE) 2017/625 sull’applicazione delle norme dell’Unione europea per la filiera agroalimentare (si veda la sintesi) ha introdotto alcune modifiche minori al regolamento (CE) n. 1/2005. Il regolamento di modifica riunisce sotto lo stesso ombrello giuridico i controlli ufficiali in tutti i vari segmenti della catena di approvvigionamento (compreso il benessere degli animali). Prevede inoltre l’istituzione di nuovi centri di riferimento europei per il benessere degli animali. Tali centri intraprenderanno studi tecnici e scientifici, svolgeranno corsi di formazione e renderanno disponibili i risultati delle ricerche fornendo consulenze scientifiche e tecniche agli Stati membri. Un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/1685, ha designato un centro di riferimento dell’UE per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia.

DA QUANDO È IN VIGORE LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 1 agosto 2007 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 30 giugno 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Incubatoio. Un edificio dove le uova del pollame vengono incubate, spesso in condizioni artificiali tramite l’uso di incubatrici.
Densità. Il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un pollaio per metro quadro di area utilizzabile.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

Le successive modifiche alla direttiva 2007/43/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione del 4 ottobre 2019 che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 11).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne, nonché alla definizione degli indicatori di benessere [COM(2018) 181 final, del 13.4.2018].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’influenza della selezione genetica sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne [COM(2016) 182 final del 7.4.2016].

Ultimo aggiornamento: 09.11.2021