Sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale
Il gas naturale è una componente essenziale del mix energetico dell’Unione europea (UE); esso rappresenta infatti un quarto della fornitura di energia primaria e serve principalmente alla produzione di energia elettrica, al riscaldamento, come materia prima per l’industria e come carburante nei trasporti. Negli ultimi dieci anni il consumo di gas ha subito un rapido aumento in Europa. A fronte di una produzione interna in calo, le importazioni sono aumentate ancora più rapidamente, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e sollevando la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas.
ATTO
Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
Sintesi
Il presente regolamento mira a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas attraverso un’azione preventiva e una reazione coordinata ad interruzioni dell’approvvigionamento, assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas.
Il regolamento istituisce un quadro comune in base al quale la sicurezza dell’approvvigionamento è una responsabilità comune delle imprese di gas naturale, dei paesi dell’Unione europea (UE) e della Commissione. Esso introduce anche meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare le misure da attuare in caso di emergenza a livello nazionale, regionale e dell’Unione.
Sicurezza dell’approvvigionamento per i clienti protetti
Il regolamento introduce un concetto comune di clienti le cui forniture di gas devono essere protette. Tutti gli utenti domestici sono clienti protetti. I paesi dell’UE possono includere come clienti protetti piccole e medie imprese e servizi sociali essenziali (purché tale clientela aggiuntiva non rappresenti più del 20% dell’utenza finale) e/o gli impianti di teleriscaldamento.
Norme comuni in materia di infrastrutture e approvvigionamento
Il regolamento fornisce norme comuni a livello comunitario.
Valutazione del rischio, piano d’azione preventivo e piano di emergenza
Entro il 3 dicembre 2011 l’autorità competente effettuerà una valutazione esauriente dei rischi che incidono sulla sicurezza di approvvigionamento del gas. La valutazione del rischio terrà conto delle norme in materia di approvvigionamento e di infrastrutture, di tutte le situazioni nazionali e regionali, dei vari scenari di domanda del gas eccezionalmente elevata e di interruzione dell’approvvigionamento, nonché delle interazioni e della correlazione dei rischi con altri paesi dell’UE.
Sulla base dei risultati della valutazione del rischio l’autorità competente adotta, rende pubblico e notifica alla Commissione, entro il 3 dicembre 2012, un piano d’azione preventivo con le misure necessarie per eliminare o mitigare il rischio identificato, nonché un piano di emergenza con le misure da prendere per eliminare o mitigare l’impatto di un’interruzione dell’approvvigionamento di gas.
La valutazione del rischio e i piani dovranno essere aggiornati ogni 2 anni.
La Commissione valuterà tali piani previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas.
Emergenza a livello dell’Unione e regionale
Il regolamento definisce tre principali livelli di crisi: il livello di preallarme, il livello di allarme e il livello di emergenza.
Il piano di emergenza sarà basato su tali livelli di crisi.
La Commissione svolge un ruolo importante nella dichiarazione di un’emergenza a livello di Unione o regionale. La Commissione può dichiarare un’emergenza a livello di Unione o regionale su richiesta di un’autorità competente che ha dichiarato un’emergenza. Quando la richiesta proviene da almeno due autorità competenti, la Commissione dichiara un’emergenza a livello di Unione o regionale.
Il gruppo di coordinamento del gas
Il gruppo di coordinamento del gas (EN) è finalizzato a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza di approvvigionamento di gas. Il gruppo è consultato e assiste la Commissione su varie questioni relative alla sicurezza di approvvigionamento del gas.
Il gruppo è composto di rappresentanti dei paesi dell’UE, in particolare delle loro autorità competenti, come pure dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, della Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (REGST) e degli organismi rappresentativi dell’industria interessata e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione presiede il gruppo.
Trasparenza e scambio di informazioni
14. Nel corso di un’emergenza le imprese di gas naturale interessate mettono giornalmente a disposizione dell’autorità competente determinate informazioni.
In caso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale la Commissione è autorizzata a chiedere all’autorità competente di fornirle tempestivamente almeno le informazioni sulle misure che l’autorità prevede di adottare o che ha già messo in atto per attenuare l’emergenza.
Entro e non oltre il 3 dicembre 2011 i paesi dell’UE comunicano alla Commissione gli accordi intergovernativi in vigore conclusi con paesi terzi. I paesi dell’UE devono informare la Commissione anche al momento di concludere nuovi accordi di questo tipo.
Contesto
La direttiva 2004/67/CE del Consiglio ha istituito per la prima volta un quadro giuridico a livello di Unione per salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. La crisi del gas tra Russia e Ucraina, avvenuta nel gennaio 2009, ha dimostrato che le disposizioni della direttiva e la loro disomogenea applicazione da parte dei paesi UE non erano sufficienti per prepararsi e per reagire a un’interruzione dell’approvvigionamento. Sussisteva quindi il rischio evidente che gli interventi predisposti unilateralmente dai paesi dell’UE potessero ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (UE) 994/2010 |
2.12.2010 |
- |
GU L 295 del 12.11.2010 |
Ultima modifica: 19.01.2011