Accesso dei consumatori ai conti di pagamento di base

L’accesso dei consumatori ai conti di pagamento di base dovrebbe essere garantito in tutti i paesi dell’Unione europea (UE). In tale ottica, la Commissione presenta i principi generali dell’offerta di questo tipo di servizio finanziario.

ATTO

Raccomandazione 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, sull’accesso a un conto di pagamento di base (Testo rilevante ai fini del SEE) [GU L 190 del 21.7.2011].

SINTESI

I consumatori europei che non dispongono di un conto di pagamento dovrebbero avere la facoltà di aprire e disporre di un conto di pagamento di base, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria e dal luogo di residenza nell’Unione europea (UE). La Commissione raccomanda che, in ciascuno Stato membro, almeno un prestatore di servizi di pagamento * offra tale servizio.

Caratteristiche di un conto di pagamento di base

I servizi di pagamento offerti dovrebbero consentire almeno:

L'acquisto di servizi accessori non dovrebbe costituire una condizione d’accesso al conto di pagamento di base.

Spese applicate al conto di pagamento di base

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il conto di pagamento di base sia offerto gratuitamente o con una spesa ragionevole. Ove non sia prevista la gratuità, l’entità totale delle spese applicate per l’utilizzo dei servizi di pagamento minimo dovrebbe essere ragionevole.

In ogni caso, tutte le altre spese previste in relazione al contratto del conto, comprese quelle applicate per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del consumatore, dovrebbero essere ragionevoli.

L’entità delle spese applicate al consumatore dovrebbe essere calcolata sulla base:

Vigilanza e risoluzione delle controversie

Gli Stati membri dovrebbero designare autorità indipendenti dai prestatori dei servizi, incaricate di monitorare l’osservanza delle presenti raccomandazioni.

Inoltre, dovrebbero garantire l’istituzione di procedure di reclamo e ricorso in caso di controversia.

Informazioni ai consumatori

Il prestatore che rifiuti una richiesta di apertura del conto dovrebbe giustificare tale rifiuto e informarne il consumatore per iscritto. Tuttavia, tale diritto di informazione può essere limitato mediante misure legislative per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

I prestatori dovrebbero fornire informazioni adeguate in relazione alle caratteristiche specifiche dei conti offerti, alle spese addebitate e alle relative condizioni d’uso.

Gli Stati membri dovrebbero lanciare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle possibilità offerte dai conti di pagamento di base e sulle possibilità di meccanismi extragiudiziali in caso di controversia.

Termini chiave

Ultima modifica: 28.09.2011