Tutela dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità a livello internazionale

 

SINTESI DI:

Decisione 2010/48/CE del Consiglio, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELLA CONVENZIONE?

La decisione adotta per conto della Comunità Europea (ora UE) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, inclusa nell’allegato alla decisione.

PUNTI CHIAVE

Questa convenzione internazionale mira a garantire che le persone con disabilità godano di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

A tal fine, la convenzione si basa su una serie di principi:

Gli Stati che sono parti contraenti della convenzione devono adottare tutte le misure necessarie per garantire il progressivo rispetto di questi principi. Essi si impegnano inoltre ad agire a favore dei diritti economici, sociali e culturali delle persone con disabilità.

Inoltre, le persone con disabilità devono essere consultate durante l’elaborazione e l’attuazione della legislazione e delle politiche che le riguardano.

Protezione contro le discriminazioni

Ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità è vietata, e le persone con disabilità ricevono una protezione giuridica effettiva sulla base dell’uguaglianza con le altre persone.

La convenzione contiene disposizioni specifiche relativamente a due gruppi di popolazione:

Gli Stati che sono parti contraenti della convenzione si impegnano a combattere gli stereotipi e a fare conoscere meglio le capacità delle persone con disabilità.

Diritti riconosciuti dalla convenzione

La convenzione afferma una serie di diritti e di libertà che devono essere riconosciuti alle persone con disabilità. Si tratta in particolare:

Applicazione della convenzione

Le azioni di cooperazione internazionale intraprese devono includere persone con disabilità, in particolare in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Gli Stati istituiscono uno o più punti di contatto responsabili dell’applicazione della convenzione e di informare il pubblico riguardo alla convenzione. Essi devono istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio dell’attuazione della convenzione. La società civile deve essere pienamente coinvolta nel processo di monitoraggio delle azioni.

Infine, ogni Stato deve presentare un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi, entro due anni dalla sua adesione alla convenzione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E LA CONVENZIONE?

La decisione è stata applicata dal giovedì 26 novembre 2009. La convenzione è entrata in vigore il 3 maggio 2008 e viene applicata nell’UE dal 22 gennaio 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Ultimo aggiornamento: 18.07.2018