Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento fissa le condizioni e le procedure per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione europea (Unione) a uno Stato membro dell’Unione che subisca o rischi di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze che sfuggono al suo controllo.

PUNTI CHIAVE

Assistenza finanziaria

L’assistenza prende la forma di un prestito o di una linea di credito* concessi allo Stato membro interessato. A tal fine, la Commissione europea è autorizzata a contrarre prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie, in linea con una decisione adottata dal Consiglio dell’Unione europea, che delibera a maggioranza qualificata.

Procedura

Lo Stato membro che richiede l’assistenza finanziaria dell’Unione discute con la Commissione, in collegamento con la Banca centrale europea, una valutazione del suo fabbisogno di finanziamento e trasmette alla Commissione un programma di risanamento economico e finanziario.

La decisione di concedere una linea di credito contiene le informazioni seguenti:

La Commissione verifica a scadenze regolari se la politica economica dello Stato membro beneficiario è conforme al suo programma di aggiustamento e alle condizioni stabilite dal Consiglio per continuare a ricevere l’aiuto finanziario, che è erogato in rate.

Compatibilità con altri meccanismi di sostegno finanziario

Il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) è compatibile con il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti. Inoltre, non esclude il ricorso a un finanziamento esterno all’Unione, ad esempio da parte del Fondo monetario internazionale.

Bilancio del MESF

Il MESF è finanziato dal bilancio dell’Unione. La Commissione è autorizzata a prelevare fino a un totale di 60 miliardi di EUR sui mercati finanziari per conto dell’Unione. I prestiti sono garantiti dal bilancio dell’Unione.

Il MESF è stato attivato per Irlanda e Portogallo, per un importo totale di 46,8 miliardi di EUR (22,5 miliardi di EUR per l’Irlanda e 24,3 miliardi di EUR per il Portogallo) erogati nell’arco di tre anni (2011-2014).

A luglio 2015 il MESF è stato usato per fornire assistenza a breve termine (prestito ponte) di 7,16 miliardi di EUR alla Grecia.

Sono in vigore accordi specifici riguardanti l’esposizione dei paesi non appartenenti alla zona euro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 13 maggio 2010.

CONTESTO

Il meccanismo europeo di stabilità (MES) prosegue il lavoro svolto nell’ambito del MESF e del Fondo europeo di stabilità finanziaria, i due strumenti istituiti temporaneamente sulla scia della crisi del debito sovrano con i quali oggi coesiste.

Il MES è il principale meccanismo di sostegno per i paesi dell’area euro che si trovano temporaneamente in difficoltà nel richiedere prestiti sui mercati finanziari a causa dei loro livelli di debito. La sua capacità di prestito massima iniziale era di 500 miliardi di EUR, basata su un capitale di 704,8 miliardi di EUR. Il MES è finanziato dagli Stati membri in base al criterio di ripartizione della Banca centrale europea*.

I prestiti sono finanziati dal MES, che a sua volta chiede prestiti sui mercati finanziari, e sono garantiti dai partecipanti al capitale (paesi della zona euro). I prestiti avvengono sulla base di condizioni rigide, compreso il ritorno delle finanze pubbliche a livelli sostenibili.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Linea di credito. Un’autorizzazione data dal Consiglio a uno Stato membro, su proposta della Commissione, di attingere fondi dal MESF entro un tetto specificato per un determinato periodo di tempo.
Criterio di ripartizione della Banca centrale europea. Tale criterio viene calcolato in modo che la quota relativa a ogni Stato membro rifletta la popolazione totale e il prodotto interno lordo dell’Unione. Entrambi i determinanti hanno uguale coefficiente di ponderazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 407/2010 del Consiglio sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 02.06.2022