Ungheria

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione [COM(97) 2001 def.- - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(98) 700 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]-Relazione della Commissione [COM(99) 505 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (2000) 705 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (2001) 700 def. - SEC(2001) 1748 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (2002) 700 def. - SEC(2002) 1404 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (2003) 675 def. - SEC(2003) 1205 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea aveva ritenuto che in Ungheria, con l'adozione della nuova legge sulla concorrenza, fosse stato compiuto un significativo progresso nel ravvicinamento delle legislazioni nel settore delle intese tra imprese. Nel settore degli aiuti di Stato, invece, rimaneva molto da fare per raggiungere il necessario livello di trasparenza. La Commissione era infatti del parere che il ruolo e i poteri dell'autorità di vigilanza dovessero essere chiaramente definiti per garantire la compatibilità degli aiuti concessi con le norme comunitarie. Uno sforzo considerevole era inoltre necessario per soddisfare, a medio termine, le esigenze nel settore degli aiuti di Stato. Infine, in questo settore era necessaria una stretta cooperazione con la Commissione.

La relazione del novembre 1998 ha constatato un continuo progresso nel ravvicinamento delle legislazioni in materia di intese. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato è stato chiesto un impegno supplementare per garantire la trasparenza nelle procedure di concessione degli aiuti ai fini della compilazione di un inventario completo e attualizzato degli aiuti di Stato. Il quadro regolamentare in materia di aiuti di Stato non era ancora conforme alla normativa comunitaria ed è stato chiesto un rafforzamento dei poteri dell'autorità di vigilanza in materia.

La relazione dell'ottobre 1999 ha constatato che sono stati fatti progressi nel settore degli aiuti di Stato, pur affermando che l'Ungheria avrebbe dovuto portare a termine il recepimento delle norme comunitarie nel diritto nazionale. Particolare attenzione doveva essere rivolta alla creazione di una base giuridica per l'esame dei settori sensibili nonché all'adeguamento dei monopoli di Stato.

La relazione del novembre 2000 ha rilevato che l'Ungheria ha fatto grandi progressi nel settore della concorrenza e ha continuato a sviluppare l'applicazione dell'acquis. In materia di aiuti di Stato, il governo ha adottato un programma generale di lavoro e ha costituito un comitato consultivo interministeriale per aiutare le autorità a integrare l'acquis. Ha fatto notare, invece, che non era ancora stato realizzato un elenco degli aiuti di Stato.

La relazione del novembre 2001 ha riconosciuto che l'Ungheria continua a fare progressi nell'applicazione dell'acquis comunitario. La versione riveduta del sistema degli aiuti di Stato, entrata in vigore il primo gennaio 2002, vietava in linea generale la concessione di finanziamenti pubblici da parte delle autorità locali. Il consolidamento dell'amministrazione dell'autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato ha inoltre permesso un'applicazione più puntuale della normativa nonché la redazione dell'elenco degli aiuti di Stato.

La relazione dell'ottobre 2002 constatava che l'Ungheria aveva realizzato regolari progressi anche se è necessario un impegno ulteriore al fine di sopprimere i regimi di aiuti di Stato incompatibili con l'acquis.

La relazione di novembre 2003 ritiene che la Ungheria rispetti gli impegni in materia di concorrenza. Essa deve tuttavia proseguire l'adeguamento della sua legislazione soprattutto in materia fiscale.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Le norme in materia di concorrenza della Comunità europea derivano dall'articolo 3, punto (g) del Trattato CE, il quale dispone che l'azione della Comunità comporta "un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno". I principali campi d'applicazione sono le intese tra imprese e gli aiuti di Stato.

L'accordo europeo con l'Ungheria, entrato in vigore il 1° febbraio 1994, prevede l'applicazione, nei rapporti commerciali tra la Comunità europea e l'Ungheria, di un regime di concorrenza basato sui criteri degli articoli 81, 82 e 87 del trattato CE (ex artt. 85, 86 e 92), relativi agli accordi tra imprese, all'abuso di posizione dominante e agli aiuti di Stato, oltre che l'adozione di modalità d'applicazione in questi settori entro i tre anni che seguono l'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo europeo prevede inoltre che l'Ungheria renda la propria legislazione compatibile con quella della Comunità nel settore della concorrenza.

Il libro bianco menziona l'applicazione progressiva delle disposizioni citate sopra e di quelle previste dal regolamento sulle concentrazioni (4064/89) nonché degli articoli 31 e 86 del trattato CE (ex artt. 37 e 90) relativi ai monopoli e ai diritti speciali.

VALUTAZIONE

In materia di intese, la normativa ungherese è ampiamente conforme alla normativa comunitaria: nell'aprile 2002 sono entrate in vigore disposizioni normative in materia di restrizioni verticali e di accordi di cooperazione orizzontali nonché disposizioni relative alla lotta contro le intese. L'Ufficio ungherese della concorrenza, che vigila efficacemente sul rispetto della legislazione, ha conseguito risultati piuttosto buoni in materia di applicazione. Tuttavia, deve essere attuata una politica di sanzioni dissuasive nei confronti delle intese con gravi effetti anticoncorrenziali.

Nel settore degli aiuti di Stato, la nuova normativa, entrata in vigore nel gennaio 2002, rappresenta un considerevole progresso. Tuttavia essa non è completamente conforme all'acquis, segnatamente per quanto riguarda alcuni regimi di aiuti fiscali che dovrebbero essere allineati all'acquis. L'Ungheria beneficia di un regime transitorio al fine di abolire progressivamente alcuni aiuti fiscali accordati alle società extraterritoriali (fino al 2005), alle PMI (fino al 2011) ed alle imprese locali (fino al 2007).

Dopo il parere della Commissione del 1997, l'Ungheria ha realizzato regolari progressi in materia di antitrust ma dovrebbe impegnarsi maggiormente per adeguare la propria legislazione in materia di aiuti fiscali. Tuttavia, i negoziati relativi a tale capitolo proseguono e l'Ungheria non ha chiesto un regime transitorio in tale settore.

Ultima modifica: 05.03.2004