Estonia

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione [COM(97) 2006 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(98) 705 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(1999) 504 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2000) 704 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1747 - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1403 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1201 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel suo parere di luglio 1997, la Commissione europea aveva ritenuto che l'adozione del nuovo progetto di legge sulla concorrenza in Estonia avrebbe segnato un passo significativo in direzione dell'armonizzazione della legislazione nel settore delle intese tra imprese e che, con la riserva di alcune modifiche da inserire nel nuovo progetto di legge sulla concorrenza, il grado di armonizzazione sarebbe stato soddisfacente anche nel settore degli aiuti di Stato. Essa aveva nondimeno sottolineato anche la necessità di compiere sforzi considerevoli per rispettare le esigenze relative alla vigilanza sugli aiuti di Stato a medio termine, in particolare per quanto riguarda la trasparenza.

Nella relazione di novembre 1998 si constatava che, malgrado l'adozione di una nuova legge sulla concorrenza, restavano da compiere ancora sforzi nel settore, segnatamente in materia di aiuti di Stato. Dalla relazione emergeva la necessità di rafforzare i controlli relativi agli aiuti di Stato e garantire una perfetta trasparenza delle procedure di concessione degli aiuti di Stato al fine di poter disporre di un loro elenco esauriente ed aggiornato. I poteri dell'autorità di controllo degli aiuti di Stato dovevano, inoltre, essere rafforzati.

La relazione dell'ottobre 1999 metteva in rilievo i progressi compiuti nella legislazione antitrust, ma anche che la normativa in vigore non copriva ancora tutti gli aspetti relativi al controllo delle concentrazioni. Faceva presente, inoltre, la necessità di sforzi in materia di aiuti di Stato per rispettare le priorità, a breve e medio termine, del partenariato per l'adesione.

Secondo la relazione del novembre 2000 l'Estonia aveva compiuto alcuni progressi nel rispetto dell'acquis in materia di concorrenza, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato. Nel mese di gennaio sono entrate in vigore delle modifiche alle disposizioni sugli aiuti di Stato che permettono un controllo ex ante e un consolidamento del ruolo dell'autorità nazionale.

La relazione del novembre 2001 constatava che l'Estonia aveva compiuto regolari progressi nel settore. La nuova legge sulla concorrenza, entrata in vigore nel mese di ottobre, istituiva un controllo sulle concentrazioni e un ulteriore allineamento sull'acquis in materia di imprese e di aiuti di Stato.

La relazione dell'ottobre 2002 osservava che l'Estonia aveva realizzato ulteriori progressi. Tuttavia, doveva impegnarsi ancora per soddisfare le condizioni relative agli aiuti di Stato.

La relazione di novembre 2003 riconosce che l'Estonia rispetta la sostanza degli impegni derivanti dai negoziati di adesione. Essa dovrebbe tuttavia vigilare sulla corretta attuazione e sul rispetto della normativa, in particolare per quanto concerne la nuova procedura penale applicabile ai casi di intese.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Le norme in materia di concorrenza della Comunità europea derivano dall'articolo 3, punto (g) del trattato CE, il quale dispone che l'azione della Comunità comporta "un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno". I principali campi d'applicazione sono le intese tra imprese e gli aiuti di Stato.

L'accordo europeo con l'Estonia, firmato il 12 giugno 1995, entrerà in vigore quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri. Esso prevede l'applicazione, nei rapporti commerciali tra la Comunità europea e l'Estonia, di un regime di concorrenza basato sui criteri degli articoli 81, 82 e 87 del trattato CE (ex artt. 85, 86 e 92), relativi agli accordi tra imprese, all'abuso di posizione dominante e agli aiuti di Stato, oltre che l'adozione di modalità d'applicazione in questi settori entro i tre anni che seguono l'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo europeo prevede inoltre che l'Estonia renda la propria legislazione compatibile con quella della Comunità nel settore della concorrenza.

Il libro bianco menziona l'applicazione progressiva delle disposizioni citate sopra e di quelle previste dal regolamento sulle concentrazioni (4064/89) nonché degli articoli 31 e 86 del trattato CE (ex artt. 37 e 90) relativi ai monopoli e ai diritti speciali.

VALUTAZIONE

La nuova legge sulla concorrenza è entrata in vigore nell'ottobre 2001. Tale legge ha garantito un'ampia conformità della normativa antitrust all'acquis comunitario. per quanto riguarda la procedura di controllo delle concentrazioni, delle restrizioni verticali e degli accordi di cooperazione orizzontale. In seguito all'adozione, nel giugno 2001, di un nuovo codice penale, nel settembre 2002 l'Estonia ha modificato la legge sulla concorrenza.

L'autorità nazionale della concorrenza, denominata Ufficio per la concorrenza, dispone delle risorse umane e delle tecniche necessarie per affrontare un gran numero di casi. Tuttavia, sarebbe opportuno prevedere risorse finanziarie più consistenti.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, la legge sulla concorrenza, che prevede talune disposizioni in materia, permette un ulteriore allineamento sull'acquis. L'autorità nazionale responsabile del controllo degli aiuti di Stato, denominata Divisione per la concorrenza e gli aiuti di Stato, dipende dal Ministero delle Finanze e dispone di poteri ampliati al fine di vigilare sull'applicazione delle norme in tale settore. L'Estonia deve ancora completare l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato in tre settori delicati, vale a dire quello dell'acciaio, delle automobili e delle fibre sintetiche.

Dopo il parere della Commissione del 1997 l'Estonia ha compiuto regolarmente progressi. I negoziati su questo capitolo sono provvisoriamente chiusi (si veda la relazione del 2002). L'Estonia non ha chiesto un regime transitorio in questo settore.

Ultima modifica: 05.03.2004