Malta

1) RIFERIMENTI

Relazione della Commissione COM (1999) 69 def. [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM (1999) 508 def. [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM (2000) 708 def. [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM (2001) 700 def. - SEC(2001) 1751 [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1407 [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1206 [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Il regime IVA maltese è fondato sui principi di base della normativa comunitaria. Saranno però necessarie modifiche per adeguare completamente la normativa maltese all'acquis.

La relazione del 1998 affermava che Malta doveva continuare a fare grandi sforzi per allineare la normativa in materia di IVA. Nel settore delle accise, le divergenze fra le norme comunitarie e le norme maltesi rimanevano notevoli ed erano necessari sforzi significativi per rendere la normativa maltese sulle accise conforme all'acquis. La relazione riteneva che Malta avrebbe dovuto poter partecipare ai meccanismi di assistenza reciproca.

La relazione dell'ottobre 1999 mostrava che non era stato compiuto alcun passo in avanti in materia di accise e che Malta avrebbe dovuto elaborare una strategia di preadesione ben strutturata e mirata.

La relazione del novembre 2000 riteneva che Malta avesse ottenuto progressi soprattutto in materia di IVA.

La relazione del novembre 2001 constatava che Malta aveva ottenuto notevoli progressi, in particolare in materia di accise, modificando la normativa sugli oli minerali, sui prodotti del tabacco e sulle bevande alcoliche. Inoltre, esiste ormai un'imposizione anche sugli idrocarburi e sul metano. Nel settore dell'IVA, la normativa è stata modificata anche per imporre l'aliquota forfettaria alla fornitura di derrate alimentari nelle mense professionali e scolastiche, mentre la fornitura di servizi di istruzione, sanitari e di assistenza sociale è stata esentata. Per quanto riguarda l'imposizione fiscale diretta, non vi è stato alcun allineamento dopo la relazione precedente. La capacità amministrativa è stata rafforzata con la creazione di un servizio responsabile del fascicolo di preadesione. Il numero di ispettori delle imposte è aumentato e sono state installate alcune applicazioni informatiche di gestione dei crediti fiscali.

La relazione dell'ottobre 2002 sottolinea i progressi ottenuti, in particolare per quanto riguarda l'imposizione fiscale indiretta e l'IVA. In compenso, non sono stati realizzati progressi particolari in materia di imposizione fiscale diretta nonché di cooperazione e di aiuto reciproco nel settore amministrativo.

La relazione del 2003 ritiene che Malta rispetti gli impegni derivanti dai negoziati di adesione in materia di accise, di IVA, di cooperazione amministrativa e di aiuto reciproco amministrativo. Dovrebbe quindi essere in grado di attuare l'acquis relativo all'adesione. Dato che rispetta soltanto parzialmente i requisiti in materia di imposizione fiscale diretta, Malta deve continuare a recepire la legislazione nel settore. Deve inoltre adottare misure urgenti per sopprimere il trattamento di favore concesso alle "international trading companies" non residenti e ai redditi stranieri e introdurre misure per impedire le pratiche fraudolente riguardanti la distribuzione dei benefici sulle partecipazioni detenute da stranieri.

Nel corso dei negoziati di adesione, a Malta è stato concesso un periodo di transizione, fino al 1° gennaio 2010, durante il quale sarà autorizzata a continuare ad applicare un'aliquota nulla alle derrate per l'alimentazione umana e ai prodotti farmaceutici. Ha ottenuto deroghe riguardanti l'esonero dall'IVA del trasporto internazionale e nazionale di passeggeri e del trasporto marittimo interno di passeggeri fra le isole, l'esenzione dall'IVA senza credito al titolo dell'IVA riscossa a monte sulla distribuzione d'acqua effettuata dalle imprese di servizio pubblico, gli immobili e i terreni edificativi. Infine, ha ottenuto una deroga relativa all'esonero dall'IVA e alle soglie di registrazione - rispettivamente di 37 000 , 24 300 e 14 600 - applicabili ad alcune categorie di piccole e medie imprese.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Per quanto riguarda l'imposizione diretta, Malta ha soppresso l'imposta sulla mobilizzazione di capitali e la sua legislazione dovrebbe essere ormai interamente allineata all'acquis.

Per quanto riguarda l'imposizione indiretta, l'ultima relazione rileva che gran parte degli sforzi riguarda l'imposizione dei carburanti per automobili e della telefonia via cavo, ai quali si applica ormai un'aliquota standard del 15%. Queste misure si sono tradotte in una modifica del diritto a deduzione dell'IVA sui carburanti utilizzati dai veicoli commerciali. D'altra parte, è stato esteso l'elenco dei soggetti passivi per fare in modo che l'azienda pubblica del settore energetico sia considerata una persona imponibile.

In materia di accise, il progresso principale riguarda l'aumento dell'aliquota dei dazi applicabili ad alcune sigarette, soddisfacendo così il criterio minimo della Comunità. D'altra parte, il calcolo dei dazi sugli oli minerali è orami conforme all'acquis.

Per la capacità amministrativa, la Direzione dell'IVA è stata potenziata e sono state create unità speciali responsabili in particolare del miglioramento della qualità dei servizi forniti al pubblico. Presso la Direzione dei dazi doganali e delle accise è stato nominato un direttore per applicare la componente doganale della strategia commerciale in vista dell'adesione e per attuare con successo il piano di riforma delle imprese per le dogane e l'imposizione fiscale.

VALUTAZIONE

In generale, Malta è allineata in modo ragionevole all'acquis ma deve ancora fare notevoli sforzi.

Imposta sul valore aggiunto

L'IVA è stata reintrodotta nel gennaio 1999 e costituisce il quadro necessario al recepimento dell'acquis, anche se l'allineamento da effettuare è ancora notevole. Infatti, i principali punti di divergenza riguardano sempre l'importo delle aliquote applicate e il numero delle transazioni esonerate, senza parlare dell'impiego esagerato di aliquote nulle. È quindi importante che Malta definisca in questo settore una strategia di preadesione strutturata. Nel 2001, nonostante i progressi ottenuti, esistono ancora differenze per quanto riguarda le aliquote e l'elenco delle transazioni esonerate tra la legislazione maltese e quella della Comunità.

Nell'ottobre 2001 l'offerta di oro da parte della Banca centrale, che in precedenza era soggetta all'aliquota nulla, è diventata imponibile all'aliquota IVA normale. Il campo di applicazione speciale dell'IVA sulle merci di occasione è stato esteso alle opere d'arte, agli oggetti da collezione e all'antiquariato. Il paese ha inoltre continuato ad allineare il regime speciale dell'IVA al quale sono soggette le agenzie di viaggio.

Malta deve ancora effettuare sforzi notevoli per allineare la legislazione in materia di IVA. Ciò riguarda in particolare le transazioni imponibili, la distinzione tra l'offerta di merci e quella di servizi, la definizione delle importazioni, le esenzioni d'imposta senza credito dell'IVA percepita a monte e le operazioni comunitarie.

Alla fine del 2003, Malta deve continuare l'allineamento legislativo, in particolare per quanto riguarda l'importo imponibile e la definizione di alcuni prodotti, il livello delle aliquote applicate a prodotti particolari e alcuni esoneri, fra cui quelli concessi ad hoc, devono essere eliminati. Deve inoltre estendere i regimi di sospensione alle operazioni intracomunitarie e fare in modo che siano attuati senza discriminazioni, indipendentemente dall'origine.

Accise

Per quanto riguarda le accise, la legislazione maltese nel 2001 è conforme all'acquis. Nel febbraio 2002 sono state introdotte alcune disposizioni relative al regime fiscale generale applicabile alla detenzione, alla circolazione e al controllo delle merci soggette ad accise.

Malta dovrà ancora affrontare la questione dell'aliquota d'accisa ridotta sulla birra prodotta da piccoli birrifici, che deve essere applicata soltanto ai piccoli birrifici indipendenti e non a quelli che esercitano l'attività con licenza.

Alla fine del 2003, Malta deve continuare l'allineamento legislativo, in particolare per quanto riguarda l'importo imponibile e la definizione di alcuni prodotti, il livello delle aliquote applicate a prodotti particolari e alcuni esoneri, fra cui quelli concessi ad hoc devono essere eliminati. Deve inoltre estendere i regimi di sospensione alle operazioni intracomunitarie e fare in modo che siano attuati senza discriminazioni, indipendentemente dall'origine.

Imposizione fiscale diretta

In materia di imposizione fiscale diretta, nel 2001 e nel 2002 non vi è stato alcun allineamento. Malta dovrà pertanto affrontare questo aspetto dell'acquis fiscale per conformarsi al codice di condotta relativo alla fiscalità delle imprese.

Alla fine del 2003, Malta deve terminare il recepimento dell'acquis relativo all'imposizione della mobilitazione di capitali e delle fusioni, e recepire l'acquis riguardante gli interessi e i canoni nonché la fiscalità dei redditi da risparmio.

Cooperazione amministrativa e reciproca assistenza

Nel settore della cooperazione amministrativa e della reciproca assistenza, Malta deve ancora introdurre il sistema informatizzato di scambio d'informazioni sull'IVA. Nel 2002 non vanno segnalati progressi.

Al termine del 2003, l'ufficio centrale di collegamento e l'ufficio di collegamento accise non sono ancora stati istituiti. Proseguono i preparativi legati all'introduzione del sistema di scambio d'informazioni in materia di IVA (VIES), di IVA sui servizi elettronici e della banca dati relativi alle accise (SEED).

Capacità amministrative

Per quanto riguarda le capacità amministrative, sono state istituite le principali strutture richieste per applicare l'acquis, ma alcune implicazioni dell'adozione dell'acquis, come ad esempio l'informatizzazione, restano un fattore di difficoltà. Nel 2001 Malta doveva badare a realizzare interamente il piano di riforma della gestione dell'amministrazione fiscale. Nel 2002 doveva proseguire ed essere intensificata la modernizzazione dell'amministrazione fiscale, in particolare per quanto riguarda le accise. La relazione della Commissione rileva che è urgente pianificare ed analizzare i cambiamenti indotti dall'adesione in questo campo e prevedere nuovi incarichi e la necessaria formazione del personale.

Alla fine del 2003, l'amministrazione fiscale responsabile dell'IVA dispone di una capacità adeguata. Le strutture amministrative necessarie dovevano ancora essere potenziate nel settore delle accise. Malta dovrebbe adoperarsi prioritariamente per aumentare l'efficacia della riscossione delle accise e introdurre le tecniche di analisi dei rischi e di revisione dei conti. Infine, l'amministrazione responsabile dell'imposizione fiscale diretta dispone di capacità adeguate ed assume progressivamente personale qualificato. Malta dovrebbe introdurre metodi di verifica dei prezzi di trasferimento.

Ultima modifica: 16.01.2004