Lettonia

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione COM (1997) 2005 def. [Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].Relazione della Commissione COM (1998) 704 def. [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].Relazione della Commissione COM (1999) 506 def. [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].Relazione della Commissione COM (2000) 706 def. [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].Relazione della Commissione COM (2001) 700 def. - SEC(2001) 1749 [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].Relazione della Commissione [COM (2002) 700 def. - SEC (2002) 1405 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].Relazione della Commissione [COM (2003) 675 def. - SEC (2003) 1203 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

3) SINTESI

Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea riteneva che l'attuazione dell'acquis comunitario in materia d'imposizione fiscale diretta non avrebbe posto alla Lettonia difficoltà di rilievo. Per quanto riguarda l'imposizione fiscale indiretta, la Commissione sottolineava che la Lettonia avrebbe dovuto impegnarsi strenuamente per potersi conformare a medio termine all'acquis comunitario relativo all'IVA e alle accise. Riteneva inoltre che la Lettonia sarebbe stata in grado di partecipare all'assistenza reciproca non appena l'amministrazione tributaria lettone avesse sviluppato ulteriormente la propria competenza in materia.

La relazione del novembre 1998 constatava che la Lettonia aveva proseguito il processo d'allineamento della legislazione in questo settore, ma che erano necessari altri sforzi per rafforzare la capacità amministrativa. In materia di accise, dovevano essere compiuti altri sforzi nel settore del tabacco e delle bevande alcoliche.

Nella relazione del 1999 la Commissione segnalava che la Lettonia aveva compiuto progressi nel processo di allineamento della legislazione, ma che doveva impegnarsi ulteriormente nel settore delle accise sulla birra, sul tabacco e sugli oli minerali. Doveva inoltre proseguire la ristrutturazione e il rafforzamento delle strutture amministrative fiscali.

La relazione del novembre 2000 rilevava alcuni progressi della Lettonia nel settore dell'imposizione fiscale in generale, pur sottolineando che occorreva accelerare la riforma della capacità amministrativa. Per quanto riguarda l'imposizione fiscale indiretta, la relazione constatava progressi in materia di IVA, in quanto era stata soppressa l'esenzione che consentiva alle istituzioni figuranti nel bilancio dello Stato di non iscriversi al registro IVA in caso di operazioni imponibili, anche se venivano mantenute alcune esenzioni. In materia di accise, il testo sottolineava alcuni miglioramenti grazie all'adozione della normativa riguardante le accise sulla birra, sulle bevande alcoliche e sul tabacco.

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale diretta, la relazione approvava il miglioramento del sistema di recupero dell'imposta per mezzo di revisioni dei conti e controlli fiscali ma deplorava il fatto che il codice di condotta relativo alla gestione delle imprese non fosse ancora stato applicato.

Riguardo alla capacità amministrativa, la relazione giudica l'evoluzione incoraggiante in quanto attualmente è in corso un programma di modernizzazione globale dell'amministrazione fiscale, mentre la struttura dei servizi fiscali è stata riorganizzata. Dopo l'ultima relazione, sono stati creati una divisione di controllo interno responsabile dell'intera amministrazione fiscale ed un organo di arbitrato delle denunce e delle vertenze.

Anche l'informatizzazione avanza e la cooperazione è migliorata in quanto tutti gli uffici sono collegati fra loro attraverso la rete nazionale dell'amministrazione tributaria.

La relazione del novembre 2001 constatava che la Lettonia aveva ottenuto progressi nel rendere conforme la sua legislazione, in particolare in materia di IVA, di sviluppo della capacità amministrativa e di recupero dell'imposta. Infatti, la legge utilizza ormai la stessa terminologia in materia di IVA delle direttive CE e ha precisato la nozione di prestazione di servizi in alcuni settori. Inoltre, le nuove disposizioni prevedono per alcuni beni procedure uniche di recupero. Infine, è stata adottata una prima misura volta a introdurre un sistema di rimborso per le persone giuridiche straniere. In materia di accise, la legislazione sui prodotti petroliferi è stata modificata e le aliquote sugli oli minerali sono conformi al livello minimo definito dalla CE, ad eccezione del gasolio, del cherosene e dell'olio combustibile pesante. In compenso, resta molto da fare per quanto riguarda le aliquote delle accise sulle sigarette. Nel settore dell'imposizione fiscale diretta, sono state prese misure per applicare i principi comunitari ma non si registrano progressi in materia di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca. Per quanto riguarda la capacità amministrativa, il recupero dell'imposta è aumentato e la riforma amministrativa del servizio del gettito fiscale è proseguita. È stata migliorata la qualità dei servizi offerti ai contribuenti ed è stato avviato un progetto pilota di registrazione elettronica delle dichiarazioni. Il sistema informatico interno permette lo scambio di dati in linea con altri importanti registri.

La relazione dell'ottobre 2002 osserva che la Lettonia ha compiuto progressi con l'allineamento della sua legislazione fiscale all'acquis relativo all'IVA. Anche la disciplina fiscale ha registrato qualche miglioramento. Invece, non è stato compiuto alcun progresso nel settore dell'imposizione fiscale diretta, della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca.

La relazione del 2003 nota che la Lettonia rispetta sostanzialmente gli impegni assunti e soddisfa i requisiti derivanti dai negoziati d'adesione nel settore delle accise e della fiscalità diretta e dovrebbe essere in grado di mettere in atto l'acquis corrispondente a partire dall'adesione. Invece, poiché rispetta soltanto in parte gli impegni assunti in materia di IVA, essa deve assolutamente dare impulso all'allineamento legislativo in materia. Inoltre, con riguardo alle sue capacità amministrative, la Lettonia deve accelerare l'ammodernamento strutturale. Infine, per quanto concerne la cooperazione amministrativa e la mutua assistenza, permangono gravi inquietudini sull'attuazione dei sistemi informatici. E' urgente che la Lettonia imprima un ritmo più sostenuto ai suoi lavori in questo ambito.

La Lettonia beneficia di periodi transitori in virtù dei quali è autorizzata a mantenere la propria aliquota ridotta di IVA per la fornitura di combustibile per riscaldamento ai privati (fino al 31 dicembre 2004) e ad applicare procedure semplificate di riscossione dell'IVA sulle operazioni relative al legname da costruzione (per un anno a decorrere dalla data dell'adesione). La Lettonia beneficia inoltre di deroghe che le consentono di mantenere una soglia di 17 857 per la registrazione ai fini dell'IVA e l'esonero delle piccole e medie imprese, nonché di esonerare dall'IVA le operazioni di trasporto internazionale di passeggeri e le prestazioni di servizi effettuate da autori, artisti e interpreti.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Nel campo dell'imposizione fiscale diretta, l'acquis comunitario verte principalmente su alcuni aspetti dell'imposta sulle società e delle imposte sui capitali. Le quattro libertà del trattato hanno un maggior impatto sui sistemi tributari nazionali.

Quanto all'imposizione fiscale indiretta, l'acquis risiede essenzialmente nell'armonizzazione della normativa in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di diritti d'accisa. L'armonizzazione implica, da un lato, l'applicazione di un'imposta generale non cumulativa sul consumo, da prelevarsi a tutti gli stadi della produzione e della distribuzione di beni e servizi e, dall'altro, la parità di trattamento fiscale di tutte le operazioni interne e delle importazioni.

Nel campo dei diritti di accisa, l'acquis è costituito da strutture fiscali armonizzate e da aliquote minime, nonché da regole comuni riguardo al possesso e alla circolazione dei beni interessati (in particolare, l'utilizzazione dei depositi fiscali).

VALUTAZIONE

Imposta sul valore aggiunto

Il regime dell'IVA introdotto in Lettonia nel 1995 si basa già sui principi di massima che informavano la normativa comunitaria. Esso si distingue tuttavia per l'applicazione molto generica e per l'incoerenza nell'attuazione. L'approccio secondo cui la Lettonia autorizzava l'esenzione di alcune operazioni, inoltre, è molto lontano da quello che guidava la normativa comunitaria (sia per quanto riguarda il campo di applicazione che per quanto attiene alla sostanza stessa della normativa) e la Lettonia ha pertanto deciso di apportare modifiche alla propria normativa.

Dal luglio 1997, le autorità lettoni hanno ulteriormente adattato la normativa in materia di IVA. Le modifiche, entrate in vigore nel gennaio 1998, riguardano l'introduzione di un regime speciale per i beni di occasione, l'abolizione delle misure discriminatorie per i beni importati quali giornali e riviste, l'introduzione di un regime di rimborso per i turisti stranieri e la soppressione di talune limitazioni alla deduzione dell'IVA alla fonte. Sono però necessari ulteriori sforzi, segnatamente per definire il campo di applicazione delle operazioni esenti da imposta. Per quanto riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa relativa all'attuazione dell'acquis, esso non è stato ancora realizzato, sebbene la Lettonia abbia portato avanti la sua riforma dell'amministrazione tributaria.

Nel 1999 è stata riformata la legge sull'IVA per includervi disposizioni relative all'applicazione dell'IVA alle forniture di legno, introdurre, a partire dal 2000, un sistema di rimborso dell'IVA per gli stranieri e abolire, a partire dal 2002, l'esonero dall'IVA concesso ai media.

Nel 2000 la legge sull'IVA rispetta in gran parte i principi della CE ma occorre ancora sopprimere alcune differenze (l'elenco di esoneri è troppo lungo). Nel 2001, devono essere fatti ancora sforzi per quanto concerne gli esoneri.

La legge relativa all'IVA è stata modificata nel novembre 2001. Le modifiche apportate prevedono un'aliquota IVA ridotta per le forniture di merci e le prestazioni di servizi che in passato erano esonerate e che invece non lo sono nella legislazione comunitaria. Le modifiche introducono inoltre un regime di rimborso dell'IVA applicabile ai soggetti passivi stranieri non residenti in Lettonia. La legge così modificata entrerà in vigore nel gennaio 2003.

Entro la fine del 2003, la Lettonia deve adeguare all'acquis comunitario la propria definizione dello stato di soggetto passivo per quanto riguarda le autorità pubbliche ed anche la definizione del luogo d'imposizione, introdurre il regime particolare per l'oro da investimento ed allinearsi al regime particolare applicabile ai beni d'occasione. La Lettonia deve inoltre accordare un'attenzione particolare alla trasposizione del regime delle operazioni intracomunitarie nonché eliminare le divergenze ancora esistenti con riguardo alla natura delle operazioni esentate e delle operazioni che fruiscono di aliquote IVA ridotte, ad eccezione dei settori per i quali essa beneficia di regimi transitori. Essa deve infine sopprimere le discordanze relative alle disposizioni concernenti i regali di scarso valore, le prestazioni di trasporto e il diritto alla detrazione per i beni d'investimento.

Diritti di accisa

In Lettonia vengono riscossi diritti d'accisa su un'ampia gamma di prodotti, oltre a quelli che sono soggetti a diritti d'accisa all'interno della Comunità (oli minerali, alcol e bevande alcoliche, tabacchi lavorati). Per ciascuna categoria di prodotti vige un diritto specifico legato alla natura del bene. Tuttavia, per alcuni prodotti e, in particolare, per alcune categorie di tabacchi, viene prelevato un diritto ad valorem.

Nel gennaio 1998 è entrata in vigore una nuova legge relativa ai diritti di accisa sugli oli minerali, corrispondente più o meno ai requisiti comunitari. La legge definisce un regime di depositi fiscali per gli oli e prevede di adottare entro il 2001 le aliquote minime della Comunità.

Nel gennaio 1999 sono entrate in vigore le modifiche alla legislazione relativa ai diritti d'accisa sui prodotti del tabacco e le bevande alcoliche. La nuova legislazione porta avanti l'allineamento per quanto riguarda la base imponibile e il livello delle aliquote applicate.

Nel 2000 sono stati ottenuti progressi per quanto riguarda le accise sulla birra ma l'allineamento deve essere maggiore per quanto riguarda il tabacco e i prodotti del tabacco nonché alcuni carburanti.

Nel 2001, nonostante l'adeguamento, le aliquote restano inferiori a quanto prevede l'acquis. La Lettonia deve inoltre esaminare la struttura dell'imposizione fiscale applicata alle sigarette nonché alcune misure di protezione riguardanti gli oli minerali.

Nel 2002 non è stata segnalata alcuna evoluzione per quanto riguarda l'allineamento legislativo all'acquis in materia di accise.

Alla fine del 2003, la Lettonia deve adeguare la struttura delle aliquote applicabili alla birra, il campo d'applicazione delle esenzioni nonché le aliquote di accisa sugli oli minerali e sui prodotti del tabacco, introdurre le disposizioni concernenti le franchigie per i viaggiatori ed estendere alle operazioni intracomunitarie la normativa stabilita per i movimenti commerciali di beni in regime di sospensione dell'accisa. Essa deve inoltre sopprimere alcune discordanze che ancora esistono con l'acquis, concernenti la definizione dei prodotti alcolici, di taluni oli minerali, dei sigari e dei cigarillos. Il progressivo aumento delle aliquote di accisa sulle sigarette è effettuato come convenuto, al fine di raggiungere l'aliquota minima entro il 31 dicembre 2009.

Imposizione fiscale diretta

La Lettonia deve portare avanti l'allineamento della sua legislazione all'acquis in materia di fiscalità diretta, modificando tale legislazione per eliminare le misure fiscali potenzialmente dannose e conformarsi, al momento dell'adesione, al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese. Anche la legislazione relativa alle zone economiche speciali e ai porti franchi dovrà essere allineata all'acquis, in particolare per quanto riguarda la riscossione dell'IVA sulle forniture di beni e le aliquote di accisa sui carburanti utilizzati nelle zone franche. Sarà inoltre opportuno adeguare tale legislazione al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.

Alla fine del 2003, la Lettonia deve ancora trasporre le direttive relative agli interessi ed ai canoni ed all'imposizione dei redditi da risparmio.

Cooperazione amministrativa e assistenza reciproca

La Lettonia ha concluso nuove convenzioni fiscali bilaterali con gli Stati membri dell'Unione europea. Gli Stati baltici hanno concluso un accordo relativo all'organizzazione di controlli simultanei sulle imposte dirette che è entrato in vigore nel giugno 1999. L'accordo prevede una cooperazione rafforzata tra le amministrazioni tributarie per garantire un controllo efficace dei contribuenti nei tre paesi interessati. La Commissione ritiene che debbano essere adottate con la massima urgenza misure intese a completare l'allineamento nel settore dell'informatizzazione e dell'interconnessione dei servizi. A tal fine, occorre migliorare la comprensione dei dettagli tecnici relativi alle specifiche funzionali del sistema di scambio delle informazioni sull'IVA.

Nel 2003 è stato creato un ufficio centrale di collegamento, il cui personale è in corso di assunzione. Non è stato invece ancora istituito l'ufficio di collegamento per le accise. Quanto all'introduzione di tecnologie dell'informazione, la Lettonia ha recentemente acquisito un sistema esterno di scambio di informazioni sull'IVA, per evitare di aumentare i ritardi già accumulati. La Lettonia deve imprimere con urgenza una forte accelerazione ai suoi progetti in questo settore.

Capacità amministrativa

Nonostante alcune recenti iniziative incoraggianti, la Lettonia incontra ancora gravi problemi in materia di capacità amministrativa e deve moltiplicare gli sforzi per lottare contro la frode e la corruzione. Le misure adottate nel 2001 vanno nella giusta direzione. Occorrerà ancora potenziare l'organico e sviluppare le competenze nonché accrescere la specializzazione e l'efficacia delle esattorie locali. Deve essere migliorata la qualità del servizio fornito ai contribuenti ed introdotto un diritto di ricorso nei confronti della autorità fiscali.

Sono necessari sforzi ulteriori per ammodernare e consolidare il servizio tributario nazionale. Inoltre, la Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di urgenza per completare l'allineamento nel settore dell'informatizzazione e dell'interconnessione dei servizi. A tal fine, occorre migliorare la comprensione dei dettagli tecnici relativi alle specifiche funzionali del sistema di scambio delle informazioni sull'IVA (VIES).

Sono necessari sforzi ulteriori per ammodernare e consolidare il servizio tributario nazionale.

Alla fine del 2003, la Lettonia possiede la necessaria capacità amministrativa. Essa deve tuttavia rafforzare le funzioni di audit e di controllo, che mancano ancora di personale

Ultima modifica: 14.01.2004