Turchia – Mercato interno

I paesi candidati conducono negoziati con l’Unione europea (UE) al fine di prepararsi all’adesione. Tali negoziati di adesione riguardano l’adozione e l’applicazione della legislazione europea (acquis) e specificatamente le priorità identificate congiuntamente dalla Commissione e dai paesi candidati, nel corso dello screening dell’acquis politico e legislativo dell’UE. Ogni anno la Commissione esamina i progressi compiuti dai candidati al fine di valutare gli sforzi ancora da effettuare fino alla loro adesione. Questo monitoraggio è oggetto di relazioni annuali presentate al Consiglio e al Parlamento europeo.

ATTO

Relazione della Commissione [COM(2011) 666 def. – SEC(2011) 1201 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La relazione 2011 registra limitati progressi nel settore della libera circolazione delle merci, per quanto l’allineamento della legislazione sull’acquis sia proseguito. In materia di libera circolazione dei lavoratori non va registrato alcun progresso mentre nel settore degli appalti pubblici si rilevano progressi limitati. Nel settore del diritto societario, si possono notare progressi soddisfacenti, in particolare grazie all’adozione di un nuovo codice del commercio. L’applicazione della legislazione in materia di proprietà intellettuale resta mediocre.

ACQUIS DELL’UNIONE EUROPEA (secondo i termini della Commissione)

Secondo il principio della libera circolazione dei beni, questi devono poter essere commercializzati liberamente da una parte all’altra dell’Unione. In determinati settori, questo principio generale è completato da un quadro normativo armonizzato basato sul «vecchio approccio» (che impone specifiche precise per i singoli prodotti) o sul «nuovo approccio» (che impone requisiti generali che i prodotti devono soddisfare). La legislazione europea armonizzata sui prodotti, che deve essere recepita, rappresenta la maggior parte dell’acquis contemplato dal presente capitolo. È indispensabile inoltre disporre di una capacità amministrativa sufficiente per notificare le restrizioni agli scambi e per applicare misure orizzontali e procedurali in settori quali la standardizzazione, la certificazione, l’accreditamento, la metrologia e la sorveglianza del mercato.

L'acquis contemplato dal capitolo della libera circolazione dei lavoratori sancisce che i cittadini di uno Stato membro dell’UE hanno il diritto di lavorare in un altro Stato membro. I lavoratori migranti dell’UE devono essere trattati allo stesso modo dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di lavoro e i vantaggi sociali e fiscali. L’acquis prevede anche un meccanismo di coordinamento delle disposizioni nazionali di sicurezza sociale per gli assicurati e per le loro famiglie che si trasferiscono in un altro Stato membro.

A norma del capitolo libera circolazione dei servizi, gli Stati membri devono far sì che la legislazione nazionale non osti al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in tutta l’UE. Per determinati settori, l’acquis impone di rispettare norme armonizzate per il buon funzionamento del mercato interno; oltre al settore finanziario (banche, assicurazioni, servizi d’investimento e mercati mobiliari). Le istituzioni finanziarie possono esercitare le loro attività in tutta l’Unione europea in base al principio del «controllo del paese d’origine», stabilendo succursali o fornendo servizi transfrontalieri. Inoltre l’acquis stabilisce alcune norme armonizzate per l’esercizio di un certo numero di professioni (artigiani, operatori commerciali, agricoltori e agenti commerciali), per alcuni servizi della società dell’informazione e in materia di protezione dei dati personali.

Gli Stati membri devono abolire tutte le restrizioni alla libera circolazione dei capitali tra di essi, in seno all’Unione europea e con i paesi terzi (con qualche eccezione) e adottare le norme da applicare ai bonifici transfrontalieri e all’esecuzione di ordini di bonifici che riguardano valori mobiliari. Le direttive relative al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo esigono che le banche e gli altri operatori economici identifichino i loro clienti e rendano conto di certe operazioni, in particolare in caso di transazioni che si basano su oggetti di gran valore per le operazioni in contanti di notevole entità. Per lottare contro la criminalità finanziaria sono necessarie capacità amministrative e repressive efficaci, e in particolare occorre instaurare una cooperazione tra le autorità incaricate di sorvegliare, applicare la legge e perseguire i reati.

L’acquis relativo agli appalti pubblici contempla i principi generali di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e non discriminazione. Inoltre alcune norme comunitarie specifiche si applicano al coordinamento dell’assegnazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, per gli enti aggiudicatori tradizionali e i settori speciali. L’acquis definisce inoltre le norme relative alle procedure di ricorso e ai mezzi d’azione disponibili. Per la sua applicazione sono necessari organismi specializzati.

L’acquis in materia di diritti di proprietà intellettuale definisce le norme armonizzate per la tutela giuridica dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Alcune disposizioni specifiche si applicano alla protezione delle banche dati, dei programmi informatici, delle topografie dei semiconduttori, della radiodiffusione via satellite e della ritrasmissione via cavo. Nell’ambito dei diritti di proprietà industriale, l’acquis sancisce norme armonizzate per la tutela giuridica di marchi, disegni e modelli, mentre altre disposizioni specifiche si applicano alle invenzioni biotecnologiche e ai prodotti farmaceutici e fitofarmaceutici. L’acquis stabilisce anche un sistema di marchio comunitario e un sistema di disegno o modello comunitario.

L’acquis in materia di diritto societario contempla una serie di norme applicabili alla costituzione, alla registrazione, alla fusione e alla scissione delle società. Nell’ambito dell’informazione finanziaria, l’acquis precisa le norme da rispettare nella presentazione dei bilanci annuali e consolidati e prevede nello specifico norme semplificate per le piccole e medie imprese. Per alcuni enti che presentano un interesse pubblico è obbligatorio applicare le norme contabili internazionali. L’acquis comprende anche alcune disposizioni in materia di autorizzazione, d’integrità professionale e d’indipendenza delle persone incaricate dei controlli giuridici.

L'acquis in materia di unione doganale consiste quasi esclusivamente di legislazione direttamente vincolante per gli Stati membri. Questa legislazione comprende il codice doganale comunitario e le relative disposizioni di applicazione, la Nomenclatura combinata, la tariffa doganale comune e le disposizioni relative alla classificazione tariffaria, alle franchigie, alla sospensione dei dazi e a taluni contingenti tariffari; sono inoltre incluse altre disposizioni quali quelle sul controllo doganale delle merci contraffatte e usurpative, sui precursori di droghe e sulle esportazioni di beni culturali, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale e di transito. Gli Stati membri devono assicurarsi di disporre delle capacità di attuazione ed esecuzione necessarie e in particolare di collegamenti ai sistemi informatici doganali dell’UE. I servizi doganali devono anche dotarsi di capacità sufficienti per attuare e far rispettare le disposizioni specifiche stabilite negli ambiti collegati all’acquis, come il commercio con l’estero.

VALUTAZIONE (secondo i termini della Commissione)

L'allineamento legislativo è a buon punto per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, ma nel periodo oggetto della relazione i progressi sono stati limitati. Gli ostacoli tecnici al commercio impediscono tuttora la libera circolazione delle merci in violazione degli obblighi assunti dalla Turchia nell'ambito dell'unione doganale.

Non vi è stato praticamente alcun progresso in materia di libera circolazione dei lavoratori, un settore in cui i preparativi per l'applicazione dell’acquis si trovano ancora in fase iniziale.

Anche l'allineamento relativo al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi è tuttora in fase iniziale. Non sono stati registrati progressi per quanto riguarda il diritto di stabilimento, la libertà di prestare servizi transfrontalieri, i servizi postali e il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

La Turchia ha compiuto qualche progresso relativamente alla libera circolazione dei capitali, segnatamente per quanto riguarda i movimenti di capitale e i pagamenti. Non vi è stato alcun progresso per quanto concerne la progressiva liberalizzazione dell'acquisto di beni immobili da parte degli stranieri, tuttora ostacolata da diversi fattori. Vengono ancora applicate restrizioni ai movimenti di capitale in diversi settori, tra cui gli investimenti diretti provenienti dall'UE. Il quadro giuridico contro il finanziamento del terrorismo è ancora incompleto e la task force Azione finanziaria ha inserito la Turchia nella lista nera a causa delle sua carenze strategiche in questo settore.

Si segnalano progressi limitati in materia di appalti pubblici. Il quadro istituzionale esiste già, ma la capacità amministrativa deve essere migliorata. Il progetto di strategia di allineamento e il relativo piano d'azione, vincolato a scadenze precise, sono pronti ma devono ancora essere adottati. La Turchia continua ad applicare deroghe in conflitto con l'acquis. Il paese deve allineare ulteriormente la propria legislazione, specie per quanto riguarda servizi pubblici, concessioni e partenariati pubblico-privato.

Sono stati fatti notevoli progressi a livello di diritto societario dopo l'adozione del nuovo codice ommerciale turco, che dovrebbe favorire l'apertura, la trasparenza e la conformità con gli standard internazionali in materia di contabilità e revisione contabile. Il paese non dispone ancora del quadro giuridico e istituzionale per la revisione contabile né ha aumentato in misura sufficiente la capacità giudiziaria in campo commerciale.

L'allineamento della legge sulla proprietà intellettuale è relativamente a buon punto, ma l'applicazione rimane carente. Il gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale istituito di recente con la Commissione si occupa di un elemento fondamentale in vista dei negoziati di adesione. Devono ancora essere adottati disegni di legge aggiornati per regolamentare i diritti di proprietà intellettuale e industriale, comprese le sanzioni penali dissuasive. Il coordinamento e la collaborazione fra le diverse parti interessate nel settore dei diritti di proprietà intellettuale sono fondamentali, così come le campagne generali di sensibilizzazione ai rischi di violazione di questi diritti.

La legislazione doganale della Turchia ha raggiunto un elevato livello di allineamento grazie all'unione doganale con l'UE. Tuttavia, l’esistenza di negozi duty-free ai punti di entrata e l’obbligo per gli importatori di prodotti in libera circolazione nell’UE di fornire informazioni sull’origine, in qualsiasi formato, prima dello sdoganamento non sono in linea con l'unione doganale. La legislazione sulle zone franche, sulla sorveglianza e sui contingenti tariffari deve ancora essere allineata. Il miglioramento dei controlli basati sul rischio e la semplificazione delle procedure aciliterebbero il commercio legittimo riducendo il numero dei controlli fisici. Di fatto i diritti di proprietà intellettuale non vengono ancora applicati a livello doganale e mancano misure volte ad affrontare il problema delle merci contraffatte.

ATTI CONNESSI

Relazione della Commissione [COM(2010) 660 def. – SEC(2010) 1327 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione del 2010 evidenziava le migliorie apportate alla libera circolazione dei capitali tra la Turchia e l’Unione europea (UE). Sono stati però scarsi i progressi compiuti per garantire la libera circolazione delle merci, la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Permanevano alcuni ostacoli relativi a certi investimenti stranieri diretti, soprattutto nel settore immobiliare.

Relazione della Commissione [COM (2009) 533 def. - SEC(2009) 1334 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione [COM(2008) 674 def. – SEC(2008) 2699 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del 2008 osservava progressi nella libera circolazione delle merci, in particolare nella legislazione sui prodotti e nelle misure orizzontali. L’allineamento non era che all’inizio per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi, mentre la libera circolazione dei capitali presentava progressi disomogenei.

Relazione della Commissione [COM(2007) 663 def. - SEC(2007) 1436 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Nella relazione del 2007 la Commissione sottolineava i miglioramenti e i progressi in materia di libera circolazione delle merci e dei capitali. I progressi rimanevano più limitati nei settori della libera circolazione dei lavoratori, del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Per quanto attiene all’unione doganale, la Turchia aveva raggiunto un elevato livello di allineamento. La Commissione prendeva atto dei progressi compiuti in materia di diritto societario e di proprietà intellettuale, ma sottolineava anche la necessità di compiere ulteriori sforzi.

Relazione della Commissione [COM(2006) 649 def. - SEC(2004) 1390 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione del 2006 segnalava i progressi della Turchia in materia di principi generali applicabili alla libera circolazione delle merci. Si trattava di miglioramenti sul piano dell’accreditamento, della standardizzazione, della valutazione della conformità e della riduzione del numero di norme obbligatorie nei settori coperti dalle direttive «nuovo approccio».

Relazione della Commissione [COM(2005) 561 def. - SEC(2004) 1426 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione del 2005 sottolineava che, nonostante i progressi realizzati, la libera circolazione delle merci non era ancora pienamente effettiva in Turchia.

Per quanto riguarda il capitolo della libera circolazione dei lavoratori, l’allineamento non aveva registrato alcun miglioramento, mentre in materia di circolazione dei servizi e dei capitali i progressi erano estremamente contenuti.

Relazione della Commissione [COM(2004) 656 def. - SEC(2004) 1201 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione del 2004 notava che la Turchia aveva continuato a compiere progressi nell’ambito della libera circolazione delle merci e, in particolare, nel recepimento della legislazione settoriale. La Turchia doveva tuttavia intensificare gli sforzi eliminando gli ostacoli tecnici al commercio e assicurando la corretta attuazione dell’acquis nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall’unione doganale.

Relazione della Commissione [COM(2003) 676 def. - SEC(2003) 1212 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione del 2003 riscontrava pochi progressi nell’allineamento della legislazione turca all’acquis comunitario nell’ambito dell’unione doganale. Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la Turchia aveva compiuto progressi nel recepimento dell’acquis, in modo particolare nel recepimento della legislazione settoriale specifica.

Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. – SEC(2002) 1412 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Nella relazione del 2002 la Commissione prendeva atto degli ulteriori progressi del paese nell’allineamento all’acquis, in particolare grazie all’adozione della legislazione orizzontale nei settori della valutazione della conformità e della sorveglianza del mercato. Segnalava inoltre alcuni progressi nel settore doganale.

Relazione della Commissione [COM(2001) 700 def. – SEC(2001) 1756 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione del 2001 osservava alcuni progressi nell’allineamento all’acquis e leggeri miglioramenti nel settore doganale.

Relazione della Commissione [COM(2000) 713 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Le relazioni del 1999 e del 2000 constatavano che, anche se la libera circolazione dei prodotti industriali era soddisfacente, occorrevano ulteriori sforzi nel recepimento della legislazione tecnica comunitaria e nel rafforzamento delle strutture amministrative.

Relazione della Commissione [COM(1999) 513 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Dall’entrata in vigore dell’unione doganale, la libera circolazione dei prodotti industriali fra la Turchia e la Comunità europea è stata garantita a livello globale. Per contro, per quanto riguarda l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali, l’allineamento della legislazione turca rispetto all’acquis comunitario risultava essere alquanto limitato.

Relazione della Commissione [COM(1998) 711 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Nella relazione del 1998 la Commissione sottolineava i notevoli sforzi profusi dalla Turchia per creare le condizioni necessarie al buon funzionamento dell’unione doganale.

See also

Ultima modifica: 29.12.2011