Ungheria

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione [COM(97) 2001 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(98) 700 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(1999) 505 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2000) 705 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1748 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1404 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1205 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel suo parere di luglio 1997, la Commissione europea ha ritenuto che l'Ungheria aveva compiuto progressi considerevoli. Essa ha constatato inoltre che l'Ungheria stava gradualmente adottando l'acquis comunitario in materia di libera circolazione delle merci e aveva già recepito le direttive più importanti. La Commissione ha ritenuto nondimeno necessario compiere sforzi complementari nel settore della normalizzazione e della certificazione.

Nella relazione di novembre 1998, si è constatato che sono stati compiuti taluni progressi compiuti nel settore e si è chiesto di potenziare la capacità istituzionale per garantire l'applicazione effettiva della legislazione, segnatamente nel settore della normalizzazione.

Nella relazione di ottobre 1999 si constatava nuovamente che erano stati compiuti progressi nel settore della normazione ma si chiedeva anche di compiere sforzi supplementari affinché l'Ungheria diventasse membro a tutti gli effetti degli enti europei di normazione.

Nella relazione del novembre 2000 la Commissione rilevava che l'Ungheria aveva ottenuto regolari progressi in materia di libera circolazione delle merci e di unione doganale.

La relazione del novembre 2001 ha rilevato regolari progressi.

Nella relazione dell'ottobre 2002 la Commissione constata ancora regolari progressi per quanto riguarda l'acquis relativo alla libera circolazione delle merci e all'unione doganale.

La relazione del novembre 2003 constata che l'Ungheria rispetta essenzialmente i requisiti previsti, anche se deve continuare a impegnarsi in alcuni settori.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

La libera circolazione delle merci presuppone l'abolizione delle misure che comportano restrizioni agli scambi, vale a dire non soltanto i dazi doganali e le restrizioni quantitative agli scambi, ma anche tutte le misure di effetto equivalente che hanno effetti protezionistici.

Nella misura in cui i requisiti tecnici non sono armonizzati, prevale l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle regolamentazioni nazionali (conformemente ai principi della sentenza "Cassis de Dijon").

A fini di armonizzazione, la Comunità europea ha elaborato un "nuovo approccio". Invece di imporre soluzioni tecniche, la legislazione della Comunità europea si limita a stabilire i requisiti essenziali che i prodotti devono soddisfare.

VALUTAZIONE

Nel settore della normalizzazione il recepimento dell'acquis comunitario nel diritto ungherese avanza lentamente. L'Ungheria deve accelerare il recepimento delle norme in questo settore per raggiungere l'aliquota dell'80%, necessaria per diventare membro a tutti gli effetti degli organismi europei di normalizzazione. Nel 1999 essa ha adottato norme specifiche miranti a designare gli organismi incaricati di valutare la conformità, applicando così la regolamentazione generale in questo settore. Nel settembre 2000 l'Istituto ungherese di normazione aveva attuato il 76,6% delle norme europee e il 79,7% delle norme europee armonizzate nel quadro del nuovo approccio.

I principi di base del "nuovo approccio" e dell'approccio globale sono stati recepiti nel diritto nazionale e l'applicazione della legislazione in materia è stata particolarmente seguita. La relazione del 2000 constatava che il paese stava creando la struttura necessaria alla regolamentazione, alla normazione, all'accreditamento e alla certificazione. La relazione del 2003 constata che il principio del riconoscimento reciproco non figura ancora nella legislazione ungherese. Questa questione dovrebbe essere risolta quanto prima.

Nei settori coperti dalle direttive "nuovo approccio" sono stati compiuti progressi in materia di recepimento delle direttive relative ai giocattoli, alle macchine utensili, agli ascensori, ai recipienti sotto pressione, agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e agli apparecchi a combustibile gassoso. Nel 1999 sono state adottate le disposizioni relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. La relazione del 2001 chiedeva ancora sforzi per quanto riguarda i prodotti edilizi, gli ascensori e gli esplosivi a uso civile. La relazione 2003 constata che è stata ultimata la trasposizione dell'acquis comunitario in questo settore.

L'Ungheria sta compiendo ulteriori sforzi di armonizzazione in settori relativi alle direttive "vecchio approccio", come in materia delle derrate alimentari, della compatibilità elettromagnetica, del preimballaggio, delle imbarcazioni da diporto e dei materiali da costruzione. La legge sui medicinali per uso umano ha consentito di riavvicinare la legislazione ungherese alla legislazione comunitaria relativa ai prodotti farmaceutici. Permangono problemi per i veicoli a motore, i prodotti farmaceutici, i cosmetici, la metrologia legale, il legno e il cristallo. Occorre compiere sforzi supplementari in questi settori per adeguare la legislazione ungherese all'acquis comunitario. Queste norme sono state oggetto di trasposizione nel 2002. L'entrata in vigore delle modifiche apportate alla legge sulle derrate alimentari rappresenta un progresso di notevole importanza. La relazione del 2003 constata che la legislazione relativa alla sicurezza alimentare è solo parzialmente allineata all'acquis comunitario e ciò richiede che si compiano sforzi supplementari.

L'Ungheria dovrà inoltre compiere ulteriori sforzi per recepire la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e realizzare le necessarie strutture d'applicazione (cfr. " Consumatori "). " Consumatori "). La relazione del 2003 constata che la trasposizione relativa alla sicurezza dei prodotti non è stata ancora ultimata.

La legislazione relativa ai beni culturali è stata adottata nel novembre 2001. Il recepimento dell'acquis nelle settore delle armi da fuoco non è però ancora completo.

In materia di appalti pubblici, nel periodo a cui si riferiscono le relazioni 2000 e 2001 non sono da segnalare progressi legislativi. Nel luglio 2002 l'Ungheria ha adottato alcune disposizioni che modificano il regime di attribuzione degli appalti relativi alla costruzione di autostrade, questione che da tempo era problematica. Nel 2003 la Commissione constata che la trasposizione dell'acquis comunitario non è ancora terminata: le competenti autorità ungheresi hanno deciso di elaborare un quadro legislativo completamente nuovo.

I negoziati relativi al capitolo sulla libera circolazione delle merci sono stati ultimati nel dicembre del 2002. L'Ungheria non ha chiesto un regime transitorio in questo campo.

Per quanto riguarda il capitolo dell'Unione doganale, la relazione del 2000 rileva grandi progressi. L'Ungheria ha recepito in gran parte le disposizioni del codice doganale comunitario. Nel 2001 il paese ha recepito la regolamentazione sui beni culturali e le nuove disposizioni relative al transito comune e alla convenzione TIR riguardante il trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR. In generale, l'Ungheria è a buon punto in questo settore. La relazione del 2003 constata che il paese deve effettuare alcune modifiche per porsi in conformità con l'acquis comunitario per quanto riguarda i diritti doganali e le zone franche.

I negoziati relativi al capitolo "Unione doganale" sono sono stati ultimati nel dicembre 2002. È stato concesso un periodo di transizione per applicare la tariffa esterna comune per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario annuo per l'alluminio non legato, che scadrà al termine del terzo anno successivo alla data di adesione oppure il 31 dicembre 2007.

Ultima modifica: 16.02.2004