Accordo doganale con il Giappone

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 2008/202/CE relativa alla conclusione dell’accordo UE-Giappone sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Accordo UE-Giappone sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

PUNTI CHIAVE

Cooperazione doganale

Assistenza amministrativa reciproca

Sono previsti due tipi di assistenza tra le autorità nei casi di operazioni doganali illegali:

Aspetti formali e deroghe all’obbligo di prestare assistenza

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1 febbraio 2008.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Autorità doganale: in Giappone, il ministero delle Finanze e, nell’Unione europea, i servizi della Commissione competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri.
Autorità interpellata: l’autorità doganale di una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in base al presente accordo.
Autorità richiedente: l’autorità doganale di una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente accordo.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2008/202/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il Giapone (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 23)

Accordo tra l’Unione europea e il Giappone sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (GU L 62 del 6.3.2008, pagg. 24-29)

DOCUMENTI COLLEGATI

Decisione 2011/197/UE della Commissione, del 29 marzo 2011, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello adeguato di protezione fornito dal Giappone per i dati personali trasferiti dall’Unione europea nei casi specifici di trasferimento dalla Commissione europea alle autorità doganali giapponesi ai sensi della decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea e in Giappone e per le finalità esclusive e specifiche di cui alla decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale (GU L 85 del 31.3.2011, pagg. 8–9)

2010/637/UE: Decisione n. 1/2010 del Comitato misto di cooperazione doganale, del 24 giugno 2010, a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea ed il governo del Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea ed in Giappone (GU L 279 del 23.10.2010, pagg. 71–73)

Ultimo aggiornamento: 08.01.2019