Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 360/2012 — applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativi agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

Articolo 107 del TFUE: aiuti concessi dagli Stati

Articolo 108 del TFUE: aiuti concessi dagli Stati

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Monitoraggio

Deroga dipendente da fattori temporali nell’ambito della pandemia di COVID-19

Il regolamento (UE) 2020/1474 modifica il regolamento (UE) n. 360/2012 per permettere alle imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che hanno sperimentato difficoltà nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021 a causa della pandemia di COVID-19 di beneficiare degli aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 per un periodo di tempo limitato.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il periodo di applicazione doveva scadere inizialmente il 31 dicembre 2018. La Commissione ha tenuto conto del fatto che le circostanze previste nel regolamento non erano cambiate in modo sostanziale e, pertanto, ha adottato il regolamento (UE) 2018/1923, che ha prorogato il periodo di applicazione di altri due anni fino al 31 dicembre 2020. Il regolamento di modifica (UE) 2020/1474 ha prorogato ulteriormente il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012 fino al 31 dicembre 2023.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Norma «de minimis». Una norma che esenta le sovvenzioni di piccola entità dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione per la liquidazione in base alle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 360/2012 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 92).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codifica) (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 26.10.2021