Orientamenti sulle restrizioni verticali

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle restrizioni verticali

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?

PUNTI CHIAVE

Articolo 101 del TFUE

L’obiettivo principale dell’articolo 101 è garantire che le imprese non utilizzino accordi, compresi accordi verticali, per limitare la concorrenza a svantaggio dei consumatori.

Accordi verticali che generalmente non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 101

Secondo gli orientamenti, i seguenti tipi di accordi verticali non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 101:

Applicazione del regolamento di esenzione per categoria

Revoca del beneficio e disapplicazione del regolamento di esenzione per categoria

Definizione del mercato e calcolo della quota di mercato

La comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza fornisce indicazioni sulle regole, i criteri e gli elementi utilizzati dalla Commissione per definire il mercato.

Una sezione degli orientamenti è dedicata a:

Politica di applicazione della normativa nei casi individuali

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Accordo di agenzia commerciale: Un agente è una persona fisica o giuridica cui viene conferito il potere di negoziare e/o concludere contratti per conto di un’altra persona (il preponente), in nome proprio o in nome del preponente per: i) l’acquisto di beni o servizi destinati al preponente, o ii) la vendita di beni o servizi forniti dal preponente.
Accordi di subfornitura: consiste nella fornitura di dati tecnici o attrezzature da parte di un committente a un subfornitore che si impegna a fabbricare su tale base determinati prodotti (esclusivamente) per il committente.
Preclusione: escludere i rivali dall’accesso al mercato, ad esempio, acquistando le fonti di materie prime o stipulando contratti a lungo termine con i fornitori per l’acquisto di fattori di produzione, innalzando così le barriere all’ingresso sul mercato in questione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle restrizioni verticali, SEC(2010) 411 def. del 10.5.2010.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Comunicazione della Commissione — Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (comunicazione «de minimis» ) (GU C 291 del 30.8.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 55).

Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

Ultimo aggiornamento: 28.03.2019