Esenzione per taluni accordi nel settore delle assicurazioni

Il presente regolamento esenta taluni accordi nel settore delle assicurazioni relativi alla compilazione di informazioni statistiche necessarie ai fini del calcolo dei rischi e alla copertura in comune di certi tipi di rischi. L'obiettivo di questo regolamento è garantire l'efficace tutela della concorrenza all'interno dell'Unione europea (UE), offrendo al contempo benefici ai consumatori e la necessaria certezza del diritto alle imprese.

ATTO

Regolamento (UE) n. 267/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni.

SINTESI

Il presente regolamento si applica, subordinatamente a determinate condizioni, agli accordi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni in materia di scambio di informazioni necessarie ai fini del calcolo dei rischi. Ciò include il calcolo del costo della copertura di determinati rischi in passato, la compilazione di informazioni statistiche e la compilazione delle relative tavole di informazioni, la realizzazione in comune di studi e la diffusione dei relativi risultati.

Condizioni per l'esenzione

Per essere esenti, le compilazioni o le tavole devono:

L'esenzione si applica a condizione che le compilazioni, le tavole o gli studi:

Le esenzioni non si applicano agli accordi qualora le imprese partecipanti assumano l’impegno o impongano ad altre imprese di non usare compilazioni o tavole diverse da quelle di cui sopra o di non discostarsi dai risultati degli studi di cui sopra.

COPERTURA IN COMUNE DI CERTI TIPI DI RISCHI

Il presente regolamento si applica anche, a determinate condizioni, agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento di pool di imprese di assicurazione, o di imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione, per la copertura in comune di una categoria specifica di rischi mediante la coassicurazione * o la coriassicurazione.

Applicazione dell'esenzione

Per quanto riguarda i pool di coassicurazione o di coriassicurazione costituiti al solo scopo di coprire nuovi rischi, l'esenzione si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del pool, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dal pool. Per quanto riguarda i pool di coassicurazione o di coriassicurazione non esclusivamente costituiti per coprire nuovi rischi, l'esenzione si applicherà finché il presente regolamento rimane in vigore, a condizione che la quota di mercato combinata detenuta dalle imprese partecipanti non superi le soglie seguenti:

Condizioni di esenzione

L'esenzione si applica a condizione che:

Il presente regolamento scade il 31 marzo 2017.

Contesto

Questo regolamento si basa sul regolamento (CE) n. 358/2003, che è scaduto il 31 marzo 2010. Il regolamento (UE) n. 267/2010 continua l'approccio adottato nel regolamento (CE) n. 358/2003, ponendo l'accento sulla definizione delle categorie di accordi che sono esentate fino ad un certo livello di quota di mercato e precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Mentre il regolamento (CE) n. 358/2003 concedeva un'esenzione per l'elaborazione delle condizioni tipo di assicurazione e il collaudo e l'omologazione di dispositivi di sicurezza, non si è ritenuto necessario includere tali accordi in un regolamento di esenzione per categoria specifico per un determinato settore e pertanto non sono inclusi nel regolamento (UE) n. 267/2010. Una valutazione individuale ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, se applicabile, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3 del TFUE, piuttosto che a norma del presente regolamento di esenzione per categoria, è ora richiesta per questi accordi.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento n. 267/2010

1.4.2010 – 31.3.2017

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GU L 83 del 30.3.2010

Ultima modifica: 23.11.2010